Consulta le 75 Guide legali in:     
Utenti on-line: 275
Sei qui: Home » Dir. Scolastico » Approfondimenti » Profili risarcitori nei pubblici concorsi

Sei un avvocato?

Iscriviti gratuitamente

Cerca avvocati:



Per Regione:

Per Provincia:

Esperto in:

Sede 101mediatori.it

Altri avvocati esperti in questa materia:
Avv. Mariagrazia Caruso
Catania (CT)
tel. 095505524

L'avvocato Mariagrazia Caruso, titolare dello studio, è nata nel 1965. Conseguita la maturità classica, si è l...

Avv. Giuseppe Boscarelli
Benevento (BN)
tel. 0824357091

L'Avv. Giuseppe Boscarelli ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi "FEDERICO...

Avv. Pietro Siviglia
Reggio di Calabria (RC)
tel. 0965891251

Lo Studio opera dal 2002 con particolari competenze nel campo del Diritto del Lavoro e della Previdenza Social...

Avv. Francesco Mele
Policoro (MT)
tel. 0835971810

Laureatosi in giurisprudenza nel 1981 presso l'Università degli Studi di Bari con 110/110, dal 1983 è iscritt...

»  Cercalo nella tua città


Gli ultimi contattati:

Napoli (NA)
il 18/05/2012 alle 23.15

Mandico Monica, è avvocato: - della srl recupero crediti della CCIAA di Napoli; ha incarico per il recupero c...

Napoli (NA)
il 18/05/2012 alle 22.39

Mandico Monica, è avvocato: - della srl recupero crediti della CCIAA di Napoli; ha incarico per il recupero c...

Palermo (PA)
il 18/05/2012 alle 15.50

Iscritta all'albo professionale presso il Tribunale di Marsala dal 10.7.1991 ed all'albo professionale presso ...

Udine (UD)
il 18/05/2012 alle 15.15

Il titolare avvocato Sialino si è formata presso università di Trieste nel 1993 e dopo una serie di esperienza...

Milano (MI)
il 18/05/2012 alle 12.34

Nata a Milano il 11/06/1969, mi sono iscritta all'Ordine degli Avvocati della mia città nella primavera del 20...

»  Guarda gli avvocati che sono stati contattati negli ultimi 30 giorni
Avv. Massimiliano De Filippis
Campobasso (CB)

chiama il 087466268
Cerca
Avv. Mariagrazia  Caruso

Profili risarcitori nei pubblici concorsi

La p.a. può essere ritenuta responsabile del pregiudizio subito a causa della durata delle operazioni concorsuali quando questa ecceda limiti di ragionevolezza

A cura di Avv. Mariagrazia Caruso da Catania (CT).
Letto  1238 volte dal 01/06/2009
Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva. Scopri come è semplice in Dir. Scolastico richiedere una consulenza o assistenza legale ad un avvocato, clicca qui.
  La Cassazione ha precisato che anche prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 487 del 1994, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi - il quale contiene, tra l'altro, norme sui termini di durata dei pubblici concorsi - la p.a. può essere ritenuta responsabile del pregiudizio subito a causa della durata delle operazioni concorsuali quando questa ecceda limiti di ragionevolezza, da valutare alla stregua di tutte le circostanze del caso e, segnatamente, del livello di professionalità da selezionare e del numero di partecipanti in relazione ai posti messi a concorso (fattispecie in tema di concorso ad un posto di operaio generico, protrattosi per quattordici mesi). (Cassazione civile , sez. lav., 22 novembre 2003, n. 17794). La domanda, con la quale un pubblico impiegato (nella specie un'insegnante elementare di ruolo che, dopo essersi dimessa dall'impiego, aveva chiesto la riammissione in servizio), a seguito della riassunzione ottenuta in forza di pronuncia del giudice amministrativo, chiede il risarcimento dei danni sofferti per il periodo successivo alla decorrenza giuridica della riassunzione e particolarmente i corrispettivi per quel periodo, rientra - afferendo nella specie il relativo giudizio a fase del rapporto non posteriore al 30 giugno 1998 ed essendo, quindi, irrilevante lo "ius superveniens" di cui all'art. 68 del d.lg. n. 29 del 1993, come novellato dal d.lg. n. 80 del 1998 - nella giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la responsabilità addebitata all'Amministrazione è di natura contrattuale, discendendo il lamentato danno dall'inadempimento della stessa agli obblighi derivanti dal ripristinato e persistente rapporto giuridico di pubblico impiego ed essendo, pertanto, la "causa petendi" ricollegata non occasionalmente a detto rapporto, con la conseguente non configurabilità di un'ipotesi di diritto patrimoniale consequenziale (Cassazione civile , sez. un., 19 novembre 1999, n. 796). In sede di rinnovazione, disposta per effetto di annullamento giurisdizionale di uno scrutinio per merito comparativo, l'impiegato promosso, ora per allora, ha diritto all'integrale ricostruzione della sua posizione giuridica ed economica, oltre agli interessi e alla rivalutazione da calcolarsi secondo i principi espressi da Cons. St., ad. plen., 15 giugno 1998 n. 3 (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 31 dicembre 2003, n. 9321).   Nel caso di costituzione del rapporto di pubblico impiego, in seguito a ricorso in giudizio, e di retrodatazione della nomina ai fini giuridici, ma non a quelli economici, la controversia instaurata nei confronti della p.a. avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno, appartiene - nel regime di riparto anteriore a quello stabilito dal d.lg. 31 marzo 1998 n. 80 - alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dato che la "causa petendi" si collega, non occasionalmente, al rapporto di pubblico impiego, che risulta già esistente, perché costituito con efficacia retroattiva nel periodo in relazione al quale si lamenta la perdita economica (Cassazione civile , sez. un., 11 gennaio 2005, n. 317). Se il rapporto di impiego non è mai esistito, il riconoscere, ora per allora, che l'interessato vi aveva titolo, non significa automaticamente affermare il diritto ad una retribuzione la quale, a differenza dell'ipotesi di rapporto già costituito, poteva non essere attribuita per mancata assunzione del servizio o cessare per prova sfavorevole o altro; e, pertanto se la retroattività degli effetti economici può apparire giustificata dalla arbitraria interruzione di un rapporto di impiego già in atto, in cui la qualità e la quantità delle prestazioni impiegatizie sono positivamente note, altrettanto non può dirsi nel caso di illegittima mancata assunzione, in cui la prestazione lavorativa non è mai avvenuta (Consiglio Stato a. plen., 10 dicembre 1991, n. 10).

Guarda altri tre documenti in Dir. Scolastico

Guarda altre tre pubblicazioni di Avv. Mariagrazia Caruso

» Vedi tutte

Altri avvocati esperti in questa materia:
Avv. Massimo Lazzari
Lecce (LE)
chiama il 0832398911
Svolgo da anni la mia attività spaziando nei principali settori del diritto. Grazie al lavoro coordinat...
Avv. Lillo Massimiliano Musso
Ravanusa (AG)
chiama il 09221896212
L'avv. Musso offre consulenza a distanza esclusivamente nelle seguenti aree: diritto amministrativo, concorsi ...
Avv. Rosanna Sciascia
Sommatino (CL)
chiama il 0922709170
Lo Studio Legale Brunetto - Sciascia è composto da due Avvocati e da due Dottori in Legge. Si occupa pr...
Avv. Olga Coda
Castellammare di Stabia (NA)
chiama il 0813915644
L' Avvocato Olga Coda è specializzata in diritto penale. In particolar modo, negli ultimi anni ha avuto la pos...
Powered by:   Mdac Web Agency