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Avv. Federico Marrucci

Occultamento di un contratto preliminare nelle indagini tributarie (Cass, n° 1377 del 17 gennaio 2012).

L'occultamento o distruzione di un contratto preliminare di compravendita da parte di un agente immobiliare comporta l'applicazione della relativa sanzione penale tributaria

A cura di Avv. Federico Marrucci da Lucca (LU).
Letto  207 volte dal 07/02/2012
Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva. Scopri come è semplice in Tributi e Fisco richiedere una consulenza o assistenza legale ad un avvocato, clicca qui.
La Suprema Corte – con la pronuncia n° 1377 del 17 gennaio 2012 – ha stabilito che integra la fattispecie di cui all’art. 10 del D. Lgs. 74/2000 (“occultamento e distruzione di documenti contabili”)  il comportamento dell’agente immobiliare che, con finalità evasiva, non conserva (per qualsivoglia giustificazione) i contratti preliminari: documenti che, alla luce del principio illustrato nella sentenza in parola, è tenuto a conservare.
Ebbene, la questione processuale verteva su tale circostanza: un agente immobiliare occultava tre contratti preliminari di compravendita di immobili a seguito del perfezionamento di un'operazione di commerciale innanzi al Notaio.
Da tale condotta posta in essere dal contribuente, il pubblico ministero gli contestava la fattispecie di cui all’art. 10 del DLgs. 74/2000, a mente del quale, “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulti o distrugga, in tutto o in parte, non solo le scritture contabili ma anche i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari”.
In altre parole, dall'orientamento giurisprudenziale adottato in quest'ultima sentenza, emerge l'argomentazione che – in tema di obbligo di tenuta e conservazione delle scritture contabili (art. 22, D.P.R. 600/73, il quale richiama peraltro l'art. 2214 C.c., in cui non viene menzionato tuttavia il contratto preliminare) – l'elencazione specificata nella suddetta normativa non deve essere considerata tassativa, pertanto viene esteso automaticamente siffatto incombente (di conservazione) anche in riferimento ad altri documenti richiesti dalla “natura e dalle dimensioni” dell'attività svolta dal contribuente, inclusi – di conseguenza – i contratti preliminari.
Pertanto l'art. 22 citato richiama anche le scritture contabili/documenti previsti da altre leggi tributarie, dal Codice Civile e da leggi speciali, quindi – nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione (avente ad oggetto gli obblighi di conservazione a carico di un agente immobiliare) - il diritto alla provvigione di quest'ultimo sorge laddove venga sottoscritto dalle parti il contratto preliminare.
In conclusione, la distruzione o l'occultamento di detto documento, integra (ai sensi della normativa tributaria penale) il delitto previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 74/2000, atteso che la mancanza di tale contratto – durante lo svolgimento di una verifica fiscale – impedisce, di fatto, agli organi accertatori la possibilità di ricostruire il reddito, i ricavi, i compensi, nonché i corrispettivi conseguiti dal contribuente in un determinato anno di imposta.


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