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Avv. Prof. Antonio Ruggiero

Etichettatura degli alimenti

FONTI NORMATIVE
– D.lgs. 109/1992 , aggiornato da:
* D.lgs. 181/2003 di recepimento della Direttiva 2000/13/CE;
* D.lgs. 114/2006 di recepimento delle Direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di “indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari”
- D.lgs.77/1993 attuativo della direttiva 90/496/CEE relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.
– Regolamento (CE) 1924/2006 aggiornato dal Regolamento 107 del 15-01-2008.
-legge 3 febbraio 2011, n.4

A cura di Avv. Prof. Antonio Ruggiero da Varese (VA).
Letto  213 volte dal 20/12/2011
Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva. Scopri come è semplice in Dir. Alimentare richiedere una consulenza o assistenza legale ad un avvocato, clicca qui.
Con il termine etichettatura si intende l’insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica e di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legate al prodotto medesimo o i mancanza sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare.

Il prodotto alimentare può essere preconfezionato, preincartato o sfuso.

La normativa comunitaria sull’etichettatura dei prodotti alimentari prevede che gli Stati membri possono vietare nel proprio territorio il commercio del prodotti alimentari per i quali le indicazioni obbligatorie all’etichettature non figurino in una lingua facilmente comprensibile dal consumatore. Questo principio è stato interpretato nel senso che le indicazioni obbligatorie  devono essere riportate nella lingua italiana, anche se è consentita la presenza di altre lingue.

Un alimento prodotto in Italia per essere commercializzato in un Paese extra – Ue deve seguire le disposizioni del paese di destinazione.

L’etichettatura dei prodotti alimentari deve riportare le menzioni obbligatorie. Esse devono presentare i requisiti di chiarezza, intesa nel senso di rendere assolutamente comprensibili le informazioni al consumatore,  indelebilità, possibile grazie ai mezzi che la tecnologia mette a disposizione,e leggibilità, determinata dalla forma e dalla grandezza dei caratteri utilizzati.

Una parte di esse, denominazione di vendita,  quantità netta, termine minimo di conservazione o data di scadenza, secondo i casi, devono figurare nello stesso campo visivo.

Per  campo visivo si intende  la parte di confezione o di etichetta sulla quale  è possibile leggere con una sola  occhiata le suddette informazioni  e , qualora la confezione abbia più facciate  queste possono configurare anche su una di quelle più piccole.

Sull’etichetta dei prodotti preconfezionati devono essere riportate obbligatoriamente le seguenti informazioni:

a) la denominazione di vendita;

b) l’elenco degli ingredienti;

c) la quantità netta o nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;

d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;

e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;

f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;

g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;

h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;

i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l’adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;

l) le istruzioni per l’uso, ove necessario;

m) il luogo di origine o di provenienza, qualora l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto;

m bis) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto all’art. 8.

Le suddette indicazioni si possono distinguere in:

assolutamente obbligatorie, ossia che devono sempre essere presenti in etichetta;

obbligatorie salvo i casi di deroga espressamente previsti dalla normativa (elenco

degli ingredienti dei vini e delle acquaviti, il nome del responsabile commerciale,

che non è richiesto per i prodotti venduti sfusi, il termine minimo di conservazione

che non è richiesto per i prodotti destinati ad utilizzazione industriale, i coadiuvanti

tecnologici che possono non essere indicati etc.);

obbligatorie in relazione a determinate condizioni.

VENDITA DEI PRODOTTI SFUSI

Per i prodotti da vendere a peso e sfusi, come da Art. 16. Vendita dei prodotti sfusi – D.Lgs. n.109 (come modificato ed aggiornato dal D.Lg. n.181/2003):

I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell’acquirente ed i prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti.

Sul cartello devono essere riportate:

a. la denominazione di vendita

b. l’elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione

c. le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario

d. la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187

e. il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume

f. la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati.

Per i formaggi freschi a pasta filata, l’art.23 del D.Lgs. 181 / 2003 ha sostituito l’art. 23 del D. Lgs. 109 / 1992, e pertanto i formaggi freschi a pasta filata possono essere posti in vendita solo se appositamente preconfezionati all’origine.

Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l’elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente da tenere bene in vista, a disposizione dell’acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi.

Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello può essere applicato direttamente sull’impianto o a fianco dello stesso.

Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita “acqua potabile trattata o acqua potabile trattata e gassata” se e’ stata addizionata di anidride carbonica.

prodotti dolciari preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l’acquisto, possono riportare le indicazioni obbligatorie solamente sul cartello o sul contenitore, purchè in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall’acquirente.

Per i salumi, l’indicazione della data di produzione, nome del produttore ed ingredienti, sul sigillo di piombo applicato, non è più obbligatorio. Gli insaccati devono essere separati materialmente da un divisorio in plexiglass dagli altri alimenti.

Le informazioni nutrizionali, salvo eccezioni, non sono obbligatorie. Quando presente, la dichiarazione del contenuto in energia e nutrienti va illustrata sotto forma numerica, con unità di misura specifiche, per 100 grammi o per 100 millilitri di prodotto. Le informazioni relative a vitamine e sali minerali vanno espresse, oltre che in valore assoluto, anche in percentuale sull’apporto giornaliero. Inoltre, le informazioni nutrizionali devono essere riportate raggruppate in un punto ben visibile dell’etichetta, in caratteri leggibili e indelebili ed in un linguaggio comprensibile per il consumatore.

Sanzioni
Ogni violazione in merito e’ punibile con una sanzione amministrativa variabile da 600 a 3.500 euro applicabile, a seconda dei casi, dalle Regioni o dall’Ispettorato centrale repressione frodi. Le Regioni possono poi demandare tale funzioni alle ASL.

INDICAZIONI NUTRIZIONALI E SULLA SALUTE

Sono molto importanti anche le disposizioni relative alle indicazioni nutrizionali e sulla salute comuni a tutta la comunità  europea (D.lgs.77/93, di recepimento della Direttiva 90/496 e Regolamento 06/1924/CE).

Le indicazioni nutrizionali sono quelle che affermano o suggeriscono che un certo alimento ha proprietà nutrizionali benefiche, tipo “povero di grassi”, “senza zuccheri aggiunti”, “ricco di fibre”, etc.

Esse possono essere utilizzate solo a condizione che vi siano dimostrazioni scientifiche che provano i benefici o se le quantità di nutrienti e’ conforme a norme comunitarie e devono essere riportate in modo che il consumatore medio ne abbia una chiara comprensione.

Quando su un prodotto o nella pubblicità o promozione dello stesso vengono riportate indicazioni nutrizionali, l’etichetta deve anche contenere i valori dei nutrienti presenti, in una tabella o comunque su piu’ righe.

I valori da riportare riguardano le calorie (valore energetico in Kcal o KJ) e le quantità di nutrienti dell’alimento in grammi (nell’ordine, normalmente: proteine, carboidrati, zuccheri, grassi, acidi grassi saturi, fibre alimentari, sodio).


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