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Avv. Michele Spadaro

Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile.

Circ. del Ministero dell'Interno del 07/08/2009 numero 19

A cura di Avv. Michele Spadaro da Milano (MI).
Letto  99 volte dal 07/11/2011
Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva. Scopri come è semplice in Dir. Immigrazione richiedere una consulenza o assistenza legale ad un avvocato, clicca qui.
1. A seguito della pubblicazione nel Supplemento Ordinario n. 128/L alla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009, della legge in oggetto, che entrerà in vigore l'8 agosto 2009 e, di seguito alla nota del Capo di gabinetto – in data 5 agosto 2009 prot. n. 11001/118/5 – si forniscono indicazioni operative in materia di anagrafe e stato civile.

1. A seguito della pubblicazione nel Supplemento Ordinario n. 128/L alla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009, della legge in oggetto, che entrerà in vigore l'8 agosto 2009 e, di seguito alla nota del Capo di gabinetto – in data 5 agosto 2009 prot. n. 11001/118/5 – si forniscono indicazioni operative in materia di anagrafe e stato civile.

2. L'articolo 1, comma 15 integra l'articolo 116 del codice civile, rubricato "Matrimonio dello straniero nella Repubblica".

Si riporta il testo del primo comma dell'art. 116 c.c., con le modifiche introdotte, evidenziando in corsivo la parte aggiunta della nuova norma: "Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblics deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano".

Pertanto dall'entrata in vigore della legge in esame, il matrimonio dello straniero (extracomunitario) è subordinato alla condizione che lo stesso sia regolarmente soggiornante sul territorio nazionale. Tale condizione deve sussistere all'atto della pubblicazione e al momento della celebrazione del matrimonio. In assenza della suddetta condizione l'ufficiale dello stato civile non può compiere gli atti richiesti.

I documenti che attestano la regolarità del soggiorno sono: permesso di soggiorno; permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione.

Per i soggiorni di breve durata, disciplinati dalla legge 28 maggio 2007, n.68 non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso non sia superiore a tre mesi. In tali ipotesi la regolarità del soggiorno del nubendo può essere attestata dall'impronta del timbro Schengen apposto sul documento di viaggio dall'Autorità di frontiera o dalla copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero, dalla copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 109 del R.D. n. 773/1931 ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive.

Per contrarre matrimonio lo straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato dovrà esibire:

a) il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico per l'immigrazione;

b) la domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata allo Sportello unico per l'immigrazione;

c) la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno.

Per contrarre matrimonio lo straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare dovrà esibire:

a) il visto d'ingresso;

b) la copia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico dell'immigrazione;

c) la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno.

Per contrarre matrimonio lo straniero in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno dovrà esibire:

a) la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;

b) il permesso da rinnovare, al fine di verificare che la presentazione dell'istanza sia avvenuta nei termini di legge.

3. Il comma 22, lett. g), dell'articolo 1 modifica l'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998 rubricato "Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno".

Di seguito si riporta il testo del citato comma 2, con le modifiche introdotte, evidenziando in corsivo la parte aggiunta dalla nuova norma: "Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati".

Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita - dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto.

L'atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato art. 6.

4. L'articolo 1, comma 18 ha aggiunto dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge n. 1228/1954, la seguente norma: "L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie".

Secondo tale disposizione, è data facoltà al comune di esercitare le proprie competenze in materia sanitaria, controllando le condizioni igienico-sanitarie degli immobili in occasione delle richieste d'iscrizione e di variazione anagrafica.

In tal senso, la nuova disposizione è coerente con l'obbligo di chiedere l'iscrizione anagrafica, sancito dall'art. 2, comma 1, della legge n. 1228/1954.

5. L'articolo 1, comma 28 modifica l'articolo 11, comma 1, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223 (regolamento anagrafico) riducendo da un anno a sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno, il termine a decorrere dal quale è possibile avviare il procedimento di cancellazione anagrafica dello straniero, per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale di cui all'art. 7, comma 3, dello stesso regolamento. Resta fermo che gli stranieri non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso del soggiorno.

6. L'articolo 3, con il comma 38 sostituisce il terzo comma dell'articolo 2 della legge anagrafica n.1228/1954 e, con il comma 39 inserisce un comma dopo il terzo del medesimo articolo. Si riporta il nuovo testo in corsivo delle parti modificate:

"Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta d'iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita.

E' comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,presso il Ministero dell'interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INASAlA."

Le modifiche introdotte riguardano le modalità d'iscrizione anagrafica della persona che non ha fissa dimora e che pertanto non può indicare, al momento della richiesta d'iscrizione, un luogo di dimora abituale presso il quale sia accertabile la propria presenza.

Per tali casi viene precisato che l'interessato all'atto della richiesta di iscrizione deve fornire "gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio".

La norma, che si applica alle nuove iscrizioni, intende evitare che all'iscrizione anagrafica presso un domicilio corrisponda una situazione d'irreperibilità dell'interessato.

Si invitano le SS.LL. ad informare i Sindaci del contenuto della presente circolare, facendo riserva di diramare ulteriori indicazioni su eventuali problematiche che dovessero emergere in sede di applicazione della legge in esame.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Angela Pria

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