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Avv. Giuseppe Briganti

La mediazione in materia civile e commerciale: un nuovo modo per risolvere le liti

Con il decreto legislativo 28/2010 è stata introdotta nel nostro ordinamento la mediazione in materia civile e commerciale, un nuovo modo per risolvere le liti, alternativo al giudizio. Ecco alcune informazioni di base sul nuovo istituto.

A cura di Avv. Giuseppe Briganti da Fermignano (PU).
Letto  2813 volte dal 19/02/2011
Commentato 4 volte
Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva. Scopri come è semplice in Mediazione richiedere una consulenza o assistenza legale ad un avvocato, clicca qui.
Che cosa si intende per mediazione? E per mediatore? Le definizioni del decreto legislativo 28/2010

Secondo l'art. 1 del decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale, ai fini del provvedimento si intende per:  

"a) mediazione: l'attivita', comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;

d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale puo' svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;

e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonche', sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222".

Chi puo’ accedere alla mediazione?

In base all'art. 2 ("Controversie oggetto di mediazione") del decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale, chiunque puo' accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del medesimo decreto.

Il decreto 28/2010 non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, ne' le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

Come si propone la domanda di mediazione? Che cosa occorre indicare?

Stabilisce l'art. 4 ("Accesso alla mediazione") del decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale che la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 del decreto e' presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione.

In caso di piu' domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale e' stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.

L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

Quale e’ la durata massima del procedimento di mediazione?

In base all'art. 6 del decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale, il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.

Il termine di cui sopra decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5, non e' soggetto a sospensione feriale.

Come si svolge il procedimento di mediazione? Quali sono i compiti del mediatore? Cosa succede se una parte rifiuta di partecipare?

Stabilisce l'art. 8 del decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale che, all'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo di mediazione designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda.

La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo puo' nominare uno o piu' mediatori ausiliari.

Il procedimento si svolge senza formalita' presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

Il mediatore si adopera affinche' le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

Quando non puo' procedere alla nomina di mediatori ausiliari, il mediatore puo' avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice puo' desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.


Avv. Giuseppe Briganti
Avvocato e mediatore

Commenti

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·
Mi permetto di dissentire. Sicuramente esiste un eccesso di delega, sicuramente esiste qualcosa da rivedere, come il problema della competenza, ma è anche vero che è o vorrebbe essere un istituto, mi si passi l'ossimoro, metagiuridico; ossia scevro di tecnicismi procedurali e rivolto più ai contenuti che alla forma. In una parola "economico" in senso lato e non spicciolo. Dire che è un istituto contro la giustizia è una inesattezza, contro un certo tipo di giustizia cavillosa, pretestuosa e legata alle parcelle di alcuni avvocati e ctu e ctp senza dubbio. Con tutti i suoi difetti è una occasione di revisione culturale di approcciarsi ai problemi di chi eve e vuole produrre...
Inserito da Stefano D'Orazio il 09 aprile 2011
·
Egr. Collega, proprio in questi giorni sto frequentando il corso di formazione dell'Ipsoa per mediatori civili professionisti. Ecco perchè giudico la mediazione quale strumento potenzialmente utile solo ove cambi la forma mentis che di regola accompagna le parti nel contenzioso ordinario. Cordiali saluti.
Inserito da Avv. Pietro Scoglio il 07 aprile 2011
·
la norma è lacunosa e creerà pasticci applicativi di non poco conto; speriamo che l'agitazione proclamata dagli avvocati porterà a risultati concreti; il tentativo di conciliazione dovrebbe essere affidato solo ed esclusivamente ad avvocati
Inserito da avv. Giangerardo Miranda il 02 marzo 2011
·
Credo che sia un pasticcio colossale, una svendita della giustizia civile per l'incapacità di risolvere i veri problemi della stessa quali carenze di strutture adeguate, magistrati,impiegati, informatizzazione. oltre a far perdere lavoro a migliaia di giovani avvocati non aventi famiglie di grandi studi alle spalle. Una sconfitta che porteà a tansigere qualsiasi cosa senza rispetto del diritto di difesa, ma solo nel rispetto del "dio" denaro.
Inserito da antonino garbato il 26 febbraio 2011

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