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Avv. Rossella Di Costanzo

Direttiva su determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale

DIRETTIVE - 21/05/2008 , n. 52 - 08/52/CE - Gazzetta UE 24/05/2008 , n.316

A cura di Avv. Rossella Di Costanzo da Milano (MI).
Letto  1011 volte dal 15/11/2009
Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva. Scopri come è semplice in Arbitrati/Adr richiedere una consulenza o assistenza legale ad un avvocato, clicca qui.
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DIRETTIVE - 21/05/2008 , n. 52 - 08/52/CE - Gazzetta UE 24/05/2008 , n.316



EPIGRAFE

Direttiva del Parlamento Europeo e della Commissione relativa a determinati aspetti della mediazione in

materia civile e commerciale.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la

Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, deliberando

secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, considerando quanto segue:

1) La Comunità si è prefissa l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia

nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone.

A tal fine, la Comunità deve adottare, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in

materia civile necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.

2) Il principio dell'accesso alla giustizia è fondamentale e, al fine di agevolare un miglior accesso alla

giustizia, il Consiglio europeo nella riunione di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato gli Stati

membri ad istituire procedure extragiudiziali e alternative.

3) Nel maggio 2000 il Consiglio ha adottato conclusioni sui metodi alternativi di risoluzione delle

controversie in materia civile e commerciale, sancendo che l'istituzione di principi fondamentali in questo

settore è un passo essenziale verso l'appropriato sviluppo e l'operatività dei procedimenti stragiudiziali per

la composizione delle controversie in materia civile e commerciale così come per semplificare e migliorare

l'accesso alla giustizia.

4) Nell'aprile del 2002 la Commissione ha presentato un Libro verde relativo ai modi alternativi di

risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, prendendo in esame la situazione attuale

circa i metodi alternativi di risoluzione delle controversie nell'Unione europea e intraprendendo

consultazioni ad ampio raggio con gli Stati membri e le parti interessate sulle possibili misure per

promuovere l'utilizzo della mediazione.

5) L'obiettivo di garantire un migliore accesso alla giustizia, come parte della politica dell'Unione europea

di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dovrebbe comprendere l'accesso ai metodi giudiziali

ed extragiudiziali di risoluzione delle controversie. La presente direttiva dovrebbe contribuire al corretto

funzionamento del mercato interno, in particolare per quanto concerne la disponibilità dei servizi di

mediazione.

6) La mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in

materia civile e commerciale attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti. Gli accordi

risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più

facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti. Tali benefici diventano anche più evidenti

nelle situazioni che mostrano elementi di portata transfrontaliera.

7) Al fine di promuovere ulteriormente l'utilizzo della mediazione e per garantire che le parti che vi

ricorrono possano fare affidamento su un contesto giuridico certo è necessario introdurre un quadro

normativo che affronti, in particolare, gli elementi chiave della procedura civile.

8) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi soltanto alla mediazione nelle controversie

transfrontaliere, ma nulla dovrebbe vietare agli Stati membri di applicare tali disposizioni anche ai

procedimenti di mediazione interni.

9) La presente direttiva non dovrebbe minimamente impedire l'utilizzazione di tecnologie moderne di

comunicazione nei procedimenti di mediazione.

10) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai procedimenti in cui due o più parti di una controversia

transfrontaliera tentino esse stesse di raggiungere volontariamente una composizione amichevole della

loro controversia con l'assistenza di un mediatore. Essa dovrebbe applicarsi in materia civile e

commerciale, ma non ai diritti e agli obblighi su cui le parti non hanno la facoltà di decidere da sole in base

alla pertinente legge applicabile. Tali diritti e obblighi sono particolarmente frequenti in materia di diritto di

famiglia e del lavoro.

11) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle trattative precontrattuali o ai procedimenti di natura

arbitrale quali talune forme di conciliazione dinanzi ad un organo giurisdizionale, i reclami dei consumatori,

l'arbitrato e la valutazione di periti o i procedimenti gestiti da persone od organismi che emettono una

raccomandazione formale, sia essa legalmente vincolante o meno, per la risoluzione della controversia.

12) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai casi in cui un organo giurisdizionale deferisce le parti a una

mediazione o in cui il diritto nazionale prescrive la mediazione. La presente direttiva dovrebbe inoltre

applicarsi, per quanto un giudice possa agire come Mediatore ai sensi della legislazione nazionale, alla

mediazione condotta da un giudice che non sia responsabile di un procedimento giudiziario relativo alla

questione o alle questioni oggetto della controversia. Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe

estendersi ai tentativi dell'organo giurisdizionale o del giudice chiamato a risolvere la controversia nel

http://dejure.giuffre.it/psixshared/temporary/ftmp1256323978.htm 13/10/2008

contesto del procedimento giudiziario concernente tale controversia, ovvero ai casi in cui l'organo

giurisdizionale o il giudice adito richiedano l'assistenza o la consulenza di una persona competente.

13) La mediazione di cui alla presente direttiva dovrebbe essere un procedimento di volontaria

giurisdizione nel senso che le parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono organizzarlo come

desiderano e porvi fine in qualsiasi momento. Tuttavia, in virtù del diritto nazionale, l'organo

giurisdizionale dovrebbe avere la possibilità di fissare un termine al processo di mediazione. Inoltre,

l'organo giurisdizionale dovrebbe, se del caso, poter richiamare l'attenzione delle parti sulla possibilità di

mediazione.

14) La presente direttiva dovrebbe inoltre fare salva la legislazione nazionale che rende il ricorso alla

mediazione obbligatorio oppure soggetto ad incentivi o sanzioni, purché tale legislazione non impedisca

alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario. Del pari, la presente direttiva non

dovrebbe pregiudicare gli attuali sistemi di mediazione autoregolatori nella misura in cui essi trattano

aspetti non coperti dalla presente direttiva.

15) Ai fini della certezza del diritto, la presente direttiva dovrebbe indicare la data pertinente per

determinare se una controversia che le parti tentano di risolvere con la mediazione sia una controversia

transfrontaliera o meno.

In mancanza di un accordo scritto, si dovrebbe ritenere che le parti concordino di ricorrere alla mediazione

nel momento in cui intraprendono un'azione specifica per avviare il procedimento di mediazione.

16) Al fine di garantire la fiducia reciproca necessaria in relazione alla riservatezza, all'effetto sui termini di

decadenza e prescrizione nonché al riconoscimento e all'esecuzione degli accordi risultanti dalla

mediazione, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare, in qualsiasi modo essi ritengano appropriato, la

formazione dei mediatori e l'introduzione di efficaci meccanismi di controllo della qualità in merito alla

fornitura dei servizi di mediazione.

17) Gli Stati membri dovrebbero definire tali meccanismi, che possono includere il ricorso a soluzioni

basate sul mercato, e non dovrebbero essere tenuti a fornire alcun finanziamento al riguardo. I

meccanismi dovrebbero essere volti a preservare la flessibilità del procedimento di mediazione e

l'autonomia delle parti e a garantire che la mediazione sia condotta in un modo efficace, imparziale e

competente. I mediatori dovrebbero essere a conoscenza dell'esistenza del codice europeo di condotta dei

mediatori, che dovrebbe anche essere disponibile su Internet per il pubblico.

18) Nell'ambito della protezione dei consumatori, la Commissione ha adottato una raccomandazione che

stabilisce i criteri minimi di qualità che gli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione

consensuale delle controversie in materia di consumo dovrebbero offrire agli utenti. Qualunque mediatore

o organizzazione che rientri nell'ambito di applicazione di tale raccomandazione dovrebbe essere

incoraggiato a rispettare i principi in essa contenuti. Allo scopo di agevolare la diffusione delle informazioni

relative a tali organi, la Commissione dovrebbe predisporre una banca dati di modelli extragiudiziali di

composizione delle controversie che secondo gli Stati membri rispettano i principi di tale raccomandazione.

19) La mediazione non dovrebbe essere ritenuta un'alternativa deteriore al procedimento giudiziario nel

senso che il rispetto degli accordi derivanti dalla mediazione dipenda dalla buona volontà delle parti. Gli

Stati membri dovrebbero pertanto garantire che le parti di un accordo scritto risultante dalla mediazione

possano chiedere che il contenuto dell'accordo sia reso esecutivo. Dovrebbe essere consentito a uno Stato

membro di rifiutare di rendere esecutivo un accordo soltanto se il contenuto è in contrasto con il diritto del

suddetto Stato membro, compreso il diritto internazionale privato, o se tale diritto non prevede la

possibilità di rendere esecutivo il contenuto dell'accordo in questione. Ciò potrebbe verificarsi qualora

l'obbligo contemplato nell'accordo non possa per sua natura essere reso esecutivo.

20) Il contenuto di un accordo risultante dalla mediazione reso esecutivo in uno Stato membro dovrebbe

essere riconosciuto e dichiarato esecutivo negli altri Stati membri in conformità della normativa

comunitaria o nazionale applicabile, ad esempio in base al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del

22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle

decisioni in materia civile e commerciale, o al regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27

novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia

matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

21) Il regolamento (CE) n. 2201/2003 prevede specificamente che, per essere esecutivi in un altro Stato

membro, gli accordi fra le parti debbano essere esecutivi nello Stato membro in cui sono stati conclusi.

Conseguentemente, se il contenuto di un accordo risultante dalla mediazione in materia di diritto di

famiglia non è esecutivo nello Stato membro in cui l'accordo è stato concluso e in cui se ne chiede

l'esecuzione, la presente direttiva non dovrebbe incoraggiare le parti ad aggirare la legge di tale Stato

membro rendendo l'accordo in questione esecutivo in un altro Stato membro.

22) La presente direttiva non dovrebbe incidere sulle norme vigenti negli Stati membri in materia di

esecuzione di accordi risultanti da una mediazione.

23) La riservatezza nei procedimenti di mediazione è importante e quindi la presente direttiva dovrebbe

prevedere un grado minimo di compatibilità delle norme di procedura civile relative alla maniera di

proteggere la riservatezza della mediazione in un successivo procedimento giudiziario o di arbitrato in

materia civile e commerciale.

24) Per incoraggiare le parti a ricorrere alla mediazione, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché

le loro norme relative ai termini di prescrizione o decadenza non impediscano alle parti di adire un organo

giurisdizionale o di ricorrere all'arbitrato in caso di infruttuoso tentativo di mediazione. Gli Stati membri

dovrebbero assicurarsi che ciò si verifichi anche se la presente direttiva non armonizza le norme nazionali

http://dejure.giuffre.it/psixshared/temporary/ftmp1256323978.htm 13/10/2008

relative ai termini di prescrizione e decadenza. Le disposizioni relative ai termini di prescrizione o

decadenza negli accordi internazionali resi esecutivi negli Stati membri, ad esempio nella normativa in

materia di trasporto, dovrebbero essere fatte salve dalla presente direttiva.

25) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la divulgazione al pubblico di informazioni su come

contattare mediatori e organizzazioni che forniscono servizi di mediazione.

Dovrebbero inoltre incoraggiare i professionisti del diritto a informare i loro clienti delle possibilità di

mediazione.

26) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" gli Stati membri sono

incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per

quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.

27) La presente direttiva cerca di promuovere i diritti fondamentali e tiene conto dei principi riconosciuti in

particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

28) Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati

membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, essere realizzato meglio a

livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5

del trattato; la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in

ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

29) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato

sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno

notificato l'intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.

30) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato

sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa

all'adozione della presente direttiva e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,



HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art.1

Obiettivo e ambito di applicazione


1. La presente direttiva ha l'obiettivo di facilitare l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e

di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e

garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario.

2. La presente direttiva si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale

tranne per i diritti e gli obblighi non riconosciuti alle parti dalla pertinente legge applicabile. Essa non si

estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato

per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).

3. Nella presente direttiva per "Stato membro" si intendono gli Stati membri ad eccezione della

Danimarca.



Art.2

Controversie transfrontaliere


1. Ai fini della presente direttiva per controversia transfrontaliera si intende una controversia in cui almeno

una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra

parte alla data in cui:

a) le parti concordano di ricorrere alla mediazione dopo il sorgere della controversia;

b) il ricorso alla mediazione è ordinato da un organo giurisdizionale;

c) l'obbligo di ricorrere alla mediazione sorge a norma del diritto nazionale; o d) ai fini dell'articolo 5, un

invito è rivolto alle parti.

2. In deroga al paragrafo 1, ai fini degli articoli 7 e 8 per controversia transfrontaliera si intende altresì una

controversia in cui un procedimento giudiziario o di arbitrato risultante da una mediazione tra le parti è

avviato in uno Stato membro diverso da quello in cui le parti erano domiciliate o risiedevano abitualmente

alla data di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il domicilio è stabilito in conformità degli articoli 59 e 60 del regolamento (CE)

n. 44/2001.



Art.3

Definizioni


Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a) per "mediazione" si intende un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove

due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla

risoluzione della medesima con l'assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle

parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro.

Esso include la mediazione condotta da un giudice che non è responsabile di alcun procedimento

giudiziario concernente la controversia in questione. Esso esclude i tentativi messi in atto dall'organo

giurisdizionale o dal giudice aditi al fine di giungere ad una composizione della controversia in questione

nell'ambito del procedimento giudiziario oggetto della medesima;

b) per "mediatore" si intende qualunque terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo efficace,

imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello

Stato membro interessato e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre la mediazione.



Art.4

Qualità della mediazione


1. Gli Stati membri incoraggiano in qualsiasi modo da essi ritenuto appropriato l'elaborazione di codici

http://dejure.giuffre.it/psixshared/temporary/ftmp1256323978.htm 13/10/2008

volontari di condotta da parte dei mediatori e delle organizzazioni che forniscono servizi di mediazione

nonché l'ottemperanza ai medesimi, così come qualunque altro efficace meccanismo di controllo della

qualità riguardante la fornitura di servizi di mediazione.

2. Gli Stati membri incoraggiano la formazione iniziale e successiva dei mediatori allo scopo di garantire

che la mediazione sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente in relazione alle parti.



Art.5

Ricorso alla mediazione


1. L'organo giurisdizionale investito di una causa può, se lo ritiene appropriato e tenuto conto di tutte le

circostanze del caso, invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di dirimere la controversia. Può

altresì invitare le parti a partecipare ad una sessione informativa sul ricorso alla mediazione se tali sessioni

hanno luogo e sono facilmente accessibili.

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione

obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l'inizio del procedimento giudiziario,

purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario.



Art.6

Esecutività degli accordi risultanti dalla mediazione


1. Gli Stati membri assicurano che le parti, o una di esse con l'esplicito consenso delle altre, abbiano la

possibilità di chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso

esecutivo. Il contenuto di tale accordo è reso esecutivo salvo se, nel caso in questione, il contenuto

dell'accordo è contrario alla legge dello Stato membro in cui viene presentata la richiesta o se la legge di

detto Stato membro non ne prevede l'esecutività.

2. Il contenuto dell'accordo può essere reso esecutivo in una sentenza, in una decisione o in un atto

autentico da un organo giurisdizionale o da un'altra autorità competente in conformità del diritto dello

Stato membro in cui è presentata la richiesta.

3. Gli Stati membri indicano alla Commissione gli organi giurisdizionali o le altre autorità competenti a

ricevere le richieste conformemente ai paragrafi 1 e 2.

4. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica le norme applicabili al riconoscimento e

all'esecuzione in un altro Stato membro di un accordo reso esecutivo in conformità del paragrafo 1.



Art.7

Riservatezza della mediazione


1. Poiché la mediazione deve avere luogo in modo da rispettare la riservatezza, gli Stati membri

garantiscono che, a meno che le parti non decidano diversamente, né i mediatori né i soggetti coinvolti

nell'amministrazione del procedimento di mediazione siano obbligati a testimoniare nel procedimento

giudiziario o di arbitrato in materia civile e commerciale riguardo alle informazioni risultanti da un

procedimento di mediazione o connesse con lo stesso, tranne nei casi in cui:

a) ciò sia necessario per superiori considerazioni di ordine pubblico dello Stato membro interessato, in

particolare sia necessario per assicurare la protezione degli interessi superiori dei minori o per scongiurare

un danno all'integrità fisica o psicologica di una persona; oppure b) la comunicazione del contenuto

dell'accordo risultante dalla mediazione sia necessaria ai fini dell'applicazione o dell'esecuzione di tale

accordo.

2. Il paragrafo 1 non impedisce in alcun modo agli Stati membri di adottare misure più restrittive per

tutelare la riservatezza della mediazione.



Art.8

Effetto della mediazione sui termini di prescrizione e decadenza


1. Gli Stati membri provvedono affinché alle parti che scelgono la mediazione nel tentativo di dirimere una

controversia non sia successivamente impedito di avviare un procedimento giudiziario o di arbitrato in

relazione a tale controversia per il fatto che durante il procedimento di mediazione siano scaduti i termini

di prescrizione o decadenza.

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni relative ai termini di prescrizione o decadenza

previste dagli accordi internazionali di cui gli Stati membri sono parte.



Art.9

Informazioni al pubblico


Gli Stati membri incoraggiano, in qualsiasi modo ritengano appropriato, la divulgazione al pubblico, in

particolare via Internet, di informazioni sulle modalità per contattare i mediatori e le organizzazioni che

forniscono servizi di mediazione.



Art.10

Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti


La Commissione mette a disposizione del pubblico, tramite qualsiasi mezzo appropriato, le informazioni

sugli organi giurisdizionali o sulle autorità competenti comunicate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo

6, paragrafo 3.



Art.11

Revisione


Entro il 21 maggio 2016 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato

economico e sociale europeo una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La relazione esamina lo

sviluppo della mediazione nell'Unione europea e l'impatto della presente direttiva negli Stati membri. Se

del caso, la relazione è corredata di proposte di modifica della presente direttiva.



Art.12

http://dejure.giuffre.it/psixshared/temporary/ftmp1256323978.htm 13/10/2008


Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie

per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 21 maggio 2011, fatta eccezione per l'articolo 10,

per il quale tale data è fissata al più tardi al 21 novembre 2010. Essi ne informano immediatamente la

Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente

direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale

riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che

essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.



Art.13

Entrata in vigore


La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta

ufficiale dell'Unione europea.



Art.14

Destinatari


Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

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