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Avv. Francesca Pulice

Persistente vincolatività delle tariffe professionali abrogate

Con riferimento alle problematiche, ai dubbi interpretativi ed ai molti interrogativi sorti in seguito alll'abrogazione delle tariffe professionali, ritengo utile segnalare che il Ministro della Giustizia, in risposta ad interrogazione parlamentare sul tema, ha precisato che le tariffe forensi continuano ad avere “persistente vincolatività fino a quando non saranno adottati i decreti ministeriali previsti dall’articolo 9, comma 2, del decreto legge”.
Si rimette il testo della interrogazione e la risposta del Ministro.

A cura di Avv. Francesca Pulice da Roma (RM).
Letto  1421 volte dal 16/02/2012
Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva. Scopri come è semplice in Risarcimento Danni richiedere una consulenza o assistenza legale ad un avvocato, clicca qui.

Atto Camera
Interrogazione a risposta in Commissione 5-06052 presentata da CINZIA CAPANO martedì 31 gennaio 2012, seduta n.579
CAPANO. - Al Ministro della giustizia.- Per sapere - premesso che:
a seguito dell'entrata in vigore del decreto sulle liberalizzazioni sono state abrogate le tariffe e la norma che disponeva che il giudice dovesse riferirsi ad esse nella liquidazioni delle spese legali nel caso di soccombenza;

nel medesimo decreto è prevista l'adozione di un decreto del Ministro della giustizia sulle tariffe da applicare in caso di soccombenza;

in conseguenza, a causa della vacatio legis creata dal decreto e in assenza del previsto decreto ministeriale vi è l'impossibilità per i giudici di liquidare le spese nei caso di soccombenza, nonché l'impossibilità per gli avvocati di redigere gli atti di precetto;

tali atti infatti non essendo rivolti ai propri clienti ma alle controparti non possono procedere alla quantificazione attraverso pattuizione, previste solo per il cliente, né possono utilizzare le tariffe previste nel decreto per il caso di soccombenza in assenza della sua adozione e comunque in difetto della specifica previsione della sua applicabilità agli atti di precetto;

ciò comporta che l'utente dopo aver atteso molti anni per ottenere una sentenza non può procedere ad esecuzione forzata, ovvero che ai già noti ritardi della giustizia civile si assommino altri ritardi provocati dall'impossibilità per il giudice di pronunziare nella sentenza la condanna alle spese;

tale anomala situazione sta già provocando i detti rinvii come evidenziato al Ministro dal Presidente dell'associazione professionale forense -:

quali atti ed in quali tempi il Ministro intenda adottare per evitare questa grave anomalia ed i ritardi ulteriori nella definizione dei processi civili. (5-06052) 5-06052 Capano: Sull'applicazione delle disposizioni del decreto-legge n. 1 del 2012 relative all'abrogazione delle tariffe professionali.

TESTO DELLA RISPOSTA In risposta alle problematiche segnalate dall'On. Capano nell'atto di sindacato ispettivo oggi in discussione tengo innanzitutto a precisare che a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che ha determinato l'abrogazione immediata delle tariffe per la liquidazione del compenso dei professionisti nel sistema ordinistico, non si è venuto a creare alcun vuoto normativo nei casi segnalati nell'atto di sindacato ispettivo.

L'articolo 2233 del codice civile stabilisce, infatti, che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe:

a) viene determinato in base agli usi;

b) in mancanza di usi è determinato dal giudice - sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene - in misura adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

In base a tali disposizioni, si potrebbe quindi formare, in ambito nazionale, un uso normativo fondato sulla spontanea applicazione dei criteri di liquidazione del compenso già previsti dalle tariffe abrogate, nella convinzione della loro persistente vincolatività fino a quando non saranno adottati i decreti ministeriali previsti dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge.

In mancanza di usi normativi, il giudice potrà comunque liquidare il compenso in base al criterio residuale previsto dall'articolo 2233 del codice civile e, in tal caso, le tariffe abrogate dal decreto-legge n. 1 del 2012 potrebbero venire in rilievo come criterio equitativo per valutare l'adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Ciò chiarito, voglio in ogni caso segnalare che al fine di ovviare alle difficoltà interpretative insorte in sede di applicazione della disposizione normativa citata, è attualmente allo studio dell'Ufficio Legislativo del Ministero un'ipotesi di intervento normativo, da realizzare attraverso la presentazione di un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, volta ad introdurre una disciplina transitoria, in attesa dell'adozione dei decreti ministeriali che - ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge - dovranno stabilire i parametri per la determinazione del compenso da parte degli organi giurisdizionali chiamati a liquidare il compenso del professionista.


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