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Avv. Rossella Di Costanzo

Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria

Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5

A cura di Avv. Rossella Di Costanzo da Milano (MI).
Letto  853 volte dal 15/11/2009
Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva. Scopri come è semplice in Arbitrati/Adr richiedere una consulenza o assistenza legale ad un avvocato, clicca qui.
Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione

finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12

della legge 3 ottobre 2001, n. 366.



Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;



Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per l'emanazione di

uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali e

cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali,

nonché nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui

all'articolo 12 della legge di delega;

Visto in particolare l'articolo 12 della citata legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente i

procedimenti in materia di diritto societario e i procedimenti nelle materie disciplinate dal testo

unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e

successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30

settembre 2002;

Visto il parere del Parlamento a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 ottobre 2001,

n. 366;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze e con il Ministro delle attività produttive;



E m a n a



il seguente decreto legislativo:



Articolo 1

Ambito di applicazione



Art. 1.

1. Si osservano le disposizioni del presente decreto legislativo in tutte le controversie,

incluse quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura

civile, relative a:

a) rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le società di fatto, l'accertamento, la

costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità

da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori

generali delle società, delle mutue assicuratrici e delle società cooperative nonché contro il

soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da

fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei

terzi danneggiati (1) ;

b) trasferimento delle partecipazioni sociali, nonché ogni altro negozio avente ad oggetto

le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

c) patti parasociali, anche diversi da quelli disciplinati dall'articolo 2341-bis del codice

civile, e accordi di collaborazione di cui all'articolo 2341-bis, ultimo comma, del codice civile;

d) rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servizi e contratti

di investimento, ivi compresi i servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del

risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di prodotti finanziari, ivi

compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di

borsa (2);

e) materie di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, quando la relativa

controversia è promossa da una banca nei confronti di altra banca ovvero da o contro

associazioni rappresentative di consumatori o camere di commercio;

f) credito per le opere pubbliche.

2. Restano ferme tutte le norme sulla giurisdizione. Spettano esclusivamente alla corte

d'appello tutte le controversie di cui agli articoli 145 decreto legislativo 1 settembre 1993, n.

385, e 195 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Salvo che nelle controversie di cui al comma 1, lettera e), il tribunale giudica a norma del

capo I del titolo II del presente decreto in composizione collegiale. Nelle azioni promosse da o

contro associazioni rappresentative dei consumatori e dalle camere di commercio il tribunale

giudica in composizione collegiale anche se relative alle materie di cui al comma 1, lettera e)

(2) (3) .

4. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni

del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

5. Quando rileva che una causa relativa ad uno dei rapporti di cui al comma 1 è stata

proposta in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone con

ordinanza il mutamento di rito e la cancellazione della causa dal ruolo; dalla comunicazione

dell'ordinanza decorrono, se emessa a seguito dell'udienza di prima comparizione, i termini di

cui all'articolo 6 ovvero, in ogni altro caso, i termini di cui all'articolo 7; restano ferme le

decadenze già maturate.

(1) Lettera così modificata dall'articolo 4 del D.LGS. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Così corretto in Gazz. Uff., 9 settembre 2003, n. 209.

(3) Comma così modificato dall'articolo 4 del D.LGS. 6 febbraio 2004, n. 37 .



Articolo 2

Contenuto dell'atto di citazione



Art. 2.

1. La domanda si propone al tribunale (1) mediante citazione contenente:

a) le indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 163 del codice di procedura

civile;

b) l'indicazione del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore

dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento;

c) la fissazione di termine al convenuto, non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione

della citazione, per la notifica al difensore dell'attore della comparsa di risposta. In difetto di

fissazione da parte dell'attore, o in caso di insufficienza, il termine è di sessanta giorni.

2. Tutti i termini del procedimento possono essere ridotti alla metà con provvedimento reso

a norma dell' articolo 163-bis, comma 2, del codice di procedura civile (2) .

3. I termini sono ridotti alla metà nel caso di opposizione a norma dell' articolo 645 del

codice di procedura civile. Ciascuna delle parti, al momento della costituzione, ovvero

successivamente, può chiedere con ricorso che sia designato il magistrato per l'adozione,

previa convocazione delle parti, dei provvedimenti di cui agli articoli 648 e 649 del codice di

procedura civile (2).

(1) Così corretto in Gazz. Uff., 9 settembre 2003, n. 209.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 4 del D.LGS. 6 febbraio 2004, n. 37.



Articolo 3

Costituzione dell'attore



Art. 3.

1. L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione, ovvero entro cinque giorni

nel caso di abbreviazione dei termini a norma dell'articolo 163 bis, secondo comma, del codice

di procedura civile, deve costituirsi in giudizio a mezzo di procuratore, depositando in

cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il fascicolo contenente l'originale o la copia della

citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Il cancelliere forma il fascicolo

d'ufficio, in esso inserendo tutti gli atti e documenti successivamente depositati dalle parti;

analogamente provvede nel caso di cui all'articolo 13, comma 1 (1) .

2. Se la citazione è notificata a più persone, la costituzione dell'attore deve avvenire entro

dieci giorni dall'ultima notificazione. In tale caso il termine di cui all'articolo 2, comma 1,

lettera c), è prolungato, per ciascun convenuto, fino al sessantesimo giorno successivo

all'iscrizione a ruolo.

(1) Comma così modificato dall'articolo 4 del D.LGS. 6 febbraio 2004, n. 37.



Articolo 4

Comparsa di risposta



Art. 4.

1. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo

posizione sui fatti posti dall'altra parte a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova

di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione; a pena di decadenza deve,

proporre le domande riconvenzionali dipendenti dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da

quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione e, dichiarare di voler chiamare in

causa i terzi ai quali ritiene comune la causa o dai quali pretende di essere garantito

precisandone le ragioni; deve, formulare le conclusioni. Nella stessa comparsa il convenuto

deve indicare il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di

voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento (1) .

2. Nella comparsa di risposta il convenuto, fermo quanto disposto nell'articolo 8, comma 2,

lettera c), fissa all'attore un termine non inferiore a trenta giorni dalla notificazione della stessa

comparsa per eventuale replica. In caso di omessa o insufficiente indicazione, il termine è di

trenta giorni. Nel caso di pluralità di convenuti, anche a seguito di chiamata in causa, il

termine fissato all'attore per la replica non può eccedere i sessanta giorni; l'inosservanza di

tale termine può essere eccepita anche dagli altri convenuti.

3. Se dichiara di voler chiamare in causa terzi, il convenuto deve notificare loro l'atto di

citazione a norma dell'articolo 2.

(1) Comma così modificato dall'articolo 4 del D.LGS. 6 febbraio 2004, n. 37.



Articolo 5

Forme e termini della costituzione del convenuto



Art. 5.

1. Il convenuto deve costituirsi a mezzo di procuratore depositando in cancelleria, entro 10

giorni dalla notifica della comparsa di risposta, ovvero del termine di cui all'articolo 3, comma

2, il fascicolo contenente l'originale ovvero la copia della comparsa di risposta notificata

all'attore, la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in

comunicazione (1).

2. In assenza di documenti da depositare, di domande riconvenzionali o di chiamata di terzi,

il convenuto che abbia tempestivamente notificato la comparsa di risposta può costituirsi entro

dieci giorni dalla notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza a cui abbia provveduto altra

parte.

(1) Comma così modificato dall'articolo 4 del D.LGS. 6 febbraio 2004, n. 37.



Articolo 6

Memoria di replica dell'attore



Art. 6.

1. Nel termine fissatogli a norma dell'articolo 4, comma 2, l'attore può replicare con

memoria notificata al convenuto e depositata in cancelleria, nonché depositare nuovi

documenti.

2. Nella memoria di replica l'attore può:

a) precisare o modificare le domande e le conclusioni già proposte;

b) a pena di decadenza proporre nuove domande ed eccezioni che siano conseguenza

della domanda riconvenzionale o delle difese proposte dal convenuto (1) ;

c) a pena di decadenza dichiarare che intende chiamare un terzo ai sensi dell'articolo 106

del codice di procedura civile, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto (1);

d) depositare nuovi documenti in cancelleria, ovvero formulare nuove richieste istruttorie.

3. L'attore, nella memoria di replica, deve fissare al convenuto un termine non inferiore a

venti giorni per ulteriore memoria difensiva. Il termine è di trenta giorni se l'attore ha proposto

nuove domande.

4. Nel caso della dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), l'attore notifica al terzo l'atto di

citazione ai sensi dell'articolo 2.

(1) Lettera così modificata dall'articolo 4 del D.LGS. 6 febbraio 2004, n. 37.



Articolo 7

Repliche ulteriori



Art. 7.

1. Il convenuto, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di udienza, può notificare,

nel termine fissatogli a norma dell'articolo precedente o, in mancanza, nel termine di trenta

giorni, una seconda memoria difensiva, contenente l'eventuale indicazione di nuovi documenti

e di richieste istruttorie, la fissazione di un termine, non inferiore a venti giorni dalla

notificazione, per una ulteriore replica, nonché, a pena di decadenza, le eccezioni non rilevabili

d'ufficio che siano conseguenza delle nuove domande ed eccezioni proposte dall'attore a norma

del secondo comma dell'articolo precedente (1) .

2. L'attore, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di udienza, può notificare al

convenuto una ulteriore replica a norma dell'articolo 6, comma 2; in tale caso, il convenuto

può notificare una memoria di controreplica nel termine, non inferiore a venti giorni,

assegnatogli o, in mancanza, nel termine di sedici giorni dalla notificazione (1).

3. L'attore, finché non ha notificato l'istanza di fissazione di udienza ed in alternativa alla sua

proposizione, può notificare ulteriore memoria alle altre parti, nel termine perentorio di otto

giorni dalla ricezione della memoria di controreplica del convenuto. Lo stesso potere spetta alle

altre parti nei successivi venti giorni. Alle medesime condizioni è ammesso lo scambio di

ulteriori memorie tra le parti, finché non è decorso il termine massimo di ottanta giorni dalla

notifica della memoria di controreplica di cui al comma 2 (1).

(1) Comma così modificato dall'articolo 4 del D.LGS. 6 febbraio 2004, n. 37.



Articolo 8

Istanza di fissazione di udienza



Art. 8.

1. L'attore può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro venti giorni

(1):

a) dalla data di notifica della comparsa di risposta del convenuto cui non intende replicare,

ovvero dalla scadenza del termine di per la notifica della comparsa di risposta;

b) in caso di chiamata di terzo da parte del convenuto, dalla data di notifica della

comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza del termine per la notifica della

comparsa stessa;

c) dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende

replicare (2) .

2. Il convenuto può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro venti

giorni (1):

a) se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero sollevato eccezioni non rilevabili

d'ufficio, dalla data di notifica della memoria di replica dell'attore ovvero dalla scadenza del

relativo termine;

b) se ha chiamato in causa terzi, dalla data di notifica della comparsa di risposta del terzo

chiamato ovvero dalla scadenza del relativo termine;

c) al di fuori dei casi precedenti, dalla data della propria costituzione in giudizio, ovvero

dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare (2)

.

3. Il terzo chiamato, ovvero intervenuto, può notificare alle altre parti istanza di fissazione di

udienza, entro venti giorni (1):

a) se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero ha sollevato eccezioni non rilevabili

d'ufficio, dalla data di notifica della memoria di replica dell'attore o del convenuto ovvero dalla

scadenza del relativo termine (1);

b) al di fuori del caso precedente, dalla data della propria costituzione in giudizio, ovvero

dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende replicare (2)

.

4. La mancata notifica dell'istanza di fissazione di udienza nei venti giorni successivi alla

scadenza dei termini di cui ai commi precedenti o del termine per il deposito della memoria di

controreplica del convenuto di cui all'articolo 7, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine

massimo di cui all'articolo 7, comma 3, determina l'estinzione del processo rilevabile anche

d'ufficio. Il rilievo d'ufficio è precluso se l'udienza si è comunque svolta con la partecipazione di

almeno una parte; in tal caso l'estinzione deve comunque essere eccepita, a pena di

decadenza, entro la stessa udienza (2).

5. L'istanza di fissazione presentata fuori dei casi stabiliti dal presente articolo è dichiarata

inammissibile, su richiesta della parte interessata depositata in cancelleria nel termine

perentorio di dieci giorni dalla notifica dell'istanza, dal presidente che, sentite le parti,

provvede con ordinanza non impugnabile (1); con lo stesso provvedimento, il Presidente

assegna il termine per lo svolgimento delle ulteriori attività eventualmente necessarie (1).

(1) Così corretto in Gazz. Uff., 9 settembre 2003, n. 209.

(2) Comma così modificato dall'articolo 4 del D.LGS. 6 febbraio 2004, n. 37.



Articolo 9

Contenuto dell'istanza di fissazione di udienza e termine per il deposito in cancelleria



Art. 9.

1. L'istanza di fissazione dell'udienza deve sempre contenere le conclusioni, di rito e di

merito, con esclusione di ogni modificazione delle domande, nonché la definitiva formulazione

delle istanze istruttorie già proposte. In mancanza, si intendono formulate le conclusioni di cui

al primo atto difensivo dell'istante.

2. Nell'istanza di fissazione dell'udienza o nella nota di precisazione delle conclusioni di cui

all'articolo 10, comma 1, ciascuna parte può indicare le condizioni alle quali sarebbe disposta a

conciliare la lite. Questa indicazione non pregiudica in alcun modo la decisione della causa.

3. La parte è tenuta al deposito in cancelleria dell'istanza di fissazione di udienza nel termine

perentorio di dieci giorni dall'ultima notificazione. Se l'istanza è fatta congiuntamente, ciascuna

delle parti può provvedere al deposito.



Articolo 10

Effetti della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza



Art. 10.

1. A seguito della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza, le altre parti devono, nei

dieci giorni successivi, depositare in cancelleria una nota contenente la definitiva formulazione

delle istanze istruttorie e delle conclusioni di rito e di merito già proposte, esclusa ogni loro

modificazione. In mancanza, si intendono formulate le istanze e le conclusioni di cui al primo

atto difensivo.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 12, comma 8, e dall'articolo 13, comma 3, a seguito

della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza tutte le parti decadono dal potere di

proporre nuove eccezioni, di precisare o modificare domande o eccezioni già proposte, nonché

di formulare ulteriori istanze istruttorie e depositare nuovi documenti. La decadenza può

essere dichiarata soltanto su eccezione della parte interessata, da proporsi nella prima istanza

o difesa successiva a norma dell'articolo 157 del codice di procedura civile (1).

(1) Comma così modificato dall'articolo 4 del D.LGS. 6 febbraio 2004, n. 37.



Articolo 11

Istanza congiunta di fissazione di udienza



Art. 11.

1. Le parti possono presentare istanza congiunta di fissazione dell'udienza. Se intendono

ottenere la decisione di questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ovvero relative

alla integrità del contraddittorio, alla partecipazione di terzi al processo, o all'ammissibilità

delle prove, in ogni caso devono precisare integralmente le rispettive conclusioni.

2. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in ogni caso in cui, decidendo (1) le

questioni di cui al comma 1, non definisce il giudizio. Il provvedimento sulla competenza è

impugnabile ai sensi degli articoli 42 e seguenti del codice di procedura civile.

3. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, l'attore

deve notificare alle altre parti memoria di replica o, se già era stata notificata, di ulteriore

replica (1); si applicano, rispettivamente, gli articoli 6 e 7. In caso di provvedimento che

conferma la competenza del tribunale (1) adito, il termine decorre dalla sua comunicazione

(2).

(1) Così corretto in Gazz. Uff., 9 settembre 2003, n. 209.

(2) Comma così modificato dall'articolo 4 del D.LGS. 6 febbraio 2004, n. 37.



Articolo 12

Designazione del giudice relatore e decreto di fissazione dell'udienza



Art. 12.

1. Decorsi dieci giorni dal deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza, il cancelliere,

presenta senza indugio al presidente il fascicolo d'ufficio contenente tutti gli atti e documenti

depositati dalle parti (1).

2. Il presidente, entro il secondo giorno successivo alla presentazione del fascicolo, designa

il giudice relatore. Questi, entro cinquanta giorni dalla designazione, sottoscrive e deposita in

cancelleria il decreto di fissazione dell'udienza, da comunicare alle parti costituite. Per

comprovate ragioni, il presidente può prorogare il termine a norma dell'articolo 154 del codice

di procedura civile (1).

3. Il decreto deve contenere:

a) la fissazione dell'udienza collegiale che deve tenersi non prima di dieci e non oltre

trenta giorni dalla comunicazione del decreto stesso;

b) l'ammissione di mezzi istruttori disponibili d'ufficio o dei mezzi di prova richiesti dalle

parti, nonché la succinta esposizione delle ragioni di inammissibilità o irrilevanza delle istanze

istruttorie;

c) l'indicazione delle questioni, di rito e di merito, rilevabili d'ufficio;

d) l'invito alle parti, ove appaia opportuno, a comparire personalmente all'udienza per

l'interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione, nonché, ove taluna di esse abbia dichiarato

le condizioni alle quali sia disposta a conciliare, l'invito alle altre parti a prendere all'udienza

esplicita posizione sulle stesse;

e) l'invito alle parti a depositare, almeno cinque giorni prima dell'udienza, memorie

conclusionali, anche indicando le questioni bisognose di trattazione;

f) il deferimento del giuramento suppletorio a norma dell'articolo 13, comma 2.

4. Il giudice relatore dichiara l'interruzione del processo con ordinanza non impugnabile se

l'evento interruttivo, avveratosi nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di

procuratore, è stato notificato alle altre parti entro il termine perentorio di giorni novanta

dall'evento stesso. Nei casi in cui l'interruzione opera di diritto, a norma del codice di

procedura civile, il giudice la dichiara con effetto dal momento del verificarsi dell'evento

interruttivo.

5. Ove l'eccezione di estinzione proposta da una parte appaia fondata e nei casi previsti

dagli articoli 8, comma 4, e 13, comma 1, il giudice relatore, convocate le parti costituite,

dichiara l'estinzione del processo con ordinanza, reclamabile nel termine di dieci giorni dalla

comunicazione. Il collegio provvede a norma dell'articolo 308, secondo comma, del codice di

procedura civile.

6. Con il decreto, ove sussista l'esigenza di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 182 del

codice di procedura civile, il giudice assegna un termine non inferiore a trenta giorni e non

superiore a sessanta per i necessari adempimenti e fissa l'udienza di discussione entro i

successivi trenta giorni.

7. Con il decreto che dichiara la nullità della notificazione della citazione al convenuto, se

questi non si è costituito, il giudice fissa all'attore un termine perentorio non superiore a

sessanta giorni per la rinnovazione.

8. Con il decreto, se sussiste l'esigenza di integrare il contraddittorio a norma degli articoli

102 e 107 del codice di procedura civile, il giudice fissa un termine non inferiore a trenta giorni

per provvedere alla notificazione ai litisconsorti e ai terzi di tutti gli scritti difensivi già

scambiati; concede ai litisconsorti e ai terzi un termine non inferiore a quaranta giorni e non

superiore a sessanta per costituirsi mediante deposito di memoria notificata alle altre parti,

anche non costituite, e ulteriori trenta giorni alle parti originarie per l'eventuale replica.

L'udienza davanti al collegio è fissata entro i successivi trenta giorni con decreto emesso a

norma del presente articolo, ma il presidente può, su istanza dei litisconsorzi o dei terzi,

concedere loro un termine non superiore a sessanta giorni per controreplicare, fissando

l'udienza entro i successivi trenta giorni.

(1) Così corretto in Gazz. Uff., 9 settembre 2003, n. 209.



Articolo 13

Contumacia dell'attore e del convenuto; rilevabilità dell'inammissibilità di

allegazioni, istanze, istruttorie e produzioni documentali.



Art. 13.

1. Se l'attore non si costituisce nel termine di cui all'articolo 3, il convenuto, costituendosi

nel termine a lui assegnato a norma dell'articolo 5, comma 1, può, nella comparsa di risposta,

eccepire l'estinzione del processo e depositare istanza di fissazione dell'udienza; altrimenti,

procede a norma dell'articolo 4, comma 2.

2. Se il convenuto non notifica la comparsa di risposta nel termine stabilito a norma

dell'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero dell'articolo 3, comma 2, l'attore, tempestivamente

costituitosi, può notificare al convenuto una nuova memoria a norma dell'articolo 6, ovvero

depositare, previa notifica, istanza di fissazione dell'udienza; in quest'ultimo caso i fatti

affermati dall'attore, anche quando il convenuto abbia tardivamente notificato la comparsa di

costituzione, si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla

concludenza di questa; se lo ritiene opportuno, il giudice deferisce all'attore giuramento

suppletorio (1).

3. Se nessuna delle parti si sia costituita nel termine rispettivamente assegnato, l'istanza di

fissazione dell'udienza può essere sempre proposta dalla parte che si sia costituita, mediante

deposito in cancelleria, unitamente ai propri scritti difensivi e ai documenti offerti in

comunicazione. Dell'avvenuto deposito dell'istanza deve essere data notizia mediante atto

notificato alle altre parti, le quali possono costituirsi nei dieci giorni successivi, depositando i

propri scritti difensivi, i documenti offerti in comunicazione e la nota contenente la

formulazione delle rispettive conclusioni. Nei confronti della parte che non si costituisce, si

applica, rispettivamente, il comma 1 o 2.

4. Fermo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, l'inosservanza dei termini previsti dagli articoli

2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 e 10 , nonché le decadenze, sono rilevabili soltanto su eccezione della

parte che vi abbia interesse da proporsi nella prima istanza o difesa successiva, a norma dell'

articolo 157 del codice di procedura civile (2) .

5. Nel decreto di fissazione dell'udienza il giudice, valutata ogni circostanza, può rimettere in

termini la parte che da irregolarità procedimentali abbia risentito pregiudizio nel suo diritto di

difesa. Rimane ferma l'inammissibilità, purché eccepita, delle eccezioni non rilevabili d'ufficio,

delle allegazioni, delle istanze istruttorie proposte, nonché dei documenti depositati dal

convenuto dopo la seconda memoria difensiva ovvero dall'attore dopo la memoria successiva

alla proposizione della domanda riconvenzionale.

(1) Comma così modificato dall'articolo 4 del D.LGS. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Comma sostituito dall'articolo 4 del D.LGS. 6 febbraio 2004, n. 37.



Articolo 14

Interventi autonomi



Art. 14.

1. Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio, ovvero a norma

dell'articolo 107 del codice di procedura civile, l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105,

comma primo, del codice di procedura civile non può aver luogo oltre il termine previsto per la

notifica da parte del convenuto della comparsa di risposta.

2. Il terzo deve costituirsi a norma dell'articolo 5, comma 1, fissando alle altre parti un

termine per la replica non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni dalla notificazione

della comparsa di intervento.

3. Ciascuna delle parti originarie, con propria memoria, può proporre istanza di fissazione

dell'udienza affinché venga decisa la questione di ammissibilità dell'intervento, con ordinanza

reclamabile nelle forme dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e nel termine

perentorio di dieci giorni dalla sua comunicazione; ovvero può fissare un termine, non inferiore

a trenta giorni, al terzo intervenuto perché questi provveda alla notificazione di una sua

memoria; in quest'ultimo caso il terzo, se non procede alla notifica dell'istanza di fissazione

dell'udienza, con la propria memoria fissa alle altre parti un termine non inferiore a venti giorni

e non superiore a sessanta per una ulteriore replica.



Articolo 15

Intervento adesivo dipendente



Art. 15.

1. Colui che, avendovi interesse, vuole sostenere le ragioni di alcuna delle parti, può

intervenire fino al deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza, ma non può compiere atti

che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti alle parti originarie. Tuttavia, se il

terzo deduce il dolo o la collusione delle parti in suo danno, il giudice, ove ritenga fondata la

deduzione, lo rimette in termini provvedendo a norma dell'articolo 13, comma 5.

2. In ogni caso, il terzo intervenuto a norma del presente articolo è legittimato

all'impugnazione della sentenza.

3. Per intervenire, il terzo deve costituirsi in giudizio depositando in cancelleria una

comparsa notificata alle altre parti, con i documenti che offre in comunicazione.



Articolo 16

Udienza di discussione della causa



Art. 16.

1. Se nessuna delle parti costituite compare all'udienza, il tribunale (1) ordina la

cancellazione della causa dal ruolo.

2. Quando nel decreto è contenuto l'invito alle parti a comparire di persona, il presidente (1)

le interroga liberamente ed esperisce, se la natura della causa lo consente, il tentativo di

conciliazione, eventualmente proponendo soluzioni di equa composizione della controversia.

Nel relativo verbale è dato comunque atto delle posizioni assunte dalle parti. Ove il tentativo

non abbia esito positivo, il tribunale (1) può tenerne conto ai fini della distribuzione delle spese

di lite, anche ponendole, in tutto o in parte, a carico della parte formalmente vittoriosa che non

è comparsa o che ha rifiutato ragionevoli proposte conciliative. Se il tentativo riesce, il verbale

di conciliazione costituisce titolo esecutivo anche per la consegna di cose mobili o il rilascio di

immobili, nonché per l'esecuzione di obblighi di fare e non fare.

3. Se la lite non viene conciliata, i difensori delle parti illustrano le rispettive conclusioni. Il

presidente dirige la discussione e può consentire brevi repliche (1).

4. Esaurita la discussione, il tribunale (1) conferma o revoca, in tutto o in parte, il decreto

con ordinanza, quindi procede, eventualmente delegandola al relatore, all'assunzione dei mezzi

di prova ritenuti necessari, fissando in tale caso una nuova udienza di discussione nei trenta

giorni successivi all'assunzione. Analogamente provvede se dispone consulenza tecnica,

ispezione o altri mezzi di prova disponibili d'ufficio. Altrimenti, decide la causa in camera di

consiglio con sentenza, anche a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma, del codice di

procedura civile.

5. La decisione è emessa a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. In

caso di particolare complessità della controversia,il tribunale (1) dispone con ordinanza, di cui

dà lettura in udienza, che la sentenza sia depositata nei trenta giorni successivi alla chiusura

della discussione orale. La sentenza può essere sempre motivata in forma abbreviata,

mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e la concisa

esposizione delle ragioni di diritto, anche in riferimento a precedenti conformi.

6. Quando rileva che una causa promossa nelle forme di cui al presente decreto riguarda un

rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 1, il tribunale, se è competente, dispone con

ordinanza il cambiamento del rito, designa il giudice istruttore e fissa l'udienza di trattazione

(1); altrimenti rimette la causa con ordinanza al giudice competente, fissando un termine

perentorio non superiore a novanta giorni per il deposito del ricorso in riassunzione. Restano

ferme le decadenze già maturate.

(1) Così corretto in Gazz. Uff., 9 settembre 2003, n. 209.



Articolo 17

Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento



Art. 17.

1. Tutte le notificazioni e comunicazioni alle parti costituite possono essere fatte, oltre che a

norma degli articoli 136 e seguenti del codice di procedura civile:

a) con trasmissione dell'atto a mezzo fax;

b) con trasmissione dell'atto per posta elettronica;

c) con scambio diretto tra difensori attestato da sottoscrizione per ricevuta sull'originale,

apposta anche da parte di collaboratore o addetto allo studio del difensore.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i procedimenti previsti dal presente

decreto e le trasmissioni di atti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), devono essere effettuate

nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la

trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi.



Articolo 18

Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al Collegio



Art. 18.

1. Le disposizioni di cui al capo I si applicano, in quanto compatibili, al procedimento di

cognizione davanti al tribunale (1) in composizione monocratica.

2. Il magistrato al quale è affidata la trattazione del procedimento è designato dal Presidente

del tribunale (1) a norma dell'articolo 12.

(1) Così corretto in Gazz. Uff., 9 settembre 2003, n. 209.



Articolo 19

Ambito di applicazione. Procedimento



Art. 19.

1. Fatta eccezione per le azioni di responsabilità da chiunque proposte, le controversie di cui

all'articolo 1 che abbiano ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, anche se non

liquida, ovvero la consegna di cosa mobile determinata, possono essere proposte, in

alternativa alle forme di cui agli articoli 2 e seguenti, con ricorso da depositarsi nella

cancelleria del tribunale competente, in composizione monocratica.

2. Il giudice designato fissa a non oltre sessanta giorni la data di comparizione delle parti,

assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci

giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve

essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data di udienza (1) .

2-bis. Al termine dell'udienza il giudice, ove ritenga sussistenti i fatti costitutivi della

domanda e manifestamente infondata la contestazione del convenuto, pronuncia ordinanza

immediatamente esecutiva di condanna e dispone sulle spese ai sensi degli articoli 91 e

seguenti del codice di procedura civile. L'ordinanza costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca

giudiziale (2) .

3. Il giudice, se ritiene che l'oggetto della causa o (3) le difese svolte dal convenuto

richiedano una cognizione non sommaria ovvero in ogni altro caso in cui non dispone a norma

del comma 2-bis, assegna all'attore i termini di cui all'articolo 6 (4) .

4. Avverso l'ordinanza di condanna può essere proposta esclusivamente impugnazione

davanti alla corte di appello nelle forme di cui all'articolo 20.

5. All'ordinanza non impugnata non conseguono gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice

civile.

(1) Comma sostituito dall'articolo 4 del D.LGS. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Comma inserito dall'articolo 4 del D.LGS. 6 febbraio 2004, n. 37.

(3) Così corretto in Gazz. Uff., 9 settembre 2003, n. 209.

(4) Comma così modificato dall'articolo 4 del D.LGS. 6 febbraio 2004, n. 37.



Articolo 20

Forma dell'appello



Art. 20.

1. L'appello si propone con atto di citazione, notificato a norma degli articoli 325 e seguenti

del codice di procedura civile, e deve contenere, a pena di inammissibilità, specifiche censure

nei confronti della sentenza impugnata.

2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 341 e seguenti del codice di procedura

civile.

3. Se l'appellante non si costituisce in termini, l'appello è dichiarato improcedibile, su istanza

dell'appellato che si sia tempestivamente costituito.

4. L'appello è dichiarato inammissibile se le parti hanno convenuto, con atto scritto anche

anteriore alla sentenza, che questa sia impugnabile soltanto ai sensi dell'articolo 360 del codice

di procedura civile.



Articolo 21

Interventi in appello



Art. 21.

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 344 del codice di procedura civile, nel giudizio in

grado di appello è ammesso altresì l'intervento dei terzi che hanno interesse a sostenere le

ragioni di alcuna delle parti.



Articolo 22

Inattività delle parti



Art. 22.

1. Se nessuna delle parti compare all'udienza, la corte d'appello ordina la cancellazione della

causa dal ruolo.



Articolo 23

Provvedimenti cautelari anteriori alla causa



Art. 23.

1. Nelle controversie di cui al presente decreto, ai provvedimenti d'urgenza e agli altri

provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito non si applica

l'articolo 669-octies del codice di procedura civile, ed essi non perdono la loro efficacia se la

causa non viene iniziata.

2. Il magistrato (1) designato provvede, in ogni caso, sulle spese del procedimento a norma

degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile.

3. Quando il giudizio di merito non sia iniziato, la revoca e la modifica dell'ordinanza di

accoglimento, esaurita l'eventuale fase di reclamo, possono essere sempre richieste al giudice

che ha provveduto sull'istanza cautelare. La revoca e la modifica sono concesse soltanto se si

verificano mutamenti nelle circostanze. Possono altresì essere concesse sulla base di

circostanze anteriori di cui è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento

cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a

conoscenza.

4. Quando il giudizio di merito sia iniziato, si applicano gli articoli 669-novies, terzo comma,

e 669-decies del codice di procedura civile. L'estinzione del giudizio di merito non determina

l'inefficacia della misura cautelare di cui al comma 1 (1).

5. Contro tutti i provvedimenti in materia cautelare è dato reclamo a norma dell'articolo

669-terdecies del codice di procedura civile da proporsi nel termine perentorio di dieci giorni

dalla comunicazione del provvedimento. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento

della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del

contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale (1) può sempre assumere informazioni e

acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice.

6. In nessun caso l'autorità del provvedimento cautelare è invocabile in un diverso processo.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione I del capo III del titolo I

del libro IV del codice di procedura civile.

(1) Così corretto in Gazz. Uff., 9 settembre 2003, n. 209.



Articolo 24

Provvedimenti cautelari in corso di causa e giudizio abbreviato



Art. 24.

1. La domanda cautelare in corso di causa si propone con ricorso depositato nella cancelleria

del giudice già designato a norma dell'art. 12, comma 2, ovvero dell'art. 18, comma 2;

altrimenti, il presidente designa (1) senza indugio il magistrato al quale è affidata la

trattazione del procedimento.

2. Il giudice designato, se la domanda cautelare è proposta anteriormente al decreto di cui

all'articolo 11, con lo stesso decreto che fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè,

le invita a depositare i documenti che ritiene rilevanti anche in relazione alla decisione della

causa a norma dei commi 4 e seguenti. Può anche fissare termini per il deposito di documenti,

memorie e repliche.

3. Il giudice designato procede a norma dell'articolo 669-sexies del codice di procedura

civile. In ogni caso, l'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei

provvedimenti d'urgenza o degli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare

provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.

4. All'udienza di comparizione, il giudice designato, se ritiene che la causa sia matura per la

decisione di merito senza bisogno di ulteriore assunzione di mezzi di prova ovvero che il

giudizio sia comunque in condizione di essere definito, ne dà comunicazione alle parti presenti

e le invita a precisare le rispettive conclusioni di rito e di merito; nella stessa udienza

pronuncia sentenza, al termine della discussione.

5. Quando la decisione della causa è attribuita al tribunale in composizione collegiale, il

giudice designato fissa l'udienza di discussione, nei successivi trenta giorni, davanti al collegio.

6. La sentenza è pronunciata a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile

ovvero, se la complessità della causa impedisca o renda difficoltosa la contestuale redazione

della motivazione, dando lettura del dispositivo in udienza. In tale caso la motivazione deve

essere depositata nei successivi quindici giorni.

7. Quando la discussione viene rinviata, il giudice può sempre adottare le misure cautelari

idonee ad assicurare gli effetti della decisione di merito.

8. L'istanza di sospensione proposta a norma dell'articolo 2378 del codice civile è disciplinata

dalle disposizioni di cui al presente articolo. La società, ricevuta la notifica dell'istanza di

sospensione, ne dà notizia agli amministratori e ai sindaci.

(1) Così corretto in Gazz. Uff., 9 settembre 2003, n. 209.



Articolo 25

Forma dell'atto introduttivo e giudice competente



Art. 25.

1. L'istanza si propone con ricorso, da depositare nella cancelleria del tribunale (1) del luogo

dove la società ha la sede legale.

2. Nei casi di partecipazione necessaria del pubblico ministero, copia del ricorso deve essere

depositata presso l'ufficio di quest'ultimo.

3. Se il provvedimento richiesto deve essere emesso nei confronti di più parti, si applicano

gli articoli 82, comma secondo, 83 e 84 del codice di procedura civile e il tribunale provvede in

composizione collegiale.

(1) Così corretto in Gazz. Uff., 9 settembre 2003, n. 209.



Articolo 26

Forma ed efficacia del provvedimento



Art. 26.

1. Il giudice provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo entro venti giorni dal

deposito del ricorso ovvero, se è stata fissata, dall'udienza.

2. Il provvedimento di rigetto preclude la riproposizione dell'istanza che non sia fondata su

nuovi presupposti di fatto.

3. Il provvedimento di accoglimento, in presenza di nuove circostanze e previa audizione

delle parti, può essere revocato o modificato dallo stesso giudice che lo ha emesso, su ricorso

della parte interessata o del pubblico ministero.

4. Restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla

conoscenza della modifica o della revoca.



Articolo 27

Reclamo



Art. 27.

1. Salvo che non sia diversamente disposto, il decreto, anche di modifica o revoca, è

reclamabile dal soggetto interessato nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione

del provvedimento.

2. Se il provvedimento reclamato è stato emesso dal giudice singolo, il reclamo si propone

con ricorso all'organo collegiale dello stesso tribunale (1), il quale provvede in camera di

consiglio. Del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

Se il provvedimento è stato emesso dal tribunale in composizione collegiale, il reclamo si

propone alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

3. Il collegio, convocate le parti e assunte anche d'ufficio le informazioni ritenute necessarie,

provvede con decreto motivato non impugnabile, con il quale conferma, modifica o revoca il

provvedimento.

4. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del

collegio, in presenza di gravi motivi, può disporne la sospensione con decreto motivato.

(1) Così corretto in Gazz. Uff., 9 settembre 2003, n. 209.



Articolo 28

Fissazione dell'udienza per l'audizione della parte



Art. 28.

1. Il presidente (1) designa, senza indugio, il magistrato incaricato della decisione; questi,

ove ne ravvisi l'opportunità, fissa udienza per l'audizione dell'istante.

2. Nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso presso la segreteria del pubblico

ministero, questi può depositare osservazioni nella cancelleria del giudice adito e richiedere la

fissazione di udienza in camera di consiglio.

3. Nel corso dell'udienza il giudice assume le informazioni ritenute necessarie e può invitare

l'istante a depositare ulteriori documenti e a fornire chiarimenti, nonché a notificare l'istanza

ad altri soggetti interessati indicati dal giudice.

(1) Così corretto in Gazz. Uff., 9 settembre 2003, n. 209.



Articolo 29

Ambito di applicazione



Art. 29.

1. Le norme della presente sezione si applicano alle istanze di cui agli articoli 2343, primo

comma, 2343-bis, secondo comma, 2347 , 2417, secondo comma, 2436, quarto comma,

2437-ter, sesto comma, 2468 , 2501-sexies, terzo comma, e 2545-undecies, secondo comma,

del codice civile. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, ai casi analoghi previsti dal codice

civile e dalle leggi speciali (1) .

(1) Articolo così modificato dall'articolo 4 del D.LGS. 6 febbraio 2004, n. 37.



Articolo 30

Fissazione dell'udienza e notificazione alle parti resistenti



Art. 30.

1. Il presidente del collegio nomina senza indugio il giudice incaricato della relazione e fissa

con decreto l'udienza per l'audizione delle parti in camera di consiglio, il termine per la notifica

del ricorso e del decreto ai soggetti nei cui confronti il provvedimento è richiesto, nonché il

termine per la costituzione di questi ultimi. Entro lo stesso termine, il pubblico ministero può

depositare osservazioni scritte.

2. All'udienza il collegio assume, anche d'ufficio, le informazioni ritenute necessarie,

eventualmente delegando uno dei componenti del collegio.



Articolo 31

Pronuncia con decreto



Art. 31.

1. In caso di eccezionale e motivata urgenza il presidente provvede sull'istanza con decreto;

in tale caso fissa, con lo stesso decreto, entro i quindici giorni successivi, l'udienza per la

comparizione delle parti, il termine per la notifica del ricorso e del decreto, nonché il termine

per la costituzione delle parti.

2. All'udienza il collegio con decreto motivato conferma, modifica o revoca il provvedimento

emesso ai sensi del (1) comma 1.

(1) Così corretto in Gazz. Uff., 9 settembre 2003, n. 209.



Articolo 32

Prosecuzione del procedimento nelle forme del rito ordinario



Art. 32.

1. Ciascuna parte può, fino alla conclusione delle udienze di cui agli articoli 30 o 31 ,

chiedere che sia decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale, della quale il

giudice deve conoscere ai fini della definizione del procedimento (1) .

2. Proposta la domanda di accertamento incidentale, il giudice provvede in ogni caso sul

ricorso con decreto motivato, disponendo altresì la prosecuzione del procedimento nelle forme

degli articoli 2 e seguenti con ordinanza nella quale fissa all'istante il termine perentorio per la

notificazione alle altre parti dell'atto di citazione.

3. Nel corso del giudizio promosso a norma del comma 2, il decreto può essere modificato o

revocato. In caso di estinzione, esso conserva la sua efficacia.

4. L'accertamento di cui al comma 1 può essere chiesto anche quando la legge prevede che,

a seguito dell'approvazione o dell'autorizzazione giudiziale di un atto, spetti, nel caso l'atto

stesso sia dichiarato illegittimo nel giudizio ordinario di cognizione, soltanto il risarcimento del

danno; in tale caso, non si applica il primo periodo del comma 3.

(1) Comma così modificato dall'articolo 4 del D.LGS. 6 febbraio 2004, n. 37.



Articolo 33

Ambito di applicazione



Art. 33.

1. Le norme della presente sezione si applicano alle istanze di cui agli articoli 2275 2367,

secondo comma, 2400, secondo comma, 2409, 2437-quater, ultimo comma, 2445, quarto

comma, 2446, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2482, terzo comma, 2482-bis,

quarto comma, 2485, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2500-novies, secondo

comma,(1) 2503, secondo comma, 2545-quinquiesdecies del codice civile e 223-quater,

secondo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile. Si applicano inoltre, in

quanto compatibili, ai casi analoghi previsti dal codice civile e dalle leggi speciali (1) .

(1) Così corretto in Gazz. Uff., 9 settembre 2003, n. 209.

(1) Articolo così modificato dall'articolo 4 del D.LGS. 6 febbraio 2004, n. 37.



Articolo 34

Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie



Art. 34.

1. Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del

capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole

compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie

insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili

relativi al rapporto sociale.

2. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in

ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla

società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del

tribunale (1) del luogo in cui la società ha la sede legale.

3. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio

è oggetto della controversia.

4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie

promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa,

a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.

5. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la

legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

6. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie,

devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I

soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di

recesso.

(1) Così corretto in Gazz. Uff., 9 settembre 2003, n. 209.



Articolo 35

Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale



Art. 35.

1. La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto è depositata presso il

registro delle imprese ed è accessibile ai soci.

2. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui

all'articolo 34, l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105 del codice di procedura civile

nonché l'intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice è ammesso

fino alla prima udienza di trattazione (1).

3. Nel procedimento arbitrale non si applica l'articolo 819, primo comma, del codice di

procedura civile; tuttavia il lodo è sempre impugnabile, anche in deroga a quanto previsto per

l'arbitrato internazionale dall'articolo 838 del codice di procedura civile, a norma degli articoli

829, primo comma, e 831 dello stesso codice.

4. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società.

5. La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso

alla tutela cautelare a norma dell'articolo 669-quinquies del codice di procedura civile, ma se la

clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto

la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con

ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

5-bis. I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull'impugnazione

devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese (2) .

(1) Così corretto in Gazz. Uff., 9 settembre 2003, n. 209.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 4 del D.LGS. 6 febbraio 2004, n. 37.



Articolo 36

Decisione secondo diritto



Art. 36.

1. Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero

con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile

anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per

decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del

giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

2. La presente disposizione si applica anche al lodo emesso in un arbitrato internazionale.



Articolo 37

Risoluzione di contrasti sulla gestione di società



Art. 37.

1. Gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone possono

anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che

hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della

società.

2. Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile davanti ad un

collegio, nei termini e con le modalità dagli stessi stabilite (1) .

3. Gli atti costitutivi possono altresì prevedere che il soggetto o il collegio chiamato a

dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 può dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni

collegate con quelle espressamente deferitegli.

4. La decisione resa ai sensi del presente articolo è impugnabile a norma dell'articolo 1349,

comma secondo, del codice civile.

(1) Comma così modificato dall'articolo 4 del D.LGS. 6 febbraio 2004, n. 37.



Articolo 38

Organismi di conciliazione



Art. 38.

1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a

costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire un tentativo di

conciliazione delle controversie nelle materie di cui all'articolo 1 del presente decreto. Tali

organismi debbono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della

giustizia.

2. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al

comma 1, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Con lo stesso decreto sono disciplinate altresì la formazione dell'elenco e la sua revisione,

l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 4

della legge 29 dicembre 1993, n. 580, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel

registro.

3. L'organismo di conciliazione, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita

presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica

successivamente le eventuali variazioni. Al regolamento debbono essere allegate le tabelle

delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti privati, proposte per

l'approvazione a norma dell'articolo 39 (1) .

(1) Vedi, anche, il D.M. 23 luglio 2004.



Articolo 39

Imposte e spese. Esenzione fiscale



Art. 39.

1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono

esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di

venticinquemila euro.

3. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.

400, sono stabiliti l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi di

conciliazione costituiti da enti pubblici e il criterio di calcolo, nonché i criteri per l'approvazione

delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati.

4. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla

variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le

famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

5. Le tabelle delle indennità, determinate a norma del presente articolo, debbono essere

allegate al regolamento di procedura (1) .

(1) Per il regolamento vedi, il D.M. 23 luglio 2004.



Articolo 40

Procedimento di conciliazione



Art. 40.

1. I regolamenti di procedura debbono prevedere la riservatezza del procedimento e

modalità di nomina del conciliatore che ne garantiscano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e

sollecito espletamento dell'incarico.

2. Se entrambe le parti lo richiedono, il procedimento di conciliazione, ove non sia raggiunto

l'accordo, si conclude con una proposta del conciliatore rispetto alla quale ciascuna delle parti,

se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle

quali è disposta a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita

conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti che la richiedano. Il conciliatore dà

altresì atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all'esperimento del

tentativo di conciliazione (1) .

3. Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate,

salvo quanto previsto dal comma 5, nel giudizio promosso a seguito dell'insuccesso del

tentativo di conciliazione, nè possono essere oggetto di prova testimoniale.

4. Dal momento della comunicazione alle altre parti con mezzo idoneo a dimostrare

l'avvenuta ricezione, l'istanza di conciliazione proposta agli organismi istituiti a norma

dell'articolo 38 produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. La

decadenza è impedita, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta

entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui al comma 2

presso la segreteria dell'organismo di conciliazione.

5. La mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi al conciliatore

sono valutate dal giudice nell'eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese

processuali, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile. Il giudice, valutando

comparativamente le posizioni assunte dalle parti e il contenuto della sentenza che definisce il

processo dinanzi a lui, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute

dal vincitore che ha rifiutato la conciliazione, e può anche condannarlo, in tutto o in parte, al

rimborso delle spese sostenute dal soccombente.

6. Qualora il contratto ovvero lo statuto della società prevedano una clausola di conciliazione

e il tentativo non risulti esperito, il giudice, su istanza della parte interessata proposta nella

prima difesa, dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a lui fissando un

termine di durata compresa tra trenta e sessanta giorni per il deposito dell'istanza di

conciliazione davanti ad un organismo di conciliazione ovvero quello indicato dal contratto o

dallo statuto. Il processo può essere riassunto dalla parte interessata se l'istanza di

conciliazione non è depositata nel termine fissato. Se il tentativo non riesce, all'atto di

riassunzione è allegato il verbale di cui al comma 2. In ogni caso, la causa di sospensione si

intende cessata, a norma dell'articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile,

decorsi sei mesi dal provvedimento di sospensione.

7. Nel verbale conclusivo del procedimento debbono essere indicati gli estremi dell'iscrizione

dell'organismo di conciliazione nel registro di cui all'articolo 38 .

8. Se la conciliazione riesce è redatto separato processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal

conciliatore. Il verbale, previo accertamento della regolarità formale, è omologato con decreto

del presidente del tribunale (2) nel cui circondario ha sede l'organismo di conciliazione, e

costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e

per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

(1) Comma così modificato dall'articolo 4 del D.LGS. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Così corretto in Gazz. Uff., 9 settembre 2003, n. 209.



Articolo 41

Disciplina transitoria



Art. 41.

1. Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le

disposizioni anteriormente vigenti; si applica comunque l'articolo 24 alle domande cautelari

proposte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alle modifiche deliberate a norma degli articoli 223-bis e 223-duodecies delle disposizioni

(1) di attuazione del codice civile, per adeguare le clausole compromissorie preesistenti alle

disposizioni inderogabili del presente decreto legislativo non si applica l'articolo 34 , comma 5.

(1) Così corretto in Gazz. Uff., 9 settembre 2003, n. 209.



Articolo 42

Disposizioni finali



Art 42

1. Il Ministero della giustizia approva uno o più modelli, anche telematici, per la rilevazione

degli elementi necessari alla periodica elaborazione del dato statistico concernente la durata

media dei singoli procedimenti giurisdizionali di cui al presente decreto legislativo. Dei suddetti

modelli sono provvisti gli uffici di cancelleria dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte

Suprema di Cassazione (1).

2. Il presidente del tribunale, il presidente della corte d'appello e il Primo Presidente della

Corte Suprema di Cassazione (1) curano che, secondo le indicazioni contenute dal decreto

ministeriale di approvazione dei modelli di raccolta dei dati, questi ultimi siano

tempestivamente comunicati al Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia ne

garantisce la più ampia conoscibilità, anche in forme disaggregate e comparative, e informa

annualmente il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Nell'intervento del procuratore generale (1) della Repubblica nel corso delle assemblee

generali, tenute a norma dell'articolo 93, primo comma, n. 1), del regio decreto 30 gennaio

1941, n. 12, è offerta specificamente notizia dei dati in questione.

(1) Così corretto in Gazz. Uff., 9 settembre 2003, n. 209.



Articolo 43

Entrata in vigore



Art. 43.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 2004. Il presente decreto, munito del

sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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