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Avv. Massimo Colangelo

Articoli del Codice Civile inerenti la R.C.P. Medica

Codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262

A cura di Avv. Massimo Colangelo da Sulbiate (MB).
Letto  1109 volte dal 21/07/2009
Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva. Scopri come è semplice in Responsabilità Medica richiedere una consulenza o assistenza legale ad un avvocato, clicca qui.



LIBRO PRIMO


Delle persone e della famiglia
TITOLO I
Delle persone fisiche
 
Articolo 5
Atti di disposizione del proprio corpo.
[I]. Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume [579 c.p.].
 
***
 
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO II
Dell'adempimento delle obbligazioni
SEZIONE I
Dell'adempimento in generale
 
Articolo 1176
Diligenza nell'adempimento.
[I]. Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
[II]. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata [2236].
 
***
 
CAPO III
Dell'inadempimento delle obbligazioni
 
Articolo 1218
Responsabilità del debitore. [641 c.p.]
[I]. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta [1176] è tenuto al risarcimento del danno [1223], se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile [11761].
 
***
Articolo 1223
Risarcimento del danno. [2056]
[I]. Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno [20562], in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta [40, 41 c.p.].
***
 
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO VII
Dell'appalto
 
Articolo 1668
Contenuto della garanzia per difetti dell'opera.
[I]. Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore [1223].
[II]. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto [22263].
 
***
 
TITOLO IX
Dei fatti illeciti
 
Articolo 2043
Risarcimento per fatto illecito.
[I]. Qualunque fatto doloso o colposo [1176], che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno
 
***
 
Articolo 2044         Articolo 2045        Articolo 2046


















 

 

 

 

 

 


Stato di necessità.
[I]. Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona [1447], e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile [54 c.p.], al danneggiato è dovuta un'indennità [20472 ], la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice [194 trans.; 113 c.p.c.].
 
 
Articolo 2056
Valutazione dei danni.
[I]. Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.
[II]. Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
 
***
 
Articolo 2059
Danni non patrimoniali.
[I]. Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge
 
***
 
LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO III
Del lavoro autonomo
CAPO I
Disposizioni generali
 
Articolo 2222
Contratto d'opera.
[I]. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.
 
***
 
Articolo 2226
Difformità e vizi dell'opera.
[I]. L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati.
[II]. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna.
[III]. I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'articolo 1668.
 
 
CAPO II
Delle professioni intellettuali
 
Articolo 2230
Prestazione d'opera intellettuale.
[I]. Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.
[II]. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
 
***
 
Articolo 2236
Responsabilità del prestatore d'opera.
[I]. Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave [1176, 1218].

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    La modulistica che riportiamo in questo sito, si riferisce al consenso informato che dovrebbero far firmare i medici ai propri assistiti. E' stato studiato per le categorie di medici più esposte alle richieste di risarcimento danni ovvero per i dentisti e per i chirurghi estetici. Tiene conto in particolare degli ultimi orientamenti giurisprudenziali che hanno regolato la materia. Tali modelli non garantiscono il medico neppure se correttamente compilati e completati, ma riducono comunque il rischio di considerare il consenso informato come non adeguato o come non facilmente intelleggibile. I moduli sono volutamente genererici perchè è così possibile adeguarli a tutti i tipi di specialità e interventi medici. Tali modelli sono innovativi e pertanto sono coperti da copyright, ciò nonostante sono comunque scaricabili e producibili, se utilizzati ad uso didattico e senza scopo di lucro, purchè se ne dichiari la fonte, viceversa per essere utilizzati dovranno essere espressamente autorizzati dallo scrivente. 

  • La responsabilità extracontrattuale o aquiliana

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    Le norme che regolano la responsabilità civile

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