Istituzione dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza
Disegno di legge n. 2631 approvato dalla Camera dei deputati il 16 marzo 2011
A cura di Avv. Laura Galli da Milano (MI).
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24/06/2011
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Il Senato ha approvato all’unanimità il disegno di legge recante l’istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è legge. La nuova Autorità indipendente verrà nominata dai presidenti di Camera e Senato, con un mandato di 4 anni non rinnovabile.
N. 2631
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro per le pari opportunita`
(CARFAGNA)
di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni
(FITTO)
con il Ministro dell’economia e delle finanze
(TREMONTI)
con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
(SACCONI)
e con il Ministro dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca
(V.
(GELMINI)Stampato Camera n. 2008)
approvato dalla Camera dei deputati il 16 marzo 2011
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 marzo 2011
Istituzione dell’Autorita` garante per l’infanzia e l’adolescenza
Senato della Repubblica
X V I LEGISLATURA
TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)
Atti parlamentari
– 2 – Senato della Repubblica – N. 2631
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione dell’Autorita` garante
per l’infanzia e l’adolescenza)
1. Al fine di assicurare la piena attuazione
e la tutela dei diritti e degli interessi delle
persone di minore eta`, in conformita` a
quanto previsto dalle convenzioni internazionali,
con particolare riferimento alla Convenzione
sui diritti del fanciullo, fatta a New
York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva
dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito
denominata: «Convenzione di New
York», alla Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle liberta` fondamentali
(CEDU), firmata a Roma il 4 novembre
1950 e resa esecutiva dalla legge 4
agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea
sull’esercizio dei diritti dei fanciulli,
fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e
resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003,
n. 77, nonche´ dal diritto dell’Unione europea
e dalle norme costituzionali e legislative nazionali
vigenti, e` istituita l’Autorita` garante
per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito denominata
«Autorita` garante», che esercita le
funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla
presente legge, con poteri autonomi di organizzazione,
con indipendenza amministrativa
e senza vincoli di subordinazione gerarchica.
Art. 2.
(Modalita` di nomina, requisiti, incompatibilita`
e compenso del titolare dell’Autorita`
garante)
1. L’Autorita` garante e` organo monocratico.
Il titolare dell’Autorita` garante e` scelto
Atti parlamentari
– 3 – Senato della Repubblica – N. 2631
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa
moralita` e di specifiche e comprovate
professionalita`, competenza ed esperienza
nel campo dei diritti delle persone di minore
eta` nonche´ delle problematiche familiari ed
educative di promozione e tutela delle persone
di minore eta`, ed e` nominato con determinazione
adottata d’intesa dai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
2. Il titolare dell’Autorita` garante dura in
carica quattro anni e il suo mandato e` rinnovabile
una sola volta.
3. Per tutta la durata dell’incarico il titolare
dell’Autorita` garante non puo` esercitare,
a pena di decadenza, alcuna attivita` professionale,
imprenditoriale o di consulenza,
non puo` essere amministratore o dipendente
di enti pubblici o privati ne´ ricoprire altri uffici
pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche
elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni
non lucrative di utilita` sociale,
ordini professionali o comunque in organismi
che svolgono attivita` nei settori dell’infanzia
e dell’adolescenza. Se dipendente pubblico,
secondo l’ordinamento di appartenenza, e`
collocato fuori ruolo o in aspettativa senza
assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare
dell’Autorita` garante non puo` ricoprire
cariche o essere titolare di incarichi all’interno
di partiti politici o di movimenti di
ispirazione politica, per tutto il periodo del
mandato.
4. Al titolare dell’Autorita` garante e` riconosciuta
un’indennita` di carica pari al trattamento
economico annuo spettante a un Capo
di Dipartimento della Presidenza del Consiglio
dei ministri e comunque nei limiti della
spesa autorizzata ai sensi dell’articolo 7,
comma 2.
Atti parlamentari
– 4 – Senato della Repubblica – N. 2631
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Art. 3.
(Competenze dell’Autorita` garante. Istituzione
e compiti della Conferenza nazionale
per la garanzia dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza)
1. All’Autorita` garante sono attribuite le
seguenti competenze:
a)
di New York e degli altri strumenti internazionali
in materia di promozione e di
tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,
la piena applicazione della normativa
europea e nazionale vigente in materia di
promozione della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza,
nonche´ del diritto della persona
di minore eta` ad essere accolta ed educata
prioritariamente nella propria famiglia e,
se necessario, in un altro ambito familiare di
appoggio o sostitutivo;
promuove l’attuazione della Convenzione
b)
12 della Convenzione europea sull’esercizio
dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il
25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge
20 marzo 2003, n. 77;
esercita le funzioni di cui all’articolo
c)
dei Garanti delle persone di minore
eta` e all’attivita` di organizzazioni e di istituti
internazionali di tutela e di promozione dei
loro diritti. Collabora, altresi`, con organizzazioni
e istituti di tutela e di promozione dei
diritti delle persone di minore eta` appartenenti
ad altri Paesi;
collabora all’attivita` delle reti internazionali
d)
comprese quelle delle persone di minore
eta` e quelle delle associazioni familiari,
con particolare riferimento alle associazioni
operanti nel settore dell’affido e dell’adozione,
nonche´ di collaborazione con tutte le
organizzazioni e le reti internazionali, con
gli organismi e gli istituti per la promozione
e per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza
operanti in Italia e negli altri Paesi,
con le associazioni, con le organizzazioni
non governative, con tutti gli altri soggetti
assicura forme idonee di consultazione,
Atti parlamentari
– 5 – Senato della Repubblica – N. 2631
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
privati operanti nell’ambito della tutela e
della promozione dei diritti delle persone di
minore eta` nonche´ con tutti i soggetti comunque
interessati al raggiungimento delle
finalita` di tutela dei diritti e degli interessi
delle persone di minore eta`;
e)
eta` siano garantite pari opportunita` nell’accesso
alle cure e nell’esercizio del loro diritto
alla salute e pari opportunita` nell’accesso
all’istruzione anche durante la degenza
e nei periodi di cura;
verifica che alle persone di minore
f)
nazionale di azione di interventi per la tutela
dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta`
evolutiva, previsto dall’articolo 1 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nei termini
e con le modalita` stabiliti dall’articolo
16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, prima della sua trasmissione
alla Commissione parlamentare
per l’infanzia e l’adolescenza ai sensi dell’articolo
1, comma 5, del citato regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 103 del 2007;
esprime il proprio parere sul piano
g)
agli enti locali e territoriali interessati, negli
ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative
opportune per assicurare la piena promozione
e tutela dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, con particolare riferimento
al diritto alla famiglia, all’educazione, all’istruzione,
alla salute;
segnala al Governo, alle regioni o
h)
autorita` giudiziarie e agli organi competenti
la presenza di persone di minore eta` in stato
di abbandono al fine della loro presa in carico
da parte delle autorita` competenti;
segnala, in casi di emergenza, alle
i)
che il Governo presenta periodicamente al
Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi dell’articolo
44 della Convenzione di New
York, da allegare al rapporto stesso;
esprime il proprio parere sul rapporto
l)
dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
formula osservazioni e proposte sull’individuazione
Atti parlamentari
– 6 – Senato della Repubblica – N. 2631
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
relativi alle persone di minore eta`, di cui all’articolo
117, secondo comma, lettera
m),
della Costituzione, e vigila in merito al rispetto
dei livelli medesimi;
m)
dell’infanzia e dell’adolescenza, promuovendo
a livello nazionale, in collaborazione
con gli enti e con le istituzioni che si occupano
di persone di minore eta`, iniziative
per la sensibilizzazione e la diffusione della
cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzata
al riconoscimento dei minori come
soggetti titolari di diritti;
diffonde la conoscenza dei diritti
n)
elaborati dalle amministrazioni dello Stato,
dagli enti locali e territoriali, dagli ordini
professionali o dalle amministrazioni delegate
allo svolgimento delle attivita` socio-assistenziali,
che abbiano per oggetto i diritti
delle persone di minore eta`, anche tramite
consultazioni periodiche con le autorita` o le
amministrazioni indicate; puo` altresi` diffondere
buone prassi sperimentate all’estero;
diffonde prassi o protocolli di intesa
o)
della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire
o risolvere con accordi conflitti che
coinvolgano persone di minore eta`, stimolando
la formazione degli operatori del settore;
favorisce lo sviluppo della cultura
p)
aprile di ogni anno, sentita la Conferenza nazionale
per la garanzia dei diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza di cui al comma 7,
una relazione sull’attivita` svolta con riferimento
all’anno solare precedente.
2. L’Autorita` garante esercita le competenze
indicate nel presente articolo nel rispetto
del principio di sussidiarieta`.
3. L’Autorita` garante puo` esprimere pareri
al Governo sui disegni di legge del Governo
medesimo nonche´ sui progetti di legge all’esame
delle Camere e sugli atti normativi del
Governo in materia di tutela dei diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza.
4. L’Autorita` garante promuove, a livello
nazionale, studi e ricerche sull’attuazione
presenta alle Camere, entro il 30
Atti parlamentari
– 7 – Senato della Repubblica – N. 2631
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,
avvalendosi dei dati e delle informazioni dell’Osservatorio
nazionale sulla famiglia, di
cui all’articolo 1, comma 1250, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
dell’Osservatorio nazionale per
l’infanzia e l’adolescenza, previsto dagli articoli
1 e 2 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 103, del Centro nazionale di documentazione
e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza,
previsto dall’articolo 3 del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 103 del 2007, nonche´
dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia
e della pornografia minorile, di cui all’articolo
17, comma 1-
agosto 1998, n. 269. L’Autorita` garante puo`
altresi` richiedere specifiche ricerche e indagini
agli organismi di cui al presente comma.
5. L’Autorita` garante, nello svolgimento
delle proprie funzioni, promuove le opportune
sinergie con la Commissione parlamentare
per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’articolo
1 della legge 23 dicembre 1997,
n. 451, e successive modificazioni, e si avvale
delle relazioni presentate dalla medesima
Commissione.
6. Nel rispetto delle competenze e dell’autonomia
organizzativa delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano
e delle autonomie locali in materia di politiche
attive di sostegno all’infanzia e all’adolescenza,
l’Autorita` garante assicura idonee
forme di collaborazione con i garanti regionali
dell’infanzia e dell’adolescenza o con figure
analoghe, che le regioni possono istituire
con i medesimi requisiti di indipendenza,
autonomia e competenza esclusiva in
materia di infanzia e adolescenza previsti
per l’Autorita` garante.
7. Ai fini di cui al comma 6 e` istituita,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, la Conferenza nazionale per la garanzia
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,
di seguito denominata «Conferenza»,
presieduta dall’Autorita` garante e composta
bis, della legge 3
Atti parlamentari
– 8 – Senato della Repubblica – N. 2631
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
dai garanti regionali dell’infanzia e dell’adolescenza,
o da figure analoghe, ove istituiti.
La Conferenza e` convocata su iniziativa dell’Autorita`
garante o su richiesta della maggioranza
dei garanti regionali dell’infanzia
e dell’adolescenza, o di figure analoghe.
8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze
dello Stato e delle regioni, svolge i
seguenti compiti:
a)
di azione dei garanti regionali o di figure
analoghe in materia di tutela dei diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza, da attuare sul
piano regionale e nazionale e da promuovere
e sostenere nelle sedi internazionali;
promuove l’adozione di linee comuni
b)
di dati e di informazioni sulla condizione
delle persone di minore eta` a livello nazionale
e regionale.
9. L’Autorita` garante segnala alla procura
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
situazioni di disagio delle persone di
minore eta`, e alla procura della Repubblica
competente abusi che abbiano rilevanza penale
o per i quali possano essere adottate iniziative
di competenza della procura medesima.
10. L’Autorita` garante prende in esame,
anche d’ufficio, situazioni generali e particolari
delle quali e` venuta a conoscenza in
qualsiasi modo, in cui e` possibile ravvisare
la violazione, o il rischio di violazione, dei
diritti delle persone di minore eta`, ivi comprese
quelle riferibili ai mezzi di informazione,
eventualmente segnalandole agli organismi
cui e` attribuito il potere di controllo o
di sanzione.
11. L’Autorita` garante puo` formulare osservazioni
e proposte per la prevenzione e
il contrasto degli abusi sull’infanzia e sull’adolescenza
in relazione alle disposizioni
della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante
misure contro la tratta delle persone, e della
legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni
in materia di lotta contro lo sfruttamento
sessuale dei bambini e la pedoporno
parlamentari
individua forme di costante scambioAtti– 9 – Senato della Repubblica – N. 2631
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
grafia anche a mezzo
di espianto di organi e di mutilazione
genitale femminile, in conformita` a quanto
previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante
disposizioni concernenti la prevenzione
e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale
femminile.
Art. 4.
Internet, nonche´ dei rischi
(Informazioni, accertamenti e controlli)
1. L’Autorita` garante puo` richiedere alle
pubbliche amministrazioni, nonche´ a qualsiasi
soggetto pubblico, compresi la Commissione
per le adozioni internazionali di
cui all’articolo 38 della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni, e
il Comitato per i minori stranieri previsto
dall’articolo 33 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, e
a qualsiasi ente privato di fornire informazioni
rilevanti ai fini della tutela delle persone
di minore eta`, nel rispetto delle disposizioni
previste dal codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
2. L’Autorita` garante puo` richiedere alle
amministrazioni competenti di accedere a
dati e informazioni, nonche´ di procedere a
visite e ispezioni, nelle forme e con le modalita`
concordate con le medesime amministrazioni,
presso strutture pubbliche o private
ove siano presenti persone di minore eta`.
3. L’Autorita` garante puo` altresi` effettuare
visite nei luoghi di cui alle lettere
b), c), d)
ed
norme di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 272, previa autorizzazione del magistrato
di sorveglianza per i minorenni o del
giudice che procede.
4. L’Autorita` garante puo` richiedere ai
soggetti e per le finalita` indicate al comma
e) del comma 1 dell’articolo 8 delle
Atti parlamentari
– 10 – Senato della Repubblica – N. 2631
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
1 di accedere a banche di dati o ad archivi,
nel rispetto delle disposizioni previste dal codice
in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
5. I procedimenti di competenza dell’Autorita`
garante si svolgono nel rispetto dei
princi`pi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241, in materia di accesso, partecipazione
e trasparenza.
Art. 5.
(Organizzazione)
1. E`
istituito l’Ufficio dell’Autorita` garante
per l’infanzia e l’adolescenza, di seguito
denominato «Ufficio dell’Autorita` garante
», posto alle dipendenze dell’Autorita`
garante, composto ai sensi dell’articolo 9,
comma 5-
1999, n. 303, da dipendenti del comparto
Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni
pubbliche, in posizione di comando
obbligatorio, nel numero massimo di
dieci unita` e, comunque, nei limiti delle risorse
del fondo di cui al comma 3 del presente
articolo, di cui una di livello dirigenziale
non generale, in possesso delle competenze
e dei requisiti di professionalita` necessari
in relazione alle funzioni e alle caratteristiche
di indipendenza e imparzialita` dell’Autorita`
garante. I funzionari dell’Ufficio
dell’Autorita` garante sono vincolati dal segreto
d’ufficio.
2. Le norme concernenti l’organizzazione
dell’Ufficio dell’Autorita` garante e il luogo
dove ha sede l’Ufficio, nonche´ quelle dirette
a disciplinare la gestione delle spese, sono
adottate, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta dell’Autorita` garante.
Ferme restando l’autonomia organizzativa e
l’indipendenza amministrativa dell’Autorita`
garante, la sede e i locali destinati all’Ufficio
ter, del decreto legislativo 30 luglio
Atti parlamentari
– 11 – Senato della Repubblica – N. 2631
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
dell’Autorita` medesima sono messi a disposizione
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
3. Le spese per l’espletamento delle competenze
di cui all’articolo 3 e per le attivita`
connesse e strumentali, nonche´ per il funzionamento
dell’Ufficio dell’Autorita` garante,
sono poste a carico di un fondo stanziato a
tale scopo nel bilancio della Presidenza del
Consiglio dei ministri e iscritto in apposita
unita` previsionale di base dello stesso bilancio
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. L’Autorita` garante dispone del fondo
indicato al comma 3 ed e` soggetta agli ordinari
controlli contabili.
Art. 6.
(Forme di tutela)
1. Chiunque puo` rivolgersi all’Autorita` garante,
anche attraverso numeri telefonici di
pubblica utilita` gratuiti, per la segnalazione
di violazioni ovvero di situazioni di rischio
di violazione dei diritti delle persone di minore
eta`.
2. Le procedure e le modalita` di presentazione
delle segnalazioni di cui al comma 1
sono stabilite con determinazione dell’Autorita`
garante, fatte salve le competenze dei
servizi territoriali, e assicurano la semplicita`
delle forme di accesso all’Ufficio dell’Autorita`
garante, anche mediante strumenti telematici.
Art. 7.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo
5 della presente legge, pari ad
euro 750.000 per l’anno 2011 e ad euro
1.500.000 a decorrere dall’anno 2012, si
provvede, quanto a euro 750.000 per l’anno
Atti parlamentari
– 12 – Senato della Repubblica – N. 2631
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo
19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata
dalla Tabella C allegata alla legge
13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto a euro
1.500.000 a decorrere dall’anno 2012, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni
per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-
2013, nell’ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per
l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. All’onere derivante dall’attuazione dall’articolo
2, comma 4, della presente legge,
pari ad euro 200.000 annui a decorrere dall’anno
2011, si provvede, per l’anno 2011,
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e, a decorrere
dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni per gli anni 2012 e
2013 dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2011-2013, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2011, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2,
dall’attuazione della presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze
e` autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.