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Avv. Rossella Di Costanzo

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale

Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio, 22/10/2004

A cura di Avv. Rossella Di Costanzo da Milano (MI).
Letto  535 volte dal 15/11/2009
Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva. Scopri come è semplice in Arbitrati/Adr richiedere una consulenza o assistenza legale ad un avvocato, clicca qui.
Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale


{SEC(2004)1314}

(presentata dalla Commissione)

IT 2 IT

RELAZIONE



1. AMBITO DI APPLICAZIONE ED OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

1.1. Obiettivi

1.1.1. Garantire un migliore accesso alla giustizia


Un migliore accesso alla giustizia rappresenta uno degli obiettivi chiave della politica

UE volta ad istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dove i privati e le

imprese non dovrebbero essere dissuasi o scoraggiati dall’esercitare i loro diritti a

causa dell’incompatibilità o della complessità dei sistemi giuridici e amministrativi

degli Stati membri. Il concetto di accesso alla giustizia dovrebbe, in questo contesto,

includere la promozione dell’accesso ad adeguate procedure di risoluzione delle

controversie per i privati e le imprese e non soltanto la possibilità di accedere al

sistema giudiziario.

La direttiva oggetto della proposta contribuisce a questo obiettivo agevolando

l’accesso alla risoluzione delle controversie attraverso due tipi di disposizioni: in

primo luogo, quelle volte a garantire un’efficace relazione tra la mediazione ed i

procedimenti giudiziari, istituendo una normativa minima comune nella Comunità

relativamente ad un certo numero di aspetti fondamentali della procedura civile. In

secondo luogo, fornendo ai tribunali degli Stati membri strumenti efficaci per

promuovere attivamente l’utilizzo della mediazione, senza tuttavia rendere la

mediazione obbligatoria o soggetta a sanzioni specifiche.

Le disposizioni riguardanti lo svolgimento della mediazione oppure la nomina o il

riconoscimento dei mediatori sono state escluse dalla proposta di direttiva. Avuto

riguardo alle reazioni al Libro verde del 2002 ed agli attuali sviluppi a livello

nazionale, non appare chiaro se la legislazione costituisca la migliore opzione per

questo genere di disposizioni. Escludendo invece dalla proposta misure di tipo

regolamentare circa il procedimento di mediazione stesso, la Commissione ha

cercato di incoraggiare iniziative autonome di regolamentazione e continua a farlo

anche attraverso la presente proposta di direttiva.

Nel corso delle consultazioni sul progetto preliminare di questa proposta coloro che

hanno risposto hanno sostenuto l’approccio complessivo del progetto circa le

questioni affrontate, nonché su quelle escluse da esso. Rispetto al progetto

preliminare sono stati effettuati alcuni cambiamenti, soprattutto di natura tecnica, a

disposizioni specifiche, spiegati nella sezione 3.



1.1.2. Un’efficace relazione tra mediazione e procedimenti civili


In questa proposta sono state conservate essenzialmente materie che non possono

essere adeguatamente affrontate attraverso soluzioni basate sul mercato. Ciò riguarda

in particolare norme di procedura civile che possono avere un impatto sull’utilizzo

della mediazione così come sulla sua efficacia. L’interazione tra mediazione e

procedimenti civili tradizionali può presentarsi in diverse occasioni, ad esempio:



– le parti prendono in considerazione il ricorso alla mediazione immediatamente

dopo il sorgere della controversia, come alternativa alla proposizione di azioni

civili; se le parti utilizzano la mediazione e non riescono a raggiungere una

composizione transattiva, i procedimenti civili vengono instaurati una volta

esaurita la mediazione;

– in caso di raggiungimento di un accordo transattivo attraverso la mediazione,

nell’eventualità che una delle parti non onori l’accordo stesso, si può comunque

intraprendere l’azione civile;

– le parti instaurano procedimenti civili immediatamente dopo il sorgere della

controversia, senza aver (ancora) considerato la possibilità della mediazione.

Attualmente l’interazione tra mediazione e procedimenti civili presenta alcuni

elementi incerti, dovuti alla mancanza di norme nazionali di procedura o alle

discrepanze tra esse, elementi che risaltano con particolare evidenza nelle situazioni

che coinvolgono elementi transfrontalieri. Anche se la mediazione sembrerebbe

essere il mezzo più idoneo di risoluzione delle controversie in un determinato caso di

specie, le parti possono tuttavia optare per un procedimento civile tradizionale

proprio in considerazione di queste incertezze. Un quadro giuridico stabile e

prevedibile potrebbe contribuire a porre la mediazione su un piede di parità con i

procedimenti giudiziari quando i fattori connessi alla specifica controversia giocano

il ruolo più significativo per le parti nella determinazione della scelta del mezzo di

risoluzione della controversia. Un tale quadro dovrebbe anche prevedere la

possibilità per le parti di risolvere la loro controversia attraverso procedimenti

giudiziari anche se si è tentata la mediazione.



1.1.3. Promuovere il ricorso alla mediazione

L’importanza dell’aumento del ricorso alla mediazione risiede principalmente nei

vantaggi del meccanismo stesso di risoluzione delle controversie: un modo più

veloce, più semplice ed economicamente più efficiente di risolvere le controversie,

che consente di prendere in considerazione una gamma più ampia di interessi delle

parti, con una maggiore possibilità di raggiungere un accordo che sarà rispettato su

base volontaria e che preserva una relazione amichevole e sostenibile tra esse. La

Commissione ritiene che la mediazione abbia un potenziale inutilizzato come metodo

di risoluzione delle controversie e come mezzo di accesso alla giustizia per privati ed

imprese.

Il ruolo della Comunità nel promuovere direttamente la mediazione è

necessariamente limitato e la sola misura concreta a tal fine contenuta nella proposta

è l’obbligo per gli Stati membri di consentire ai tribunali di suggerire la mediazione

alle parti. Garantire una relazione efficace tra la mediazione ed i procedimenti

giudiziari contribuirà comunque indirettamente a promuovere anche la mediazione.

Il perseguimento degli obiettivi della presente proposta non può aver luogo senza

tener anche conto dell’effettiva fornitura dei servizi di mediazione. La questione

della qualità della mediazione deve pertanto essere affrontata con le altre previsioni

della proposta di direttiva, ed in funzione delle stesse, in quanto la direttiva deve

poter operare con un livello sufficiente di fiducia reciproca tra Stati membri in

situazioni a carattere transfrontaliero.



1.1.4. La relazione con l’organizzazione dei sistemi giudiziari degli Stati membri

Uno dei vantaggi più spesso citati della mediazione è che il suo accresciuto utilizzo

possa diminuire la pressione sul sistema giudiziario, con ciò riducendo le lunghe

attese nella trattazione delle cause e la possibilità di un risparmio per le finanze

pubbliche. Poiché la proposta di direttiva cerca di promuovere il ricorso alla

mediazione, essa potrebbe effettivamente avere un impatto positivo in tal senso. Ciò

non viene tuttavia perseguito quale obiettivo indipendente, per diverse ragioni. In

primo luogo, l’organizzazione del sistema giudiziario è di esclusiva competenza

degli Stati membri. In secondo luogo, e cosa più importante, la mediazione ha un

valore intrinseco come metodo di risoluzione delle controversie, cui cittadini e

imprese dovrebbero avere facile accesso e che merita di essere promosso

indipendentemente dalla sua caratteristica di poter alleggerire la pressione sul

sistema giudiziario. La Commissione non vede la mediazione come alternativa ai

procedimenti giudiziari; essa è piuttosto uno dei diversi mezzi di risoluzione delle

controversie disponibile in una società moderna e che può essere il più idoneo per

alcuni tipi di controversie, ma certamente non per tutte. Inoltre, si dovrebbe

sottolineare che la disponibilità di tali metodi alternativi non può in alcun modo

esimere uno Stato membro dal mantenere un sistema legale efficace ed equo che

risponda ai requisiti richiesti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la

quale costituisce uno dei pilastri fondamentali di una società democratica.



1.1.5. Valutazione d’impatto

Una valutazione d’impatto preliminare di questa proposta è stata condotta nel

contesto della strategia politica annuale della Commissione per il 2004. La proposta

non è stata selezionata per una valutazione d’impatto estesa. La presente proposta di

direttiva è volta ad aumentare l’utilizzo della mediazione nell’UE, il che avrà

benefici effetti economici diminuendo i costi delle transazioni per i privati e le

imprese, attraverso una risoluzione delle controversie più rapida ed economica. La

mediazione può altresì contribuire alla creazione di tendenze economiche e sociali

maggiormente sostenibili preservando le relazioni tra le parti all’esito della

risoluzione della controversia, in contrasto con gli effetti spesso distruttivi della

definizione giudiziale della vertenza. Lo svolgimento della consultazione e le altre

fasi preparatorie sono descritte in allegato. In termini di opzioni politiche alternative,

la direttiva proposta contiene principalmente norme di procedura civile, e i risultati

non potrebbero essere ottenuti utilizzando un altro strumento.



1.2. Base giuridica

L’obiettivo e il contenuto della direttiva proposta ricadono interamente nell’ambito

dell’articolo 65 TCE dal momento che essa concerne norme di procedura civile,

mentre la disposizione di cui all’articolo 4 sulla qualità e la formazione ha una

funzione accessoria rispetto alle altre disposizioni. La direttiva proposta è necessaria

per il corretto funzionamento del mercato interno al fine di garantire l’accesso a

meccanismi di risoluzione delle controversie a privati ed imprese che esercitano le

quattro libertà e al fine di garantire la libertà di fornire e di utilizzare servizi di

mediazione.

Come sottolineato nella descrizione degli obiettivi della proposta, la necessità di

un’azione comunitaria in questo campo deriva dal bisogno di assicurare la certezza



del diritto nello svolgimento della vertenza indipendentemente dalla presenza di

elementi transfrontalieri in una fase o in un'altra. Per garantire un quadro giuridico

coerente è pertanto necessario affrontare gli elementi fondamentali dell’intera

sequenza di possibili eventi che possono accadere dopo il sorgere della controversia,

tenendo presenti tutti gli scenari possibili (successo/fallimento della mediazione,

accordi transattivi rispettati da entrambe le parti o meno, ecc.).

Nel contesto dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie, l’impatto degli

elementi transfrontalieri è potenzialmente più grande rispetto a quello che essi

possono esercitare sui procedimenti civili a valenza esclusivamente nazionale, in

quanto è necessario considerare i fattori rilevanti al momento della mediazione così

come nel momento dell’instaurazione di eventuali procedimenti civili, compreso il

fatto che, nel frattempo, tali fattori possono cambiare. Ad esempio, gli elementi

transfrontalieri possono derivare dal domicilio o dalla sede dell’impresa di una o

entrambe le parti, dal luogo della mediazione o dalla sede del tribunale competente.

L’accordo di mediazione può esso stesso essere disciplinato da una normativa

diversa da quella che regola la relazione giuridica o contrattuale originaria tra le

parti, e il successivo accordo transattivo può essere disciplinato dalla legge di un

altro paese terzo. L’accordo transattivo può essere eseguito in un altro Stato membro

in conseguenza, ad esempio, del luogo ove si trovano i beni del debitore al momento

dell’inizio dell'esecuzione.

In ogni caso, non sarebbe fattibile restringere il campo di applicazione della proposta

all’esclusivo fine di rimuovere gli ostacoli creati da elementi transfrontalieri o al fine

di facilitare soltanto la risoluzione delle controversie che mostrano elementi

transfrontalieri, comunque definiti.

Nella valutazione della adeguatezza della mediazione come metodo di risoluzione

delle controversie per una determinata vertenza, gli elementi transfrontalieri

costituiscono solo una delle diverse circostanze da tenere in considerazione. Altre

circostanze comprendono la natura della controversia e il merito della causa, così

come fattori relativi ai costi, ai tempi e alle prospettive di successo. Promuovere la

mediazione soltanto in relazione alle controversie che mostrano un elemento

transfrontaliero sarebbe pertanto arbitrario e creerebbe un rischio di effetti

discriminatori, dal momento che i tribunali suggerirebbero il ricorso alla mediazione

ad alcune parti soltanto in relazione al loro luogo di residenza. Una restrizione di

questo genere determinerebbe indubbiamente una sostanziale riduzione dell’impatto

pratico della proposta di direttiva. Rendere l’applicabilità delle norme di procedura

civile contenute nella proposta di direttiva soggetta alla presenza di elementi

transfrontalieri potrebbe condurre ad una maggiore incertezza del diritto.

Alternativamente, una simile restrizione del campo di applicazione potrebbe

devolvere l’applicabilità della direttiva alla volontà delle parti, che potrebbero

introdurre elementi transfrontalieri attraverso la scelta di un mediatore o di un

tribunale per la controversia al fine di beneficiare delle norme previste dalla direttiva.

La direttiva proposta rappresenterà una parte importante del quadro giuridico relativo

ai servizi di mediazione nella Comunità, per quanto concerne la libertà di fornire

servizi in un altro Stato membro così come la libertà di fruire di tali servizi. Una

limitazione del campo di applicazione condurrebbe alla creazione di due sistemi

giuridici paralleli, e forse anche alla predisposizione di standard differenti per quanto

riguarda la fornitura e la fruizione dei servizi di mediazione, col rischio di effetti

discriminatori per gli utenti e per i fornitori di tali servizi. Tali effetti vanno contro i

principi del mercato interno e gli sforzi della Comunità di semplificazione del quadro

giuridico per i privati e le imprese.

In conclusione, la Commissione ritiene che l’introduzione dello specifico requisito

delle implicazioni transfrontaliere invaliderebbe gli obiettivi della direttiva proposta

e sarebbe controproduttivo per il corretto funzionamento del mercato interno. La

direttiva deve pertanto applicarsi a tutte le situazioni indipendentemente dalla

presenza di elementi transfrontalieri al momento della mediazione o al momento del

procedimento giudiziario.



1.3. Sussidiarietà e proporzionalità

Considerata la necessità di certezza del diritto e di prevedibilità nelle situazioni che

coinvolgono la relazione tra mediazione e procedimenti civili in presenza di elementi

transfrontalieri e la necessità di garantire il corretto funzionamento del mercato

interno in relazione alla fornitura e alla fruizione di servizi di mediazione, gli

obiettivi di questa proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati

membri. Le misure adottate a livello comunitario possono essere più efficaci rispetto

alle iniziative individuali adottate da ciascun Stato membro, per motivi di coerenza e

di predisposizione di alcune norme fondamentali uniformi applicabili in presenza di

situazioni transfrontaliere così come ai casi nazionali.

Le disposizioni della proposta sono strettamente limitate a quanto necessario per il

raggiungimento degli obiettivi. È stata scelta la direttiva come strumento più idoneo

dal momento che le disposizioni sono concepite in modo da raggiungere determinati

obiettivi lasciando i mezzi appropriati per raggiungere tali obiettivi alla

discrezionalità degli Stati membri. La proposta si limita altresì a materie che possono

essere esclusivamente regolate dalla legislazione; al contrario, le materie ove siano

fattibili soluzioni di mercato sono state escluse dal campo di applicazione.



2. CONTESTO DELLA PROPOSTA, CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E

COMMENTI SULLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI


Il documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla presente proposta

fornisce ulteriori informazioni su questi argomenti.



2004/0251 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e

l'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato3,

considerando quanto segue:

(1) La Comunità si è posta l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà,

sicurezza e giustizia, in cui sia garantita la libera circolazione delle persone. A tal fine,

la Comunità adotta, fra l’altro, provvedimenti nel settore della cooperazione

giudiziaria in materia civile, necessari per il corretto funzionamento del mercato

interno.

(2) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato, in relazione ad

un migliore accesso alla giustizia in Europa, gli Stati membri ad istituire procedure

extragiudiziali e alternative.

(3) Il Consiglio ha adottato conclusioni sui metodi alternativi di risoluzione delle

controversie in materia civile e commerciale nel 2000, sancendo che l’istituzione di

principi fondamentali in questo settore è un passo essenziale verso l’appropriato

sviluppo e l’operatività dei procedimenti stragiudiziali per la composizione delle

controversie in materia civile e commerciale così come per semplificare e migliorare

l’accesso alla giustizia.

(4) La Commissione europea ha presentato nel 2002 un Libro verde, prendendo in esame

la situazione attuale circa i metodi di risoluzione alternativa delle controversie in

Europa e intraprendendo consultazioni ad ampio raggio con gli Stati membri e le parti

interessate sulle possibili misure per promuovere l’utilizzo della mediazione.

1 GU C , , p. .

2 GU C , , p. .

3 GU C , , p. .



(5) L’obiettivo di garantire un migliore accesso alla giustizia, come parte della politica

dell’Unione europea di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbe

comprendere l’accesso ai metodi giudiziali ed extragiudiziali di risoluzione delle

controversie. La presente direttiva dovrebbe contribuire al corretto funzionamento del

mercato interno, in particolare per quanto concerne la predisposizione e la fruibilità

dei servizi di mediazione.

(6) La mediazione può fornire una risoluzione conveniente e rapida delle controversie

nelle materie civili e commerciali attraverso processi concepiti in base alle necessità

delle parti. Gli accordi transattivi raggiunti attraverso la mediazione sono

probabilmente eseguiti in misura maggiore volontariamente e più facilmente

preservano una relazione amichevole e sostenibile tra le parti. Tali benefici diventano

anche più evidenti nelle situazioni che mostrano elementi di portata transfrontaliera.

(7) Un quadro normativo, che affronti in particolare gli elementi chiave della procedura

civile, è pertanto necessario per promuovere l’ulteriore utilizzo della mediazione e per

garantire che le parti che ricorrono ad essa possano fare affidamento su un contesto

giuridico certo.

(8) La presente direttiva dovrebbe riguardare i procedimenti in cui due o più parti della

controversia sono assistite da un mediatore allo scopo di raggiungere una

composizione amichevole della vertenza, ma esclude procedimenti di natura arbitrale

quali appunto l’arbitrato propriamente detto, i reclami all’ombudsman, i reclami dei

consumatori, la valutazione di periti o i procedimenti gestiti da organismi che

emettono una raccomandazione formale, sia essa legalmente vincolante o meno, per la

risoluzione della controversia.

(9) È necessario un minimo grado di compatibilità delle norme di procedura civile per

quanto concerne gli effetti della mediazione sui termini di decadenza e prescrizione e

su come possa essere protetta la riservatezza del mediatore in un eventuale successivo

procedimento giudiziario. La possibilità per l’organo giudicante di deferire le parti alla

mediazione dovrebbe essere altresì presa in considerazione, pur conservando il

principio per cui la mediazione è un procedimento di volontaria giurisdizione.

(10) La mediazione non dovrebbe essere ritenuta un’alternativa meno efficace rispetto al

procedimento giudiziario nel senso che l’esecuzione degli accordi transattivi è lasciata

alla buona volontà delle parti. È pertanto necessario garantire che tutti gli Stati membri

predispongano una procedura che consenta la conferma dell’accordo transattivo,

attraverso una sentenza, una decisione o una dichiarazione di autenticità emessa da un

tribunale o da un organismo pubblico.

(11) Una tale possibilità consentirà di riconoscere ed eseguire un accordo transattivo in

tutta l’Unione, ai sensi delle condizioni stabilite dagli strumenti comunitari sul

reciproco riconoscimento e l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari.

(12) Al fine di garantire la fiducia necessaria tra gli Stati membri nel rispetto della

confidenzialità, devono essere istituite norme relative alla sospensione dei termini di

decadenza e prescrizione, al riconoscimento e all’esecuzione degli accordi transattivi,

all’effettiva qualità dei meccanismi di controllo circa la fornitura dei servizi di

mediazione e la formazione dei mediatori.

(13) Tali meccanismi e misure, che saranno definiti dagli Stati membri e che possono

includere il ricorso a soluzioni basate sul mercato, devono essere volte a preservare la

flessibilità del procedimento di mediazione e l’autonomia privata delle parti. La

Commissione incoraggia misure di autodisciplina a livello comunitario attraverso, ad

esempio, lo sviluppo di un codice europeo di condotta che affronti gli aspetti

fondamentali del procedimento di mediazione.

(14) Nel campo della protezione dei consumatori, la Commissione ha adottato nel 2001 una

raccomandazione formale4 che stabilisce i criteri minimi di qualità che gli organi

extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in

materia di consumo devono offrire agli utenti. È auspicabile che qualunque mediatore

o organizzazione interessata dalla raccomandazione rispetti i principi in essa contenuti.

Allo scopo di garantire la diffusione delle informazioni relative a tali organi, la

Commissione sta predisponendo una base dati di modelli extragiudiziali di

composizione delle controversie che gli Stati membri considerano rispettosi dei

principi della raccomandazione.

(15) La direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in

particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, essa

cerca di garantire il pieno rispetto del diritto ad un giusto processo riconosciuto

dall’articolo 47 della Carta.

(16) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere sufficientemente

realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello

comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito

dall’articolo 5 del trattato. Ai sensi del principio di proporzionalità enunciato nel

medesimo articolo, la presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire

tali obiettivi.

(17) [A norma dell’articolo 3 del Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda,

allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

il Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato che intendono partecipare all’adozione e

applicazione della presente direttiva. / A norma degli articoli 1 e 2 del Protocollo sulla

posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull’Unione europea e al

trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano

parte all’adozione della presente direttiva, che non è pertanto vincolante per questi

Stati membri.]

(18) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del Protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al

trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la

Danimarca non prende parte all’adozione di questa direttiva, e non è pertanto vincolata

da essa né soggetta alla sua applicazione.

4 Raccomandazione della Commissione, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi

extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo

(GU L 109 del 19.4.2001, pag. 56).



HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 – Obiettivo ed ambito di applicazione

1. L’obiettivo della presente direttiva è quello di facilitare l’accesso alla risoluzione

delle controversie promuovendo il ricorso alla mediazione e garantendo un’efficace

relazione tra mediazione e procedimenti giudiziari.

2. La presente direttiva si applica in materia civile e commerciale.

3. Nella presente direttiva, per “Stato membro” si intendono gli Stati membri ad

eccezione della Danimarca.



Articolo 2 – Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(a) Il termine “mediazione” indica qualunque procedimento, indipendentemente dalla

denominazione, dove due o più parti della controversia sono assistite da un terzo allo

scopo di raggiungere un accordo sulla risoluzione della controversia,

indipendentemente dal luogo in cui il procedimento è stato intrapreso dalle parti,

suggerito o ordinato da un tribunale o prescritto dalla legge nazionale di uno Stato

membro.

Esso non comprende i tentativi messi in atto dal giudice al fine di giungere ad una

soluzione transattiva nell'ambito del procedimento giudiziario oggetto della vertenza.

(b) Il termine “mediatore” indica qualunque terzo che gestisce la mediazione,

indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello

Stato membro interessato e dalla modalità con cui il terzo è stato nominato o invitato

a gestire la mediazione.



Articolo 3 –Deferimento alla mediazione

1. Il tribunale investito di una causa può, se lo ritiene appropriato ed avuto riguardo alle

circostanze del caso, invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di

dirimere la controversia. Il tribunale può, in ogni caso, richiedere alle parti di

partecipare ad un incontro informativo sul ricorso alla mediazione.



2. La presente direttiva fa salva la legislazione nazionale che rende il ricorso alla

mediazione obbligatorio oppure soggetto ad incentivi o sanzioni, sia prima che dopo

l’inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca il diritto

di accesso al sistema giudiziario, in particolare nelle situazioni in cui una delle parti

risiede in uno Stato membro diverso da quello del tribunale.



Articolo 4 – Garanzia della qualità della mediazione


1. La Commissione e gli Stati membri promuovono ed incoraggiano lo sviluppo di un

codice di condotta da parte dei mediatori e delle organizzazioni che forniscono

servizi di mediazione, nonché l’ottemperanza al medesimo, sia a livello nazionale

che a livello comunitario, nonché qualunque altro efficace meccanismo di controllo

della qualità riguardante la fornitura di servizi di mediazione.

2. Gli Stati membri promuovono ed incoraggiano la formazione dei mediatori allo

scopo di consentire alle parti della controversia di scegliere un mediatore in grado di

gestire la mediazione in modo efficiente secondo le attese delle parti.



Articolo 5 – Esecuzione degli accordi transattivi

1. Gli Stati membri garantiscono che, su richiesta delle parti, un accordo transattivo

raggiunto in seguito ad una mediazione possa essere confermato tramite sentenza,

decisione, dichiarazione di autenticità o qualunque altra modalità da un tribunale o da

una autorità pubblica che renda l’accordo esecutivo similmente ai provvedimenti

giudiziari emessi in base al diritto nazionale, purché l’accordo non sia contrario al

diritto europeo e al diritto nazionale dello Stato membro ove la richiesta è presentata.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i tribunali o le autorità pubbliche

competenti a ricevere la richiesta di cui al paragrafo 1.



Articolo 6 – Ammissibilità delle prove nei procedimenti civili

1. I mediatori, al pari di ogni altro soggetto coinvolto nell’amministrazione di servizi di

mediazione, non devono, nei procedimenti civili, rendere testimonianza o fornire

prove in merito alle seguenti circostanze:

(a) l’invito di una parte ad intraprendere la mediazione o il fatto che una parte

intendesse partecipare alla mediazione;

(b) opinioni espresse o suggerimenti di una parte della mediazione rispetto ad una

possibile definizione della controversia;

(c) dichiarazioni o ammissioni rese da una parte nel corso della mediazione;

(d) proposte del mediatore;

(e) il fatto che una parte abbia espresso la sua volontà di accettare una proposta di

accordo del mediatore;

(f)) un documento predisposto esclusivamente ai fini della mediazione.

2. Il paragrafo 1 si applica indipendentemente dalla forma dell’informazione o della

prova di cui sopra.

3. La comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 non può essere ordinata da

un tribunale o da un’altra autorità giudiziaria nei procedimenti giudiziari civili e, se



tale informazione è offerta come prova contravvenendo al paragrafo 1, essa deve

essere considerata inammissibile. Ciò nonostante, tale informazione può essere

comunicata o ammessa come prova

(a) nella misura in cui essa è necessaria al fine dell’applicazione o dell’esecuzione

dell’accordo transattivo raggiunto quale risultato diretto della mediazione;

(b) per superiori considerazioni di ordine pubblico, in particolare se richiesta per

assicurare la protezione di minori e per scongiurare un danno all'integrità fisica

o psicologica di una persona, oppure

(c) se il mediatore e le parti sono d’accordo.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano sia che il procedimento giudiziario

sia relativo alla controversia oggetto della mediazione oppure no.

5. Con riferimento al paragrafo 1, la prova che è altrimenti ammissibile nei

procedimenti giudiziari non diventa inammissibile in conseguenza del fatto di essere

stata adoperata in una mediazione.



Articolo 7 – Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza

1. Il decorso di qualsivoglia termine di prescrizione o decadenza rispetto alla

controversia oggetto della mediazione è sospeso qualora, successivamente al sorgere

della controversia:

(a) le parti esprimano il loro accordo in merito al ricorso alla mediazione,

(b) il ricorso alla mediazione sia ordinato da un tribunale, oppure

(c) l’obbligo di ricorrere alla mediazione sorga ai sensi del diritto nazionale di uno

Stato membro.

2. Quando la mediazione si conclude senza il raggiungimento di un accordo transattivo,

il termine riprende a decorrere a partire dalla data in cui entrambe le parti o il

mediatore dichiarano che la mediazione è conclusa o di fatto la abbandonano. Il

termine si proroga in ogni caso di almeno un mese dalla data in cui esso ricomincia a

decorrere, a meno che si tratti di un termine entro il quale deve essere intrapresa

un’azione al fine di evitare che una misura provvisoria o similare cessi di avere

effetto o sia revocata.



Articolo 8 – Disposizioni di attuazione

La Commissione pubblicherà le informazioni sui tribunali e le autorità competenti comunicate

dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2.

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