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Avv. Michele Miccoli

DL 22 dicembre 2011, n. 212

Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovra indebitamento e disciplina del processo civile.

A cura di Avv. Michele Miccoli da Taranto (TA).
Letto  161 volte dal 17/01/2012
Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva. Scopri come è semplice in Proced. Civile richiedere una consulenza o assistenza legale ad un avvocato, clicca qui.
E' entrato in vigore il 23 dicembre 2011, data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 297, il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212, c.d. "Pacchetto Severino", recante "Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovra indebitamento e disciplina del processo civile".
 
L'intervento normativo, in attesa di conversione in legge, si segnala per aver assunto inn considerazione uno deglli aspetti cruciali della nostra temperie socioeconomica: l'eccesso di debito.
Viene infatti contemplata una speciale procedura volta a promuovere la composizione degli interessi dei creditori rispetto a quelli del debitore non assoggettabile a procedura concorsuale (famiglie, piccole imprese) che si trovi in una situazione di "sovra indebitamento". Si considera tale una situazione di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e l'aspetto quantitativo del patrimonio liquidabile, con speciale riferimento ai debiti contratti da consumatori.
La ristrutturazione del debito può avvenire anche mediante cessione di crediti futuri, operazione che può essere garantita anche da soggetti terzi, quando i beni o i redditi del debitore si palesino insufficienti.
La proposta d'accordo è depositata presso Il Tribunale del luogo di residenza del debitore ed è, all'esito del procedimento, omologata dal Giudice.
Si segnalano altresì modifiche alla disciplina della mediazione.
Grava sui capi degli uffici giudiziari l’onere di vigilare sull’applicazione effettiva della condizione di procedibilità prevista dalla legge nonchè dell'adozione delle iniziative atte a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice. E' stato istituito un obbligo di informazione periodica nei confronti del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia.
La sanzione posta dal V comma dell’art. 8 del D. Lgs. 28/2010 a carico della parte costituita la quale non abbia preso parte, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, deve essere applicata dal giudice con apposita ordinanza non impugnabile (non più con la sentenza che definisce il giudizio).
Ciò all'evidente scopo di garantire una maggiore tempestività ed incisività della sanzione.

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