Consulta le 75 Guide legali in:     
Utenti on-line: 240
Sei qui: Home » Dir. del Lavoro » Approfondimenti » Omessa o incompleta trasposizione di Direttiva Comunitaria. Risarcimento del danno e prescrizione.

Sei un avvocato?

Iscriviti gratuitamente

Cerca avvocati:



Per Regione:

Per Provincia:

Esperto in:

Sede 101mediatori.it

Altri avvocati esperti in questa materia:
Avv. Michele Miccoli
Taranto (TA)
tel. 0997352707

Lo Studio fornisce assistenza e consulenza a privati ed aziende, sia nella fase stragiudiziale che nella fase ...

Avv. Luca Vetro
Agrigento (AG)
tel. 0922628859

A due passi dalla stazione ferroviaria centrale (e relativi parcheggi), è nel pieno centro di Agrigento...

Avv. Agnese Milianelli
Scandicci (FI)
tel. 0552466902

L’Avv. Agnese Milianelli si è laureata presso l’Università degli Studi di Firenze ed...

Avv. Raffaella Spanò
Crucoli (KR)
tel. 096234559

Lavoro dal lunedì al venerdi. La mattina in udienza e il pomeriggio in studio. Esercito questa professione da...

»  Cercalo nella tua città


Gli ultimi contattati:

Napoli (NA)
il 18/05/2012 alle 23.15

Mandico Monica, è avvocato: - della srl recupero crediti della CCIAA di Napoli; ha incarico per il recupero c...

Napoli (NA)
il 18/05/2012 alle 22.39

Mandico Monica, è avvocato: - della srl recupero crediti della CCIAA di Napoli; ha incarico per il recupero c...

Palermo (PA)
il 18/05/2012 alle 15.50

Iscritta all'albo professionale presso il Tribunale di Marsala dal 10.7.1991 ed all'albo professionale presso ...

Udine (UD)
il 18/05/2012 alle 15.15

Il titolare avvocato Sialino si è formata presso università di Trieste nel 1993 e dopo una serie di esperienza...

Milano (MI)
il 18/05/2012 alle 12.34

Nata a Milano il 11/06/1969, mi sono iscritta all'Ordine degli Avvocati della mia città nella primavera del 20...

»  Guarda gli avvocati che sono stati contattati negli ultimi 30 giorni
Avv. Renato Piseri
Cremona (CR)

chiama il 037239231
Cerca
Avv. Ottavio Pannone

Omessa o incompleta trasposizione di Direttiva Comunitaria. Risarcimento del danno e prescrizione.

Il caso dei medici specializzandi e prescrizione. Il pensiero dei giudizi di legittimità in merito al caso dei medici ammessi alle scuole di specializzazione, nel corso degli anni accademici dal 1983 al 1991.

A cura di Avv. Ottavio Pannone da Caserta (CE).
Letto  571 volte dal 21/11/2011
Commentato 2 volte
Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva. Scopri come è semplice in Dir. del Lavoro richiedere una consulenza o assistenza legale ad un avvocato, clicca qui.
 

Da anni il caso dei medici ammessi alle scuole di specializzazione, nel corso degli anni accademici dal 1983 al 1991, continua ad essere oggetto di valutazione da parte dei giudici di merito e di legittimità.

E di grande interesse appare il tema della prescrizione dei diritti invocati.

Come ben noto –e tralasciando la intera vicenda fondata sulla pretesa dei medici rivolta ad ottenere il risarcimento dei danni nei confronti dello Stato – grande interesse ha destato il tema della prescrizione, di recente (parzialmente) chiarito da due autorevoli interventi della Suprema Corte di Cassazione ed interessate dalla sentenza del 19 maggio 2011 della Corte di Giustizia.

Le sentenze del giudice di legittimità, dopo aver ripercorso con estrema puntualità l’intero quadro normativo, hanno statuito che : “Ora, con riferimento alla vicenda degli specializzandi non contemplati dal d.lgs. n. 257 del 1991, lo Stato Italiano, successivamente alla citata sentenza della Corte di Giustizia sul caso Carbonari, ha ritenuto - con l'art. 11 della 1. 19 ottobre 1999, n. 370 - di procedere ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo nei confronti di tutte le categorie astratte in relazione alle quali dopo il 31 dicembre 1982 si erano potute verificare le condizioni fattuali idonee a dare luogo all'acquisizione dei diritti previsti dalle note direttive e che non risultavano considerate dal detto d.lgs. (cioè quelle degli ammessi alle specializzazioni per gli anni accademici dal 1983-1984 al 1990-1991), ma lo ha fatto considerando all'interno di tali categorie soltanto i soggetti destinatari di talune sentenze passate in giudicato del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Quindi, dando rilievo a particolarità fattuali del tutto estranee all'astrattezza del dovere di adempimento, sia pure riferito a categorie di soggetti in identica condizione; l'esistenza dei detti giudicati, infatti, era una circostanza di fatto del tutto estranea alle fattispecie astratte riguardo alle quali era mancato l'adempimento.

Ebbene, in base alle considerazioni che si sono venute svolgendo, si deve ritenere che l’entrata in vigore della suddetta norma, avvenuta il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta. Ufficiale (giusta l'art. 13), cioè il 27 ottobre 1999, abbia determinato una situazione nella quale la condotta di inadempimento dello Stato verso i soggetti esclusi, cioè quelli dei corsi di specializzazione per gli indicati anni accademici estranei ai giudicati richiamati dalla norma, fino a quel momento determinante con efficacia permanente l'obbligo risarcitorio, ha cessato di poter essere ragionevolmente intesa come tale. Con la conseguenza che, essendo divenuto l'obbligo risarcitorio apprezzabile come un effetto della condotta di inadempimento ormai definitivo, si deve ritenere che da tale pubblicazione sia iniziato il decorso della prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2046 cc. della pretesa risarcitoria, dapprima invece non iniziato perché la condotta di inadempimento era apprezzabile come condotta permanente.

Ne discende che il diritto al risarcimento del danno da mancata adeguata remunerazione della frequenza della specializzazione degli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991 si intende prescritto solo alla condizione che i medesimi non abbiano agito giudizialmente o compiuto non abbiano compiuto atti interruttivi del corso della prescrizione decennale entro il 27 ottobre 2009”. (cit. Cass. sentenza 10813 del 2011).

A tanto si aggiunga -per mera completezza- che la autorevole sentenza della Corte di Giustizia (depositata il 19 maggio 2011 nel procedimento c-452/09) ha stabilito “22.  Va altresì precisato che, per giurisprudenza consolidata, l’eventuale accertamento da parte della Corte di una violazione del diritto dell’Unione è in linea di principio ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione (v., in tal senso, citate sentenze Edis, punto 20; Recheio – Cash & Carry, punto 23, nonché Danske Slagterier, punti 36-39).”.

D’altro canto anche la successiva sentenza della Suprema Corte depositata il 18 agosto 2011 n. 17350/11 ha ribadito, confermando interamene quanto già riportato nel ricordato presedente,  : “Ne discende che il diritto al risarcimento del danno da mancata adeguata remunerazione della frequenza della specializzazione degli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991 si intende prescritto solo alla condizione che i medesimi non abbiano agito giudizialmente o compiuto non abbiano compiuto atti interruttivi del corso della prescrizione decennale entro il 27 ottobre 2009”.
Avv. Ottavio Pannone

stpannon@tin.it  

Commenti

» Tu cosa ne pensi? Lascia un commento
·
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'articolo 2947 del codice civile e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si e` effettivamente verificato
Inserito da ottavio pannone il 22 gennaio 2012
·
per completezza si osserva che, successivamente alla stesura dell'articolo, veniva pubblicata la cd legge di stabilità n. 183 del 12/11/2011 in supplemento ordinario 234/L alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 che , all'art. 4 punto 51, che espressamente prevede :<>.
Inserito da ottavio pannone il 04 gennaio 2012

Guarda altri tre documenti in Dir. del Lavoro

Guarda altre tre pubblicazioni di Avv. Ottavio Pannone

» Vedi tutte

Altri avvocati esperti in questa materia:
Avv. Elisa Granci
Città di Castello (PG)
chiama il 0753724511
Sono avvocato dal 2008 ed esercito la professione legale presso il mio studio in Città di Castello. La passion...
Avv. Simona Gaiardelli
Novara (NO)
chiama il 0321659801
Lo Studio svolge attività di consulenza e assistenza legale giudiziale e stragiudiziale nell'ambito del...
Avv. Maria Migliaccio
Catanzaro (CZ)
chiama il 0961724848
Svolgo la professione con la massima serietà da circa 18 anni, mi occupo di diritto civile, amministrativo, p...
Dott. Daniele Bossi
Santa Marinella (RM)
chiama il 0766536142
Collaboro con lo Studio Legale Soracco dal 2008, acquisendo competenze nell'ambito del diritto civile, in part...
Powered by:   Mdac Web Agency