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Avv. Gianandrea Bonini

Omissione di soccorso in caso di incidente: brevissimi cenni

Responsabilità e solidarietà: le differenze nella norma e le conseguenze giuridiche in relazione alla gravità dei danni. Art. 189 C.d.S., ultimo comma e l' obbligo di adottare una condotta solidale.

A cura di Avv. Gianandrea Bonini da Varese (VA).
Letto  192 volte dal 22/02/2012
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L’art. 189 del Codice della Strada - rubricato “Comportamento in caso di incidente” - traduce in diritto positivo (ius positum) alcune norme di condotta che dovrebbero appartenere all’uomo in quanto tale, nell’ambito del presupposto di responsabilità su cui si fonda ogni società civile. La norma, prescrivendo all’utente della strada alcuni obblighi laddove l’incidente sia comunque ricollegabile al suo comportamento, non riposa quindi su alcun presupposto di solidarietà. Per quanto scontato possa apparire, occorre infatti precisare che responsabilità e solidarietà sono due concetti distinti: il primo attiene alla consapevolezza circa la conseguenza delle proprie azioni e il secondo si riferisce a comportamenti, altrimenti non coercibili, che il singolo adotta a favore di un Terzo per indulgenza e a titolo esclusivamente gratuito. Se ripugna che - in occasione di un incidente causato da terzi – un individuo non si fermi per prestare soccorso (mancanza di solidarietà), l’art. 189 del Codice della Strada sanziona espressamente colui che prosegue il proprio tragitto, senza fermarsi e senza dare l’assistenza necessaria a coloro che, eventualmente, abbiano subito per sua colpa un danno alla persona (mancanza di responsabilità). In particolare, i commi 5, 6 e 7 prescrivono che, in caso di fuga, il responsabile sia sanzionato diversamente in ragione della gravità delle conseguenze dell’incidente:  1) solo danni materiali: illecito amministrativo (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 279,00 a € 1.114,00 ma - se deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7 - si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi); 2) danno alle persone; reato (reclusione da sei mesi a tre anni) oltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, con possibilità di disporre a carico del responsabile anche l’arresto e la misura degli arresti domiciliari; 3) ferimento di persone: reato (reclusione da un anno a tre anni) oltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni. La norma prosegue statuendo che, laddove il responsabile: a) si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non può essere soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose; b) si costituisca entro le ventiquattro ore successive al fatto e si metta a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non sono applicate nei suoi confronti la misura dell’arresto né quella delle misure cautelari. La norma conclude stabilendo che, in caso di incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 318,00 euro chiunque: 1) non ponga in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, non si adoperi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità; 2) sia di intralcio alla circolazione, laddove dall’incidente siano derivati soltanto danni alle cose; 3) rifiuti di fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati; La norma precisa che il responsabile ha l’obbligo di arresto anche nel caso in cui, a seguito dell’incidente, derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, prescrivendogli l’obbligo porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno e sanzionando tale omissione con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389,00 a € 1.559,00. La norma conclude (con un ultimo comma aggiunto dall’art. 31, secondo comma, Legge 29 luglio 2010, n. 120) che persino le altre persone coinvolte in un incidente (diverse quindi dal responsabile) con danno a uno o più animali d'affezione sono tenute a porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso, a pena del pagamento di una sanzione amministrativa compresa tra € 78,00 ed  € 311,00. Nell’ultimo comma dell’art. 189 C.d.S., il Legislatore – imponendo a chiunque di attivarsi per il soccorso di animali eventuali danneggiati (rectius feriti) – ha introdotto un parametro etico di solidarietà che non pare così immediatamente conciliabile con la ratio della norma. Personalmente, ritengo la precisazione assai opportuna ma non escludo che se ne possa discutere più diffusamente in altra sede, in particolare relazione alla sua natura di “obbligo”.
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