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Avv. Carlo Lopez

Ufficio del Giudice di Pace di Bari sentenza 6432 del 24.11.2011

Presunto Passaggio con il semaforo con lanterna indicante il rosso - requisiti di legittimità del verbale di accertamento e contestazione redatto dall'agente di polizia municipale nel caso in cui la contestazione sia differita - artt. 384 D.P.R. 495/92 e 201 C.d.S.

A cura di Avv. Carlo Lopez da Bari (BA).
Letto  318 volte dal 20/12/2011
Commentato 1 volte
Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva. Scopri come è semplice in Contravvenzioni Stradali richiedere una consulenza o assistenza legale ad un avvocato, clicca qui.
Il Giudice di Pace di Bari, avv. Maria Tuozzo, con la sentenza in epigrafe, ha ritenuto che, nel caso di presunto passaggio con luce semaforica rossa, rientrando tali eventi tra gli accertamenti "dinamici" effettuati dai verbalizzanti mediante una percezione sensoriale, potenzialmente fallibile, questi sono tenuti ad una descrizione puntuale della dinamica dell'accadimento da cui scaturisce l'infrazione. Da questo deriva che i verbalizzanti devono specificare in quale punto si trovassero e per quale motivo non avessero proceduto alla contestazione immediata dell'infrazione.
Pertanto l'operato svolto dagli agenti non può trincerarsi dietro disposizioni legislative che fanno riferimento alla "non necessarietà" della contestazione immediata o al fatto che la stessa deve essere effettuata "quando possibile".
Commento

Il passaggio col semaforo rosso, poiché si tratta di un’azione dinamica soggetta ad una valutazione sensoriale fallibile che si compie in pochi attimi, doveva essere contestata nell’immediatezza dell’evento per permettere alla ricorrente di opporre le proprie difese.

La sola eccezione è quella prevista dall’art. 201 C.d.S. che riguarda il caso in cui la notifica è possibile differirla se nell’immediatezza dell’evento non è  rilevabile ma, in tal caso, la norma prevede che il verbale debba contenere “gli estremi precisi e dettagliati della violazione e l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata”. In sostanza l’art. 201 costituisce l’eccezione alla regola principale e, in quanto tale, prevede l’indicazione di una serie di elementi che ne giustificano la stessa ratio.

Proprio per salvaguardare il diritto di difesa del conducente  il legislatore ha puntualizzato i requisiti della contestazione differita per cui i c.d. motivi, nel rispetto del dettato normativo, non possono che riferirsi al singolo fatto concreto e non certamente ad una generica formula precostituita; solo il riferimento ai motivi reali, infatti, permetterebbe sia al proprietario dell’autoveicolo, che al giudice, nel caso di opposizione, una valutazione sull’attendibilità della ricostruzione fattuale.

  Da quanto innanzi detto ne deriva l'illegittimità del verbale di accertamento che non indichi i motivi concreti per i quali il verbalizzante non ha potuto contestare immediatamente l'infrazione. 
 

Commenti

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evidentemente il giudice di pace in questione ha dimenticato i seguenti commi dell'art. 201 del codice della strada 1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita'; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso vietato; d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilita' che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni; g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127; g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento. 1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.
Inserito da Avv. Angelo Forte il 20 dicembre 2011

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