Programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari
Decreto del Ministero della Solidarietà Sociale del 31/01/2008
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Al decreto interministeriale del 22 marzo 2006, all'art. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:
«f): le fonti di finanziamento che saranno utilizzate per lo svolgimento delle attività, con espressa esclusione di qualsiasi onere, totale o parziale, a carico dei lavoratori dei Paesi d'origine che partecipano alle attività formative.»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
«2. In mancanza di almeno uno dei requisiti di cui al comma precedente, il programma presentato sarà considerato inammissibile ed il comitato di cui al successivo art. 8 non potrà procedere alla valutazione di merito».
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2008
Il Ministro della solidarietà sociale
Ferrero
Il Ministro della pubblica istruzione
Fioroni