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Avv. Antonino  Scimeca

Falsità in atti

in materia successoria il testamento olografo nella recente casistica giudiziaria ha avuto un incremento esponeziale in quanto piu sono le tecniche che consentono ai giudici di affrontare i casi con piu perizia

A cura di Avv. Antonino Scimeca da Palermo (PA).
Letto  1170 volte dal 30/03/2011
Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva. Scopri come è semplice in Testamento/Successione/Donazione richiedere una consulenza o assistenza legale ad un avvocato, clicca qui.
 la falsita in atti, in particolare nei testamenti

È ovvio che, salvo casi rarissimi, si può parlare di falsità unicamente nel testamento olografo, in quanto quello pubblico, sottoscritto in presenza di un notaio, molto difficilmente si presta all’opera di un falsario.

Poiché l’ordinamento giuridico attribuisce al testamento olografo, cioè scritto completamente da solo, una tale rilevanza da dare al testatore la possibilità di disporre talora di immensi capitali senza alcuna formalità – e ciò in contrasto con tutto il formalismo richiesto per la tutela delle parti interessate – risulta agevole sia indurre un ammalato in fin di vita a testare in modo contrario alla sua reale volontà sia a falsificare il testamento stesso nella sua globalità.

Non intendo qui trattare della falsificazione ottenuta mediante le tecniche del ricalco, tecniche non molto usate perché ogni falsario che si rispetti sa come le medesime annullino lo slancio grafico della scrittura contraffatta, che risulta così compassata e fredda.

Parlo, invece, del falso per imitazione e, soprattutto, per imitazione libera.

Infatti, il falso per imitazione cosiddetta “pedissequa” cioè effettuato lentamente a mano libera, imitando un modello posto davanti, può pure essere facile da individuare, in quanto il falsario si può tradire per le frequenti riprese e per i ritocchi.

Nell’imitazione libera, invece, il falsario si è allenato in precedenza, talora per lungo tempo, al fine di imitare l’altrui grafia, e, conseguentemente, tremori e ritocchi possono essere assenti.

L’indagine per accertare il falso deve cercare di individuare le cosiddette “costanti di valore”, cioè quelle costanti, che rimangono nell’opera grafica del falsario e che sono incompatibili con le caratteristiche della grafia imitata.

Recentemente ho avuto modo di analizzare un testamento olografo per verificarne l’autenticità senza aver alcun campione comparativo del de cuius, ma avendo la disponibilità di diversi campioni comparativi della persona sospettata del falso. È stato agevole rilevare la permanenza nel grafismo del testamento di numerose caratteristiche scrittorie della persona sospettata, caratteristiche relative sia all’andamento grafico generale sia alla struttura morfologica specifica delle singole lettere.

Ovviamente, occorre non stupirsi se nel testamento sussistono numerose caratteristiche incompatibili con la scrittura del falsario perché questi nell’opera di dissimulazione della propria grafia e di imitazione della grafia altrui è certamente riuscito in buona parte a conseguire il suo scopo.

Pur non potendo, per motivi di spazio, riprodurre in questa sede il testamento esaminato, ritengo possa interessare il lettore l’elencazione – a scopo esemplificativo – delle costanti, che hanno permesso di accertare l’attribuibilità del falso alla persona sospettata:

  • 1 - poiché quest’ultima aveva lo stesso cognome del de cuius si è potuto rilevare come la firma sul testamento presentasse un grado di discendenza maggiore di quello rilevato nei diversi documenti comparativi;

  • 2 – il rapporto tra calibro (cioè la distanza tra vertice inferiore e vertice superiore di un occhiello) e la lunghezza della parola relativa al cognome si conservava identico nei campioni comparativi e nella firma del testamento;

  • 3 – la struttura della “S”, lettera con la quale iniziava il cognome, si conservava molto simile soltanto con una lieve modifica nella parte centrale della lettera stessa;

  • 4 – le “g” come pure i numerosi “9” presentavano costantemente un tratto discendente molto marcato e rigido, pur nell’ambito di una struttura morfologica apparentemente diversa; inoltre, il tratto ascendente dell’allungo inferiore della “g” si concludeva molto frequentemente in modo orizzontale, premuto e trasversale rispetto al precedente tratto discendente;

  • 5 – le “P”, numerose sia nel campione contestato sia in quelli comparativi, avevano una struttura identica anche se in questi ultimi la lettera finiva con un ricciolino finale estetico;

  • 6 - il numero “7” presentava costantemente il trattino trasversale all’asta discendente molto marcato, rigido e pronunciato.

Fu certamente quest’ultima caratteristica, molto personale dell’individuo sospettato, ad offrire la certezza morale dell’attribuibilità del testamento alla persona sospettata.

Perché dico “certezza morale” e non “assoluta”? Il problema si pone perché, non avendo la disponibilità di una grafia comparativa del de cuius ed essendo il de cuius e la persona sospettata nell’ambito di un rapporto familiare, non si può escludere a priori – anche se con un margine di probabilità minimo – che il de cuius stesso presentasse una grafia avente quelle caratteristiche comuni alla grafia della persona sospettata. Si deve, infatti, ammettere che un rapporto affettivo ed una vicinanza fisica agevolino un condizionamento reciproco, il quale determini la possibilità di esistenza di caratteristiche grafiche comuni.

Sono perfettamente al corrente che la “morale certezza” o la “alta probabilità” sono concetti disperanti per i fruitori del nostro servizio, cioè per i Magistrati, gli Avvocati e tutti i nostri assistiticlienti in genere, i quali desiderano dalla nostra perizia una risposta caratterizzata da certezza. A questa è possibile, comunque, pervenire integrando la disponibilità dei grafismi comparativi. Nel caso specifico non è difficile individuare ulteriori campioni grafici del de cuius – eventualmente firme su documenti pubblici – ed averne la disponibilità mediante ordinanza del Giudice, che, ovviamente, si potrà ottenere iniziando un’azione legale. Nel falso in testamento qui esaminato si era ancora in fase preliminare e, pertanto, non era possibile ottenere l’integrazione desiderata. Spetta, comunque, al nostro assistito affrontare il minimo rischio, che gli si prospetta, ed adire le vie legali.

In altri casi, invece, quando si è già in via giudiziale, il perito avrà il dovere di richiedere al Giudice una integrazione anche mediante, se possibile, un saggio grafico della persona sospettata.

Il lavoro del perito è di alta responsabilità: le, sia pur comprensibili, esigenze dell’assistito non devono indurci ad una conclusione avente caratteristiche di assoluta certezza, quando ciò non è possibile, ma dovrà essere il cliente stesso ad adoperarsi per integrare i saggi grafici disponibili.

Se ciò è vero in qualsiasi perizia, è tanto più vero nel caso in cui questa verta su un testamento: qui, infatti, il falso non determina soltanto conseguenze economiche, che possono essere molto rilevanti, come in qualsiasi altro caso, ma causa pure il mancato rispetto della sacra volontà di un defunto, al quale sovente il falsario era legato da vincoli di parentela.

Per concludere, un ultimo accenno alla possibilità che il grafismo del de cuius presenti delle modifiche rispetto a grafismi precedenti, a seguito di malattie, che peraltro, sono piuttosto frequenti nelle persone di una certa età. In tali casi non è molto agevole – per un perito alle prime armi – riconoscere se tali modifiche, che talora possono apparire vere e proprie incompatibilità, siano dovute all’opera di falsificazione o a malattie, che possono disturbare la scrittura. Il perito dovrà essere a conoscenza – mediante la disponibilità eventuale della cartella clinica – della situazione neuropsichica del de cuius e di altre malattie nonché delle conseguenze che possono aver avuto sulla grafia del medesimo.

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