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Indennità Preavviso Agenti Di Commercio

L'indennità di preavviso spettante agli Agenti di commercio in ossequio agli A.E.C. di Categoria-Commercio ed Industria-
Differenza Agente Mono-Plurimandatario , sistemi di calcolo ed applicazione.

A cura di Avv. Stefano Fierro da Caserta (CE).
Letto  3809 volte dal 21/07/2011
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Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva. Scopri come è semplice in Agenti di Commercio richiedere una consulenza o assistenza legale ad un avvocato, clicca qui.
Agenti Di Commercio / Indennità Preavviso- In caso di risoluzione di un rapporto di agenzia a tempo indeterminato, la parte recedente dovrà darne comunicazione scritta all’altra parte con un preavviso, la cui misura è dettagliatamente indicata rispettivamente dall’art.9 dell’A.E.C. del settore Industria del 20.3.2002 e dall’art. 10 dell’A.E.C. del settore Commercio del 16.2.2009 e successive modifiche ed integrazioni. Ambedue le norme contrattualistiche prevedono i medesimi termini di preavviso, vale a dire: A) Agente o Rappresentante operante in forma di plurimandatario: - 3 mesi per i contratti di durata da 0 a 3 anni - 4 mesi per i contratti di durata da 3 a 4 anni iniziati - 5 mesi per i contratti di durata da 4 a 5 anni iniziati - 6 mesi per i contratti di durata superiore a 6 anni. B) Agente o Rappresentante operante in forma di monomandatario: - 5 mesi per i contratti di durata da 0 a 5 anni iniziati - 6 mesi per i contratti di durata compresa fra 6 e 8 anni iniz. - 8 mesi per i contratti di durata superiore a 8 anni. Aspetto rilevante che occorre sottolineare è quello della parità dell’obbligo di preavviso delle parti contraenti, pertanto, in caso di recesso da parte dell’agente la durata del preavviso sarà di 5 ovvero 3 mesi, a seconda che si tratti di agenti operanti in forma di monomandatario o di plurimandatario. Il recesso del contratto di agenzia è previsto e disciplinato dall’art. 1750 c.c. il quale si riferisce all’ipotesi in cui il contratto sia stato configurato dalle parti come a tempo indeterminato. Esercitando il recesso, il contraente pone in essere un negozio unilaterale recettizio, i cui effetti si producono dal momento in cui la dichiarazione viene o dovrebbe venire a conoscenza della persona alla quale è destinata – ex artt 1334 c.c. – 1335 c.c. La Cassazione – sez. lavoro – con la sentenza del 24.11.2006 n° 24274 ha sancito la nullità della clausola che in qualsiasi forma renda più gravoso il recesso dell’agente. Nel giudizio di merito infatti la Cassazione ha esaminato un contratto che conteneva due distinte clausole ; la prima prevedeva l’obbligo per entrambe le parti di corrispondere all’altra l’indennità di mancato preavviso per l’ipotesi di esercizio del diritto di recesso con effetto immediato in carenza di una giusta causa; la seconda prevedeva una penale esclusivamente a carico del solo agente che avesse esercitato il diritto di recesso con effetto immediato in assenza di grave inadempimento della società rientrante nella nozione di “giusta causa di recesso”. Tale pronuncia, rispetto alla quale non risultano precedenti, è di fondamentale importanza, in quanto va a cristallizzare un concetto fondamentale: la parità del termine di preavviso . Pertanto, è da ritenersi che tutti i contratti di agenzia in cui è previsto uno “sbilanciamento” in favore della casa mandante di clausole relative al termine di preavviso, tali norme devono considerarsi nulle, sebbene possano rientrare in quelle clausole vessatorie a cui le preponenti tentano di conferire dignità giuridica con l’apposizione della doppia sottoscrizione – ex 1341 c.c. – 1342 c.c. Il consiglio che mi permetto di rinnovare a tutti i signori agenti è di rispettare, in caso di dimissioni, (da non rassegnare MAI !!!!) in maniera pedissequa i termini di preavviso così come prescritti dai propri A.E.C. di riferimento, onde evitare di trovarsi nella scomoda posizione di dover corrispondere alla casa mandante una somma di danaro relativa ai termini di preavviso non rispettati.
www.avvocatostefanofierro.com

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buongiorno, sono un agente dimissionario e ho trovato utile il suo articolo, ma l'azienda (settore editoria internet) continua a dirmi che nonostante la mia disponibilità a voler effettuare il periodo di preavviso, non intende concedermelo e non intende neanche pagarmi alcuna indennità di preavviso così come specificato in una recente sentenza della cassazione... allego qui i termini della sentenza: "L'agente di commercio dimissionario non beneficia del periodo di preavviso (Cassazione civile sez. VI, Sentenza 21 dicembre 2010 n. 25902) Letta la sentenza impugnata con cui la Corte d'appello di Torino, riformando la statuizione di primo grado, accoglieva l'opposizione proposta dalla Seat Pagine Gialle spa avverso il decreto ingiuntivo con cui l'agente P.P. aveva chiesto la somma di Euro 7.676,57 a titolo di indennità di preavviso in relazione al rapporto di agenzia intercorrente tra le parti e dal quale il P. aveva rassegnato le dimissioni il 22.5.2007, dichiarando però di voler prestare l'attività lavorativa durante il preavviso, cosa non accettata dalla preponente, che aveva comunicato di avvalersi della facoltà di cui all'art. 9 dell'AEC 20.3.2002. La Corte territoriale si fondava sull'art. 9 del citato AEC il quale prevede che "la parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare, in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere la somma che precede, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione"; la parte che subisce il recesso, affermava la Corte, può dunque rinunciare al proprio diritto al preavviso, giacché questo è previsto proprio nell'interesse della parte receduta; Letto il ricorso della parte soccombente con un motivo e il controricorso della Seat; Rilevato che con l'unico motivo si denunzia violazione degli artt. 1750 e 1362 cod. civ. perché nella mail di dimissioni inviata egli aveva chiaramente comunicato di voler lavorare nel periodo di preavviso, di talchè la Seat avrebbe dovuto consentire di lavorare il preavviso ovvero non accettare le dimissioni si tratterebbe quindi di accettazione non conforme alla proposta; Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso; Rilevato infatti che l'art 1750 cod. civ. disciplina l'obbligo di chi rassegna le dimissioni di concedere il preavviso, e nulla dice in relazione alla parte che subisce il recesso, mentre il citato art. 9, comma 6 dell'AEC regola la posizione di quest'ultimo, consentendogli di rinunciare al periodo di preavviso posto proprio a suo favore. Di fronte a questa facoltà riservata al non recedente, chi presente le dimissioni non ha la possibilità di opporsi, quale che sia la volontà espressa nell'atto di dimissioni (a meno che ciò costituisca una vera e propria condizione cui le dimissioni vengono subordinate, il che però è stato escluso dai Giudici di merito con argomentazioni prive di vizi logici e giuridici) pena la completa inutilità della disposizione dell'AEC, la quale peraltro tutela il dimissionario solo nel senso che la controparte deve tempestivamente comunicare (entro 30 giorni) di voler rinunciare al preavviso; non vi è dunque un diritto della parte recedente a "lavorare durante il periodo di preavviso"...."
Inserito da sandro il 30 luglio 2011

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