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Avv. Michele Spadaro

Protezione internazionale - rinuncia e cessazione - differenze e procedure

Circolare del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2011, n. 2707 - Rinuncia alla protezione internazionale

A cura di Avv. Michele Spadaro da Milano (MI).
Letto  72 volte dal 25/01/2012
Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva. Scopri come è semplice in Dir. Immigrazione richiedere una consulenza o assistenza legale ad un avvocato, clicca qui.
Oggetto: Rinuncia alla protezione internazionale

       Pervengono da parte di alcune Questure, a questa Commissione Nazionale, le dichiarazioni con le quali titolari della protezione internazionale rinunziano allo status di rifugiato o alla protezione sussidiaria.
     L'invio di dette dichiarazioni è spesso più o meno palesemente originata dalla assimilazione della rinuncia alla cessazione dei due ricordati status, in ordine alla quale è competente a pronunciarsi questa Commissione Nazionale.
    Al riguardo, conviene preliminarmente che la cessazione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria e la rinuncia a tali status costituiscono, concettualmente e normativamente, atti nettamente distinti.
    La cessazione, infatti, disciplinata dagli articoli 9 e 15 del D.lgs. n, 251/2007. presuppone il venir meno delle condizioni che avevano determinato il riconoscimento ed è  pronunciata dalla Commissione Nazionale; la seconda, espressamente prevista dall'articolo 34 del D.lgs n. 25/2008, costituisce invece una dichiarazione del titolare dello status e presuppone semplicemente la sua volontà incondizionata  di rinunciare al beneficio. Caso ancora diverso è la rinuncia alla richiesta d'asilo - che più propriamente consiste nella facoltà di ritirare la domanda contemplata dall'articolo 21 del D.Lgs 25/2008 - in quanto essa interviene prima che sia perfezionata una decisione di riconoscimento.
    Ciò posto, ancorché non sia espressamente richiesto dalla norma, conviene che - per esigenze pratiche oltre che assicurare certezza alle situazione  giuridiche - della rinuncia prendano atto le Commissioni territoriali al fine di:
a)  verificare che la dichiarazione di rinuncia provenga effettivamente dal titolare e sia, comunque, valida ed efficace;
b) comunicare l'efficacia della rinuncia alla Questura che, ove non vi abbia già provveduto, procederà a ritirare il relativo permesso din soggiorno, il documento di viaggio ed ogni altro documento connesso allo status di protezione internazionale, di cui il rinunciante sia  in possesso;
c)   effettuare le variazioni su Vestanet.
    Alla suddetta presa d'atto provvederà la Commissione territoriale competente in relazione alla Questura che ha rilasciato il permesso di soggiorno (o disposto il suo ultimo rinnovo), anche se lo status al quale si rinuncia sia stato concesso da altra Commissione territoriale o dalla Commissione Centrale ovvero dalla Commissione Nazionale - Sezione Stralcio.

IL PREFETTO PRESIDENTE
(Pironti)

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