Consulta le 75 Guide legali in:     
Utenti on-line: 486
Sei qui: Home » Dir. dei Minori » Leggi » Istituzione dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

Sei un avvocato?

Iscriviti gratuitamente

Cerca avvocati:



Per Regione:

Per Provincia:

Esperto in:

Sede 101mediatori.it

Altri avvocati esperti in questa materia:
Avv. Flaviano Boccassini
Taranto (TA)
tel. 3922262432

Lo Studio Legale dell' Avvocato Flaviano Boccassini fornisce assistenza legale e processuale su tutto il terri...

Avv. Daniela La Runa
Siracusa (SR)
tel. 0931755039

sono avvocato civilista dal 2002 e svolgo la professione in Siracusa. Sono specializzata in diritto di famigli...

Avv. Elisabetta Di Fonzo
Santeramo in Colle (BA)
tel. 0803026506

L'Avv. Elisabetta Di Fonzo esercita la professione forense da l 2001, occupandosi sempre di diritto civile, fr...

Avv. Marzia Formoso
Rossano (CS)
tel. 0983512192

Lo studio è composto dal sottoscritto avvocato Marzia Formoso, nonchè altra collaboratrice e si occupa di ...

»  Cercalo nella tua città


Gli ultimi contattati:

Lecce (LE)
il 22/05/2012 alle 0.14

Particolarmente attento nello studio del diritto del lavoro, della previdenza e assistenza sociale, ho approfo...

Cervia (RA)
il 21/05/2012 alle 22.48

Ho deciso di fare la libera professione con l'ambizione di essere utile al prossimo . Amo infatti trattare il ...

Padova (PD)
il 21/05/2012 alle 19.15

Laureato nel 1981 esercita a Padova nel settore del diritto civile con particolare interesse per le questioni ...

Bergamo (BG)
il 21/05/2012 alle 15.50

Sono avvocato da ottobre 2010, e sino a quel momento mi sono sempre occupata prevaletemente di diritto penale,...

Bagnoli del Trigno (IS)
il 21/05/2012 alle 14.12

Provengo dall'ordine degli avvocati di Torre Annunziata, e sono iscritta allordine degli avvocati di Isernia n...

»  Guarda gli avvocati che sono stati contattati negli ultimi 30 giorni
Altri avvocati esperti in questa materia:
Avv. Alessandra Bucchi
Forlì (FC)
chiama il 054339147
La cosa che più amo della professione è il contatto umano e la consapevolezza di riuscire a tutelare i diritti...
Cerca
Avv. Laura Galli

Istituzione dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

Disegno di legge n. 2631 approvato dalla Camera dei deputati il 16 marzo 2011

A cura di Avv. Laura Galli da Milano (MI).
Letto  509 volte dal 24/06/2011
Commentato 1 volte
Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva. Scopri come è semplice in Dir. dei Minori richiedere una consulenza o assistenza legale ad un avvocato, clicca qui.
Il Senato ha approvato all’unanimità il disegno di legge recante l’istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è legge. La nuova Autorità indipendente verrà nominata dai presidenti di Camera e Senato, con un mandato di 4 anni non rinnovabile.

N. 2631

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per le pari opportunita`

(CARFAGNA)

di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni

(FITTO)

con il Ministro dell’economia e delle finanze

(TREMONTI)

con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

(SACCONI)

e con il Ministro dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca

(V.

(GELMINI)Stampato Camera n. 2008)

approvato dalla Camera dei deputati il 16 marzo 2011

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 22 marzo 2011

Istituzione dell’Autorita` garante per l’infanzia e l’adolescenza

Senato della Repubblica

X V I LEGISLATURA

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

Atti parlamentari

– 2 – Senato della Repubblica – N. 2631

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell’Autorita` garante

per l’infanzia e l’adolescenza)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione

e la tutela dei diritti e degli interessi delle

persone di minore eta`, in conformita` a

quanto previsto dalle convenzioni internazionali,

con particolare riferimento alla Convenzione

sui diritti del fanciullo, fatta a New

York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva

dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito

denominata: «Convenzione di New

York», alla Convenzione per la salvaguardia

dei diritti dell’uomo e delle liberta` fondamentali

(CEDU), firmata a Roma il 4 novembre

1950 e resa esecutiva dalla legge 4

agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea

sull’esercizio dei diritti dei fanciulli,

fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e

resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003,

n. 77, nonche´ dal diritto dell’Unione europea

e dalle norme costituzionali e legislative nazionali

vigenti, e` istituita l’Autorita` garante

per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito denominata

«Autorita` garante», che esercita le

funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla

presente legge, con poteri autonomi di organizzazione,

con indipendenza amministrativa

e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

Art. 2.

(Modalita` di nomina, requisiti, incompatibilita`

e compenso del titolare dell’Autorita`

garante)

1. L’Autorita` garante e` organo monocratico.

Il titolare dell’Autorita` garante e` scelto

Atti parlamentari

– 3 – Senato della Repubblica – N. 2631

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa

moralita` e di specifiche e comprovate

professionalita`, competenza ed esperienza

nel campo dei diritti delle persone di minore

eta` nonche´ delle problematiche familiari ed

educative di promozione e tutela delle persone

di minore eta`, ed e` nominato con determinazione

adottata d’intesa dai Presidenti

della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica.

2. Il titolare dell’Autorita` garante dura in

carica quattro anni e il suo mandato e` rinnovabile

una sola volta.

3. Per tutta la durata dell’incarico il titolare

dell’Autorita` garante non puo` esercitare,

a pena di decadenza, alcuna attivita` professionale,

imprenditoriale o di consulenza,

non puo` essere amministratore o dipendente

di enti pubblici o privati ne´ ricoprire altri uffici

pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche

elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni

non lucrative di utilita` sociale,

ordini professionali o comunque in organismi

che svolgono attivita` nei settori dell’infanzia

e dell’adolescenza. Se dipendente pubblico,

secondo l’ordinamento di appartenenza, e`

collocato fuori ruolo o in aspettativa senza

assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare

dell’Autorita` garante non puo` ricoprire

cariche o essere titolare di incarichi all’interno

di partiti politici o di movimenti di

ispirazione politica, per tutto il periodo del

mandato.

4. Al titolare dell’Autorita` garante e` riconosciuta

un’indennita` di carica pari al trattamento

economico annuo spettante a un Capo

di Dipartimento della Presidenza del Consiglio

dei ministri e comunque nei limiti della

spesa autorizzata ai sensi dell’articolo 7,

comma 2.

Atti parlamentari

– 4 – Senato della Repubblica – N. 2631

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 3.

(Competenze dell’Autorita` garante. Istituzione

e compiti della Conferenza nazionale

per la garanzia dei diritti dell’infanzia e

dell’adolescenza)

1. All’Autorita` garante sono attribuite le

seguenti competenze:

a)

di New York e degli altri strumenti internazionali

in materia di promozione e di

tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,

la piena applicazione della normativa

europea e nazionale vigente in materia di

promozione della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza,

nonche´ del diritto della persona

di minore eta` ad essere accolta ed educata

prioritariamente nella propria famiglia e,

se necessario, in un altro ambito familiare di

appoggio o sostitutivo;

promuove l’attuazione della Convenzione

b)

12 della Convenzione europea sull’esercizio

dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il

25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge

20 marzo 2003, n. 77;

esercita le funzioni di cui all’articolo

c)

dei Garanti delle persone di minore

eta` e all’attivita` di organizzazioni e di istituti

internazionali di tutela e di promozione dei

loro diritti. Collabora, altresi`, con organizzazioni

e istituti di tutela e di promozione dei

diritti delle persone di minore eta` appartenenti

ad altri Paesi;

collabora all’attivita` delle reti internazionali

d)

comprese quelle delle persone di minore

eta` e quelle delle associazioni familiari,

con particolare riferimento alle associazioni

operanti nel settore dell’affido e dell’adozione,

nonche´ di collaborazione con tutte le

organizzazioni e le reti internazionali, con

gli organismi e gli istituti per la promozione

e per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza

operanti in Italia e negli altri Paesi,

con le associazioni, con le organizzazioni

non governative, con tutti gli altri soggetti

assicura forme idonee di consultazione,

Atti parlamentari

– 5 – Senato della Repubblica – N. 2631

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

privati operanti nell’ambito della tutela e

della promozione dei diritti delle persone di

minore eta` nonche´ con tutti i soggetti comunque

interessati al raggiungimento delle

finalita` di tutela dei diritti e degli interessi

delle persone di minore eta`;

e)

eta` siano garantite pari opportunita` nell’accesso

alle cure e nell’esercizio del loro diritto

alla salute e pari opportunita` nell’accesso

all’istruzione anche durante la degenza

e nei periodi di cura;

verifica che alle persone di minore

f)

nazionale di azione di interventi per la tutela

dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta`

evolutiva, previsto dall’articolo 1 del regolamento

di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nei termini

e con le modalita` stabiliti dall’articolo

16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

modificazioni, prima della sua trasmissione

alla Commissione parlamentare

per l’infanzia e l’adolescenza ai sensi dell’articolo

1, comma 5, del citato regolamento di

cui al decreto del Presidente della Repubblica

n. 103 del 2007;

esprime il proprio parere sul piano

g)

agli enti locali e territoriali interessati, negli

ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative

opportune per assicurare la piena promozione

e tutela dei diritti dell’infanzia e

dell’adolescenza, con particolare riferimento

al diritto alla famiglia, all’educazione, all’istruzione,

alla salute;

segnala al Governo, alle regioni o

h)

autorita` giudiziarie e agli organi competenti

la presenza di persone di minore eta` in stato

di abbandono al fine della loro presa in carico

da parte delle autorita` competenti;

segnala, in casi di emergenza, alle

i)

che il Governo presenta periodicamente al

Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi dell’articolo

44 della Convenzione di New

York, da allegare al rapporto stesso;

esprime il proprio parere sul rapporto

l)

dei livelli essenziali delle

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali

formula osservazioni e proposte sull’individuazione

Atti parlamentari

– 6 – Senato della Repubblica – N. 2631

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

relativi alle persone di minore eta`, di cui all’articolo

117, secondo comma, lettera

m),

della Costituzione, e vigila in merito al rispetto

dei livelli medesimi;

m)

dell’infanzia e dell’adolescenza, promuovendo

a livello nazionale, in collaborazione

con gli enti e con le istituzioni che si occupano

di persone di minore eta`, iniziative

per la sensibilizzazione e la diffusione della

cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzata

al riconoscimento dei minori come

soggetti titolari di diritti;

diffonde la conoscenza dei diritti

n)

elaborati dalle amministrazioni dello Stato,

dagli enti locali e territoriali, dagli ordini

professionali o dalle amministrazioni delegate

allo svolgimento delle attivita` socio-assistenziali,

che abbiano per oggetto i diritti

delle persone di minore eta`, anche tramite

consultazioni periodiche con le autorita` o le

amministrazioni indicate; puo` altresi` diffondere

buone prassi sperimentate all’estero;

diffonde prassi o protocolli di intesa

o)

della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire

o risolvere con accordi conflitti che

coinvolgano persone di minore eta`, stimolando

la formazione degli operatori del settore;

favorisce lo sviluppo della cultura

p)

aprile di ogni anno, sentita la Conferenza nazionale

per la garanzia dei diritti dell’infanzia

e dell’adolescenza di cui al comma 7,

una relazione sull’attivita` svolta con riferimento

all’anno solare precedente.

2. L’Autorita` garante esercita le competenze

indicate nel presente articolo nel rispetto

del principio di sussidiarieta`.

3. L’Autorita` garante puo` esprimere pareri

al Governo sui disegni di legge del Governo

medesimo nonche´ sui progetti di legge all’esame

delle Camere e sugli atti normativi del

Governo in materia di tutela dei diritti dell’infanzia

e dell’adolescenza.

4. L’Autorita` garante promuove, a livello

nazionale, studi e ricerche sull’attuazione

presenta alle Camere, entro il 30

Atti parlamentari

– 7 – Senato della Repubblica – N. 2631

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,

avvalendosi dei dati e delle informazioni dell’Osservatorio

nazionale sulla famiglia, di

cui all’articolo 1, comma 1250, della legge

27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,

dell’Osservatorio nazionale per

l’infanzia e l’adolescenza, previsto dagli articoli

1 e 2 del regolamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 14 maggio

2007, n. 103, del Centro nazionale di documentazione

e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza,

previsto dall’articolo 3 del citato

regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica n. 103 del 2007, nonche´

dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia

e della pornografia minorile, di cui all’articolo

17, comma 1-

agosto 1998, n. 269. L’Autorita` garante puo`

altresi` richiedere specifiche ricerche e indagini

agli organismi di cui al presente comma.

5. L’Autorita` garante, nello svolgimento

delle proprie funzioni, promuove le opportune

sinergie con la Commissione parlamentare

per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’articolo

1 della legge 23 dicembre 1997,

n. 451, e successive modificazioni, e si avvale

delle relazioni presentate dalla medesima

Commissione.

6. Nel rispetto delle competenze e dell’autonomia

organizzativa delle regioni, delle

province autonome di Trento e di Bolzano

e delle autonomie locali in materia di politiche

attive di sostegno all’infanzia e all’adolescenza,

l’Autorita` garante assicura idonee

forme di collaborazione con i garanti regionali

dell’infanzia e dell’adolescenza o con figure

analoghe, che le regioni possono istituire

con i medesimi requisiti di indipendenza,

autonomia e competenza esclusiva in

materia di infanzia e adolescenza previsti

per l’Autorita` garante.

7. Ai fini di cui al comma 6 e` istituita,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, la Conferenza nazionale per la garanzia

dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,

di seguito denominata «Conferenza»,

presieduta dall’Autorita` garante e composta

bis, della legge 3

Atti parlamentari

– 8 – Senato della Repubblica – N. 2631

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dai garanti regionali dell’infanzia e dell’adolescenza,

o da figure analoghe, ove istituiti.

La Conferenza e` convocata su iniziativa dell’Autorita`

garante o su richiesta della maggioranza

dei garanti regionali dell’infanzia

e dell’adolescenza, o di figure analoghe.

8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze

dello Stato e delle regioni, svolge i

seguenti compiti:

a)

di azione dei garanti regionali o di figure

analoghe in materia di tutela dei diritti dell’infanzia

e dell’adolescenza, da attuare sul

piano regionale e nazionale e da promuovere

e sostenere nelle sedi internazionali;

promuove l’adozione di linee comuni

b)

di dati e di informazioni sulla condizione

delle persone di minore eta` a livello nazionale

e regionale.

9. L’Autorita` garante segnala alla procura

della Repubblica presso il tribunale per i minorenni

situazioni di disagio delle persone di

minore eta`, e alla procura della Repubblica

competente abusi che abbiano rilevanza penale

o per i quali possano essere adottate iniziative

di competenza della procura medesima.

10. L’Autorita` garante prende in esame,

anche d’ufficio, situazioni generali e particolari

delle quali e` venuta a conoscenza in

qualsiasi modo, in cui e` possibile ravvisare

la violazione, o il rischio di violazione, dei

diritti delle persone di minore eta`, ivi comprese

quelle riferibili ai mezzi di informazione,

eventualmente segnalandole agli organismi

cui e` attribuito il potere di controllo o

di sanzione.

11. L’Autorita` garante puo` formulare osservazioni

e proposte per la prevenzione e

il contrasto degli abusi sull’infanzia e sull’adolescenza

in relazione alle disposizioni

della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante

misure contro la tratta delle persone, e della

legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni

in materia di lotta contro lo sfruttamento

sessuale dei bambini e la pedoporno

parlamentari

individua forme di costante scambioAtti– 9 – Senato della Repubblica – N. 2631

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

grafia anche a mezzo

di espianto di organi e di mutilazione

genitale femminile, in conformita` a quanto

previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante

disposizioni concernenti la prevenzione

e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale

femminile.

Art. 4.

Internet, nonche´ dei rischi

(Informazioni, accertamenti e controlli)

1. L’Autorita` garante puo` richiedere alle

pubbliche amministrazioni, nonche´ a qualsiasi

soggetto pubblico, compresi la Commissione

per le adozioni internazionali di

cui all’articolo 38 della legge 4 maggio

1983, n. 184, e successive modificazioni, e

il Comitato per i minori stranieri previsto

dall’articolo 33 del testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell’immigrazione

e norme sulla condizione dello straniero,

di cui al decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286, e successive modificazioni, e

a qualsiasi ente privato di fornire informazioni

rilevanti ai fini della tutela delle persone

di minore eta`, nel rispetto delle disposizioni

previste dal codice in materia di protezione

dei dati personali, di cui al decreto legislativo

30 giugno 2003, n. 196.

2. L’Autorita` garante puo` richiedere alle

amministrazioni competenti di accedere a

dati e informazioni, nonche´ di procedere a

visite e ispezioni, nelle forme e con le modalita`

concordate con le medesime amministrazioni,

presso strutture pubbliche o private

ove siano presenti persone di minore eta`.

3. L’Autorita` garante puo` altresi` effettuare

visite nei luoghi di cui alle lettere

b), c), d)

ed

norme di cui al decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 272, previa autorizzazione del magistrato

di sorveglianza per i minorenni o del

giudice che procede.

4. L’Autorita` garante puo` richiedere ai

soggetti e per le finalita` indicate al comma

e) del comma 1 dell’articolo 8 delle

Atti parlamentari

– 10 – Senato della Repubblica – N. 2631

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1 di accedere a banche di dati o ad archivi,

nel rispetto delle disposizioni previste dal codice

in materia di protezione dei dati personali,

di cui al decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196.

5. I procedimenti di competenza dell’Autorita`

garante si svolgono nel rispetto dei

princi`pi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990,

n. 241, in materia di accesso, partecipazione

e trasparenza.

Art. 5.

(Organizzazione)

1. E`

istituito l’Ufficio dell’Autorita` garante

per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito

denominato «Ufficio dell’Autorita` garante

», posto alle dipendenze dell’Autorita`

garante, composto ai sensi dell’articolo 9,

comma 5-

1999, n. 303, da dipendenti del comparto

Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni

pubbliche, in posizione di comando

obbligatorio, nel numero massimo di

dieci unita` e, comunque, nei limiti delle risorse

del fondo di cui al comma 3 del presente

articolo, di cui una di livello dirigenziale

non generale, in possesso delle competenze

e dei requisiti di professionalita` necessari

in relazione alle funzioni e alle caratteristiche

di indipendenza e imparzialita` dell’Autorita`

garante. I funzionari dell’Ufficio

dell’Autorita` garante sono vincolati dal segreto

d’ufficio.

2. Le norme concernenti l’organizzazione

dell’Ufficio dell’Autorita` garante e il luogo

dove ha sede l’Ufficio, nonche´ quelle dirette

a disciplinare la gestione delle spese, sono

adottate, entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

su proposta dell’Autorita` garante.

Ferme restando l’autonomia organizzativa e

l’indipendenza amministrativa dell’Autorita`

garante, la sede e i locali destinati all’Ufficio

ter, del decreto legislativo 30 luglio

Atti parlamentari

– 11 – Senato della Repubblica – N. 2631

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell’Autorita` medesima sono messi a disposizione

dalla Presidenza del Consiglio dei ministri

senza nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica.

3. Le spese per l’espletamento delle competenze

di cui all’articolo 3 e per le attivita`

connesse e strumentali, nonche´ per il funzionamento

dell’Ufficio dell’Autorita` garante,

sono poste a carico di un fondo stanziato a

tale scopo nel bilancio della Presidenza del

Consiglio dei ministri e iscritto in apposita

unita` previsionale di base dello stesso bilancio

della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. L’Autorita` garante dispone del fondo

indicato al comma 3 ed e` soggetta agli ordinari

controlli contabili.

Art. 6.

(Forme di tutela)

1. Chiunque puo` rivolgersi all’Autorita` garante,

anche attraverso numeri telefonici di

pubblica utilita` gratuiti, per la segnalazione

di violazioni ovvero di situazioni di rischio

di violazione dei diritti delle persone di minore

eta`.

2. Le procedure e le modalita` di presentazione

delle segnalazioni di cui al comma 1

sono stabilite con determinazione dell’Autorita`

garante, fatte salve le competenze dei

servizi territoriali, e assicurano la semplicita`

delle forme di accesso all’Ufficio dell’Autorita`

garante, anche mediante strumenti telematici.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo

5 della presente legge, pari ad

euro 750.000 per l’anno 2011 e ad euro

1.500.000 a decorrere dall’anno 2012, si

provvede, quanto a euro 750.000 per l’anno

Atti parlamentari

– 12 – Senato della Repubblica – N. 2631

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione

di spesa di cui all’articolo

19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio

2006, n. 223, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata

dalla Tabella C allegata alla legge

13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto a euro

1.500.000 a decorrere dall’anno 2012, mediante

corrispondente riduzione delle proiezioni

per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-

2013, nell’ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da

ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell’economia e delle finanze per

l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando

l’accantonamento relativo al medesimo

Ministero.

2. All’onere derivante dall’attuazione dall’articolo

2, comma 4, della presente legge,

pari ad euro 200.000 annui a decorrere dall’anno

2011, si provvede, per l’anno 2011,

mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione

di spesa di cui all’articolo 19,

comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,

n. 223, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 agosto 2006, n. 248, e, a decorrere

dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione

delle proiezioni per gli anni 2012 e

2013 dello stanziamento del fondo speciale

di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2011-2013, nell’ambito del programma

«Fondi di riserva e speciali» della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di

previsione del Ministero dell’economia e

delle finanze per l’anno 2011, allo scopo

parzialmente utilizzando l’accantonamento

relativo al medesimo Ministero.

3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2,

dall’attuazione della presente legge non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze

e` autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Commenti

» Tu cosa ne pensi? Lascia un commento
·
L'istituzione del garante nazionale per l'infanzia è un risultato importante.Premia l'impegno di tanti, la tenacia dell'On.Serafini ma anche del Ministro Carfagna. L'unanimità ottenuta è conferma di questo. ora al garante va dato volto,cuore, braccia e gambe. La mia esperienza di oltre 5 anni di garante per l'infanzia delle Marche, una delle prime figure istituite,che mi ha portanto a percorrere anche l'Italia in lungo e in largo per promuoverla, mi suggerisce tre sintetiche considerazioni: 1) il garante non può essere un "pensionato" anche se eccellente.La materia prima sono i minori..... 2) non è obbligatorio sia romanocentrica, ci sono risorse sul territorio che possono essere valorizzate 3) trasparenza nella scelta da parte dei presidenti di camera e senato della figura. Se la stessa deve essere autonoma, imparziale, svincolata da appartenze, i due presidenti dei rami parlamentari a quali curricula attingeranno? M.Mengarelli
Inserito da mery mengarelli il 13 luglio 2011

Guarda altri tre documenti in Dir. dei Minori

Guarda altre tre pubblicazioni di Avv. Laura Galli

» Vedi tutte

Altri avvocati esperti in questa materia:
Avv. Massimiliano De Filippis
Campobasso (CB)
chiama il 087466268
L'avv. Massimiliano De Filippis si occupa prevalentemente di diritto penale, diritto minorile, diritto del lav...
Avv. Elisabetta Boffi
Torino (TO)
chiama il 0115173436
Da oltre dieci anni l'avv. Elisabetta Boffi esercita l’attività professionale, in materia stragiu...
Avv. Giovanni Apollonio
Aradeo (LE)
chiama il 0836234124
L'Avv. Giovanni Apollonio consegue la Laurea in Giurisprudenza a 23 anni presso l'Università degli Studi di Te...
Avv. Giovanni Luca Simone
Foggia (FG)
chiama il 3475747633
L'avvocato Giovanni Luca Simone si dedica con professionalità, competenza e dinamismo alla tutela dei diritti ...
Powered by:   Mdac Web Agency