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Avv. Mariagrazia  Caruso

La Sede di servizio e i Trasferimenti

L’assegnazione di una sede presuppone che il dipendente ottenga una prima nomina od avanzamento ad una qualifica superiore e si caratterizza per essere strettamente conseguente ad una immissione in ruolo o ad un avanzamento.

A cura di Avv. Mariagrazia Caruso da Catania (CT).
Letto  4837 volte dal 29/05/2009
Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva. Scopri come è semplice in Dir. Scolastico richiedere una consulenza o assistenza legale ad un avvocato, clicca qui.
  L’assegnazione di sede diversa da quella di appartenenza, a seguito di promozione a grado superiore mediante concorso interno per la copertura di posti d’organico vacanti, non costituisce trasferimento e, pertanto, per giurisprudenza pacifica, non necessita di particolare motivazione.   Il trasferimento di sede è, invece, il passaggio ad una sede di servizio diversa, senza che il dipendente muti la qualifica posseduta, sicché al posto relativo alla qualifica nell’organico dell’ufficio a quo, lasciato scoperto, corrisponde un posto relativo alla medesima qualifica nell’organo dell’ufficio di nuova assegnazione.   Il mero spostamento da un ufficio ad un altro di un pubblico dipendente, che si risolva in una assegnazione di compiti diversi da quelli prima svolti non può essere ricondotto alla nozione di trasferimento in senso tecnico; pertanto, il mutamento di destinazione fra uffici compresi nella stessa sede, senza che le mansioni siano mutate, non deve necessariamente essere motivato in ordine alle esigenze di servizio. Infatti, affinché si configuri un trasferimento, è necessario che si realizzi un apprezzabile spostamento topografico.   Il d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 non contiene alcuna norma disciplinante il trasferimento. Conseguentemente, la giurisprudenza ordinaria ha applicato a tali istituti i principi da tempo elaborati con riferimento all’analoga vicenda nel settore privato. Ciò anche in considerazione della natura privatistica di tali atti quali atti di gestione nell’ambito del rapporto di lavoro.   Infatti, nel rapporto di pubblico impiego regolato dalle norme di diritto privato, l'atto datoriale che incide sulle modalità di svolgimento della prestazione è pur sempre un atto paritetico, ancorché espressione del potere di supremazia gerarchica, privo dell'efficacia autoritativa propria del provvedimento amministrativo. Di conseguenza, la validità e l'efficacia del suddetto atto devono essere accertate dal giudice del lavoro secondo le categorie del diritto civile (inesistenza, nullità, annullabilità, inefficacia), mentre i motivi soggettivi rilevano solo in caso di illiceità, ed ai predetti atti non sono applicabili né la distinzione tra vizi di legittimità e vizi di merito elaborata dalla giurisprudenza amministrativa, né le figure dell'incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge (Cassazione civile , sez. lav., 28 luglio 2003, n. 11589).   Più specificamente la Giurisprudenza ha chiarito che:   E’ illegittimo il trasferimento del dipendente disposto senza specificazione dei motivi da parte dell’amministrazione, in applicazione per via analogica dell’art. 2 l. 15 luglio 1966 n. 604 che impone al datore di lavoro, ove richiesto, di comunicare per iscritto i motivi del trasferimento pena l’inefficacia del provvedimento adottao (Tribunale di Roma 18.6.2004 ord.).   Gli atti con i quali la Pubblica Amministrazione dispone i trasferimenti volontari hanno natura di atti privatistici e sono soggetti a sindacato in base ai canoni di buona fede e correttezza (Tribunale di Lanciano 16.4. 2002).   La p.a., allorché dispone il trasferimento di un proprio dipendente, non è tenuta a comunicargli le ragioni tecniche, produttive o organizzative che ne sono alla base. Anche nel pubblico impiego, come nel privato, il giudice del lavoro, nel valutare la legittimità del trasferimento del dipendente, deve limitarsi ad accertare l'esistenza di specifiche esigenze di servizio e la loro connessione con il disposto trasferimento, e non può sostituirsi all'amministrazione nella valutazione delle proprie necessità organizzative, nè nella scelta dei provvedimenti migliori da adottare per soddisfarle. La pendenza di un procedimento penale a carico del lavoratore può essere, da sola, circostanza idonea a legittimare il trasferimento del lavoratore, allorché il mero fatto della pendenza del procedimento penale sia idoneo a turbare la serenità, il decoro e l'organizzazione del lavoro nell'unità cui era addetto il lavoratore trasferito (Tribunale Roma, 04 marzo 2002).   L’assegnazione di un impiegato a sede diversa da quella ordinaria disposta senza fissazione di un termine e per l’esecuzione di compiti per loro natura non temporanei deve essere qualificato come trasferimento e non come distacco e deve essere posto in essere nel rispetto della disciplina propria del trasferimento (Tribunale di Napoli 17 febbraio 2004).   Lo spostamento del dipendente pubblico da un ufficio ad un altro della stessa città, senza apprezzabili problemi di distanze, mezzi, ecc. non costituisce trasferimento ai sensi dell'art. 2103, ultima parte, c.c. che tutela le esigenze di vita familiare e sociale del lavoratore, che vengono minacciate soltanto da spostamenti rilevanti nello spazio (Tribunale Milano, 13 giugno 2001).     Nel rapporto di pubblico impiego privatizzato, la domanda di trasferimento e la sua accettazione, modificando l'oggetto del contratto di lavoro, devono essere valutati secondo le disposizioni contrattuali, sicché l'annullamento dell'atto di trasferimento in precedenza adottato dev'essere qualificato come nuovo trasferimento, che trova la sua disciplina nell'art. 2103 c.c. (Tribunale Genova, 19 agosto 1999). Il datore di lavoro (nella specie, p.a.), per potere legittimamente disporre il trasferimento del lavoratore ad altra unità organizzativa per incompatibilità ambientale, ha l'onere di provare che la permanenza del lavoratore nella sua sede originaria determina una ineliminabile disfunzione nell'organizzazione del lavoro. In tale contesto, quindi, è onere della p.a. allegare e provare, in modo specifico e rigoroso, la lamentata incompatibilità ambientale e cioè che la condotta del dipendente abbia prodotto o possa produrre effettivamente conseguenze di disorganizzazione, disfunzione o conflitto organizzativo interno all'unità produttiva, tali da escludere, in modo irreversibile, ogni possibilità di permanenza del dipendente nel posto ricoperto in precedenza (nella specie, è stata ritenuta insufficiente la motivazione che, nei confronti del dipendente in precedenza sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, non specifichi se la permanenza in servizio dell'impiegato stesso arrechi un qualche grave pregiudizio per la p.a., da riscontrarsi nella realtà fattuale, e non semplicemente supposto) (Tribunale Bari, sez. lav., 21 gennaio 2005). Il provvedimento con il quale viene disposto il trasferimento di un dirigente, nel caso di specie, medico di II livello per incompatibilità ambientale deve essere sospeso atteso che l'incompatibilità ambientale non assume autonomo rilievo nella disciplina del rapporto di pubblico impiego, come accadeva in vigenza del t.u. 10 gennaio 1957 n. 3, ma va riguardata nell'ambito delle ragioni organizzative e tecniche dell'amministrazione, e l'allontanamento non è sorretto da ragioni organizzative e tecniche e non è destinato a sopperire a temporanee esigenze di tutela aziendale e da vacanze con conseguente scopertura degli incarichi (Tribunale Messina, 10 settembre 2002).     La richiesta di avvicinamento al luogo nel quale il dipendente svolge un mandato elettorale amministrativo - da esaminare con priorità ai sensi dell'art. 19 l. n. 265 del 1999 - dev'essere presa in esame soltanto se il datore di lavoro, nell'esercizio dei suoi poteri di determinazione organizzativa, abbia deciso di aprire una procedura di trasferimento interno (Tribunale Trento, 21 marzo 2000).     Al fine di potere godere del beneficio del trasferimento contemplato dall’art. 1 comma 5 legge 10 marzo n. 100, il pubblico dipendente non necessariamente deve avere la propria sede di servizio coincidente con quella del coniuge militare, ma deve necessariamente convivere materialmente ed effettivamente con il coniuge stesso (C.d.S. 16.1.2001 parere).   Nel caso in cui l’amministrazione abbia stipulato un accordo sindacale sulla mobilità interna del personale, deve ritenersi che essa, nel disporre i trasferimenti, sia obbligata a rispettare la disciplina di quell’accordo e, una volta che abbia individuato determinati posti vacanti come oggetto dell’interpello, sia obbligata a consentire, ai dipendenti che soddisfino i requisiti previsti dall’accordo, il trasferimento in quelle sedi; il diritto di trasferimento sussiste anche in capo a chi occupi in graduatoria la posizione immediatamente successiva a quella occupata dal dipendente trasferito nel caso in cui questi revochi il proprio trasferimento; tuttavia l’amministrazione è obbligata a disporre il trasferimento solamente se la revoca intervenga entro il limite temporale di validità della graduatoria, ove previsto (Tribunale di Agrigento 21 maggio 2004).     Ove una clausola di un contratto collettivo preveda che, in caso di assunzione di personale vincitore di pubblico concorso, occorra preventivamente procedere all’assestamento del personale già in servizio mediante interpello straordinario per trasferimento a domanda sui posti disponibili, l’Amministrazione ha l’obbligo di informare i propri dipendenti di tutti i posti che intende ricoprire e dunque è illegittima la pubblicazione di un bando di interpello per un numero di posti inferiori a quelli vacanti (Tribunale di Bologna 23 settembre 1999). Nel caso in cui una disposizione vieti di partecipare ad una procedura di mobilità interna a coloro che sono già stati trasferiti a seguito della precedente procedura di mobilità è sufficiente, ad impedire ad un impiegato di partecipare alla nuova procedura, che il suo trasferimento sia stato deciso, seppure non ancora eseguito (Tribunale di Milano 7 giugno 2001).

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