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Avv. Antonella Pedone

Indennità di frequenza: presentazione della domanda

Indennità di frequenza per i minori invalidi: presupposti e modalità per la richiesta. L'indennità di frequenza è un contributo economico mensile erogato dall'INPS per assicurare la cura, la riabilitazione e l'istruzione dei minori invalidi civili.

A cura di Avv. Antonella Pedone da Guidonia Montecelio (RM).
Letto  285 volte dal 23/12/2011
Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva. Scopri come è semplice in Previdenziale richiedere una consulenza o assistenza legale ad un avvocato, clicca qui.
 
  1. Nozione
  2. A chi spetta
  3. Presentazione della domanda
  4. Divieto di cumulo ed incompatibilità
  5. Revoca dell'indennità
Nozione

L'indennità di frequenza è un contributo economico mensile erogato dall'INPS per assicurare la cura, la riabilitazione e l'istruzione dei minori invalidi civili.

Essa è stata istituita dalla Legge n. 289/1990.

A chi spetta

Per ottenere l'indennità di frequenza è necessario:

  1. avere meno di diciotto anni di età;
  2. essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ticolo 80, comma 19, Legge 388/2000) Sul punto la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 19, citato, sancendo il principio per cui ai fini dell'erogazione dell'indennità è sufficiente il permesso di soggiorno (Corte costituzionale, sentenza del 16 dicembre 2011, n. 329);
  3. essere stato riconosciuto come "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" (Legge n. 289/90) o come "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore";
  4. frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni grado e ordine; la Corte costituzionale, con la sentenza n. 467/2002, ha esteso l'indennità di frequenza anche ai minori, fino al terzo anno di età, che frequentino l'asilo nido, dichiarando incostituzionale l'articolo 1, comma 3, Legge n. 289/1990;
  5. non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 4.470,70.
Presentazione della domanda

La domanda va presentata alla Commissione medica presso l'ASL del luogo di residenza del minore.

Può essere sottoscritta anche da un solo genitore, esercente la potestà parentale.

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

  • certificato medico attestante la diagnosi della patologia da cui il minore è affetto, con espresso riferimento alle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età;
  • certificato di iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale ovvero l'attestazione dei cicli terapeutici o riabilitativi.

La domanda può essere effettuata anche dopo l'inizio del corso o del ciclo terapeutico, purchè in costanza degli stessi.

La non conformità della domanda o la mancata allegazione di anche uno dei documenti richiesti, sospende la validità della domanda di accertamento fino al momento in cui tali condizioni vengono assolte correttamente.

L'erogazione dell'indennità di frequenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio del corso di studio o del ciclo terapeutico; ovvero, in caso di domanda inoltrata in costanza del corso di studio o del ciclo terapeutico, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

La corresponsione dell'indennità è limitata alla effettiva durata del trattamento o del corso e ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.

Relativamente alle richieste di erogazione della tredicesima mensilità sull'indennità di frequenza, l'INPS ha ribadito che il diritto all'indennità di frequenza è limitato ai soli mesi di reale durata del trattamento (riabilitativo o terapeutico) o del corso (scolastico) e in ogni caso ai soli periodi in cui risulti soddisfatto il requisito della frequenza.

Divieto di cumulo ed incompatibilità

L'indennità spetta anche durante i periodi di ricovero del minore, purché si tratti di ricoveri temporanei, mentre viene sospesa l'erogazione in caso di ricoveri di lunga durata.

L'indennità di frequenza non è cumulabile con:

  • l'indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti;
  • l'indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti;
  • la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
  • l'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.

In questi casi, è concessa l'opzione per il trattamento più favorevole.

Revoca dell'indennità

L'indennità può essere revocata in qualsiasi tempo, nel caso in cui si accerti che non sussistono uno o più dei requisiti richiesti.

La revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.

Per le mensilità riscosse in assenza del prescritto requisito della frequenza o della mancata comunicazione da parte del rappresentante legale del minore può farsi luogo al recupero delle somme indebitamente percepite.

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