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Avv. Michele Spadaro

L’assistenza sociale e le prestazioni economiche assistenziali allo straniero - oggi in Italia

L’art. 41 del dlgs. 286/98 prevede che i cittadini titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno abbiano parità di trattamento con il cittadino italiano, “ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti”.

A cura di Avv. Michele Spadaro da Milano (MI).
Letto  182 volte dal 26/01/2012
Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva. Scopri come è semplice in Previdenziale richiedere una consulenza o assistenza legale ad un avvocato, clicca qui.

Questa equiparazione tra il cittadino italiano e il cittadino migrante regolarmente soggiornante subisce una sostanziale restrizione con successivi interventi del legislatore nazionale.

È vero che i cittadini migranti individuati ai sensi dell’art. 41 del dlgs. 286/98 rientrano tra i beneficiari delle misure previste dalla legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. Tuttavia l’intera categoria dei cittadini di Paesi Terzi regolarmente soggiornanti è esclusa dall’accesso all’assegno per i nuclei familiari con 3 o più figli minori, introdotto dall’art. 65 della legge 448/98, fatti salvi i rifugiati politici ed i titolari di protezione sussidiaria ammessi dal 2010 (v. circolare INPS n. 9 del 22 gennaio 2010). L’assegno di maternità, istituito
dall’art. 66 l. 448/98, viene esteso dall’art. 74 dlgs. 151/2001 solo alle madri in possesso di carta di soggiorno e successivamente alle rifugiate; così come l’assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi sono riconosciute dall’art. 80 c. 19 della legge 388/2000 solo agli aventi diritto titolari di Permesso CE per cittadini Soggiornanti di Lungo Periodo (di seguito SLP).
Dal 1° gennaio 2009, l’art. 20 c. 10 l. 133/2008 introduce come ulteriore requisito per l’assegno sociale la residenza continuativa in Italia per almeno 10 anni.

Le prestazioni economiche di natura assistenziale sono quelle erogate ai cittadini in possesso di determinati requisiti di legge (reddituali, età, sanitari, etc.), indipendentemente dal fatto che gli aventi diritto abbiano versato contributi previdenziali e assistenziali.
Sono quindi misure finanziate dalla fiscalità generale.

Assegno sociale: prestazione economica che spetta alle persone di età
superiore ai 65 anni in condizione di grave disagio economico. Dal 1° gennaio
2009 è stato introdotto l’ulteriore requisito della residenza decennale
in Italia.
Assegno di invalidità: prestazione economica che spetta agli invalidi
civili parziali, che hanno un’età compresa tra i 18 e i 65 anni, con una invalidità
pari almeno al 74% e in possesso di un reddito inferiore al massimale
previsto.
Pensione di inabilità: prestazione economica che spetta agli invalidi
totali (100%), che hanno un’età compresa tra i 18 e i 65 anni e in possesso
di un reddito inferiore al massimale previsto.
Indennità di accompagnamento: prestazione erogata al solo titolo
della minorazione, che spetta agli invalidi civili totali o ai ciechi assoluti
di qualsiasi età che necessitano di assistenza continua, indipendentemente
dalle condizioni economiche.
Indennità di frequenza: prestazione economica che spetta agli invalidi
civili minori di 18 anni che frequentino centri ambulatoriali specializzati in
trattamenti riabilitativi o terapeutici, scuole o centri di formazione professionale,
in possesso di un reddito inferiore al massimale previsto.
Pensione dei ciechi totali: prestazione economica che spetta ai ciechi
assoluti di età superiore ai 18 anni e in possesso di un reddito inferiore al
massimale previsto.
Pensione dei ciechi parziali o ventesimisti: prestazione economica
che spetta ai ciechi parziali a qualsiasi età, in possesso di un reddito inferiore
al massimale previsto.
Indennità speciale per ciechi parziali o ventesimisti: prestazione
che spetta ai ciechi civili parziali (ventesimisti) svincolata dall’età e da requisiti
reddituali.
Pensione non reversibile per sordi: prestazione che spetta ai sordi
di età compresa tra i 18 e i 65 anni e in possesso di un reddito inferiore al
massimale previsto.
Indennità di comunicazione: prestazione che spetta a qualsiasi età al
solo titolo della minorazione, indipendentemente dalle condizioni economiche.
Assegno sociale sostitutivo: l’assegno mensile di assistenza e la pensione
di invalidità per gli invalidi civili, così come la pensione non reversibile
per i sordi, sono sostituiti dall’assegno sociale al compimento del 65° anno
del titolare se in possesso di un reddito inferiore al massimale previsto.
Assegno di maternità di competenza dei Comuni: prestazione economica
per le madri che non fruiscano di nessuna prestazione previdenziale
o economica di maternità, in presenza di determinati requisiti reddituali
(soglia ISE).
Assegno per il nucleo familiare con almeno 3 fi gli minori di
competenza dei Comuni: prestazione economica a sostegno dei nuclei
familiari con almeno 3 fi gli minori conviventi, in possesso di determinati
requisiti reddituali (soglia ISE).


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