Consulta le 75 Guide legali in:     
Utenti on-line: 277
Sei qui: Home » Sacra Rota/Annullam Matrimonio/Ecclesiastico » Approfondimenti » Cassazione: Contraria all'ordine pubblico la delibazione della sentenza di annullamento del matrimonio quando la convivenza si è protratta per un periodo considerevole

Sei un avvocato?

Iscriviti gratuitamente

Cerca avvocati:



Per Regione:

Per Provincia:

Esperto in:

Sede 101mediatori.it

Altri avvocati esperti in questa materia:
Avv. Angela Esentato
Pompei (NA)
tel. 0818506317

Lo studio è sito accanto al Santuario della Beata Vergine di Pompei (NA) ed offre assistenza legale in ...

Avv. Aldo Vangi
Mesagne (BR)
tel. 0831730627

L'Avv. Aldo Vangi è laureato in Giurisprudenza, in Theologia Pastorali, ed in Jure Canonico, tutto ciò gli per...

Avv. Marianna Grimaldi
Salerno (SA)
tel. 089220254

Ho maturato, negli anni, una profonda conoscenza nel diritto di famiglia e minorile, grazie soprattutto alla m...

Avv. Federica Morandini
Artogne (BS)
tel. 0364598749

Ho maturato esperienza in materia civile tramite la pratica legale e in materia penale in quanto ex vice procu...

»  Cercalo nella tua città


Gli ultimi contattati:

Napoli (NA)
il 18/05/2012 alle 23.15

Mandico Monica, è avvocato: - della srl recupero crediti della CCIAA di Napoli; ha incarico per il recupero c...

Napoli (NA)
il 18/05/2012 alle 22.39

Mandico Monica, è avvocato: - della srl recupero crediti della CCIAA di Napoli; ha incarico per il recupero c...

Palermo (PA)
il 18/05/2012 alle 15.50

Iscritta all'albo professionale presso il Tribunale di Marsala dal 10.7.1991 ed all'albo professionale presso ...

Udine (UD)
il 18/05/2012 alle 15.15

Il titolare avvocato Sialino si è formata presso università di Trieste nel 1993 e dopo una serie di esperienza...

Milano (MI)
il 18/05/2012 alle 12.34

Nata a Milano il 11/06/1969, mi sono iscritta all'Ordine degli Avvocati della mia città nella primavera del 20...

»  Guarda gli avvocati che sono stati contattati negli ultimi 30 giorni
Avv. Angelo Coccìa
Roma (RM)

chiama il 0664564274
Cerca
Avv. Daniela Conte

Cassazione: Contraria all'ordine pubblico la delibazione della sentenza di annullamento del matrimonio quando la convivenza si è protratta per un periodo considerevole

La Suprema Corte di Cassazione ha precisato che non si può riconoscere agli effetti civili la sentenza di annullamento di un matrimonio, quando la convivenza si è protratta per un periodo di tempo considerevole

A cura di Avv. Daniela Conte da Roma (RM).
Letto  2248 volte dal 21/01/2011
Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva. Scopri come è semplice in Sacra Rota/Annullam Matrimonio/Ecclesiastico richiedere una consulenza o assistenza legale ad un avvocato, clicca qui.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1343 del 20.01.2011, ha precisato che non può essere delibata  la sentenza di annullamento del matrimonio ecclesiastico, quando la convivenza si è protratta per un periodo di tempo considerevole (nella fattispecie oggetto della sentenza, per più di 20 anni).


La sentenza è assolutamente rilevante perchè finalmente i Giudici di legittimità hanno preso posizione sul punto (notevole, infatti, è stata la risonanza su tutti i mass-media).


Agli ermellini è stato posto il seguente quesito: “Può essere riconosciuta nello Stato italiano la sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio quando i coniugi abbiano convissuto come tali per oltre un anno, nella fattispecie per vent’anni, e se detta sentenza produce effetti contrari all’ordine pubblico, per contrasto con gli articoli 123 del codice civile (simulazione del matrimonio) e 29 della Costituzione (tutela della famiglia)?“.

La risposta è stata negativa.


Gli ermellini hanno precisato che nell’ipotesi in cui si è in presenza di un rapporto matrimoniale che si è protratto nel tempo, è contrario al principio di ordine pubblico rimettere il medesimo in discussione fondandosi su riserve mentali o vizi del consenso verificatisi al momento del “si” sull’altare.

Si segnala che il Tribunale Ecclesiastico regionale della Liguria (su ricorso di Tizio per vizi del consenso e riserve mentali – in merito alla volontà della coniuge Caia di non avere figli -, a suo dire non manifestatigli dalla coniuge
Caia all’epoca in cui avevano contratto matrimonio ecclesiastico) aveva dichiarato nullo il matrimonio tra Tizio e Caia; la decisione era stata confermata dal Tribunale ecclesiastico della Sacra Rota Romana, e dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

Tizio, pertanto, ha fatto richiesta di riconoscimento agli affetti civili della sentenza di annullamento del matrimonio dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia, che ha rigettato la domanda. I Giudici di merito hanno precisato, infatti, che negli atti del procedimento dinanzi al Tribunale Ecclesiastico non risulta che Caia avesse manifestato a Tizio, prima del matrimonio, la volontà di non avere figli, e che tale intenzione non era neppure riconoscibile; di conseguenza, la sentenza del Tribunale ecclesiastico è in contrasto con l’ordine pubblico.


La Suprema Corte ha richiamato la sentenza n. 19809 del 18.07.2008 (resa a Sezioni Unite), nella quale è stato affermato il seguente principio di diritto: “L’ordine pubblico interno matrimoniale evidenzia un palese “favor” per la validità del matrimonio quale fonte del rapporto familiare incidente sulla persona e oggetto di rilievo e tutela costituzionali, con la conseguenza che i motivi per i quali esso si contrae, che, in quanto attinenti alla coscienza, sono rilevanti per l’ordinamento canonico, non hanno di regola significato per l’annullamento in sede civile”.

Nella sentenza appena citata si legge, altresì, che il “matrimonio-rapporto” nell’ordine pubblico italiano ha una incidenza rilevante (per i principi che si rinvengono nella riforma del diritto di famiglia e nella Costituzione); di conseguenza, non si può annullare il matrimonio allorquando la convivenza e già iniziata, e ancora di più se si è protratta per un certo tempo.


Perchè?
Nella sentenza n. 19809/2008 la Suprema Corte precisa che “riferita a date situazioni invalidanti dell’atto matrimonio, la successiva prolungata convivenza è considerata espressiva di una volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito e con questa volontà è incompatibile il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge”.

I Giudici di legittimità, nella sentenza che qui si annota, hanno confermato questa impostazione, accogliendo il ricorso e cassando la sentenza della Corte d’Appello di Venezia.


Roma, 21.01.2011                                              Avv. Daniela Conte

Guarda altri tre documenti in Sacra Rota/Annullam Matrimonio/Ecclesiastico

Guarda altre tre pubblicazioni di Avv. Daniela Conte

Altri avvocati esperti in questa materia:
Avv. Laura Peruzzi
Forlimpopoli (FC)
chiama il 0543741605
L’Avvocato Laura Peruzzi iscritta all’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena, si occupa di vari ambiti tra cui:...
Avv. Maurizio Cardona
Torino (TO)
chiama il 011547117
Lo Studio Legale Cardona fondato a Torino dall'avv. Maurizio Cardona opera nell'ambito del DIRITTO MATRIMONI...
Avv. Ignazio Longo
Torino (TO)
chiama il 0115096066
Laureato nel 1978 summa cum laude a Torino, inizia la professione cone allievo dell'Avv Ermanno Chionio noto e...
Avv. Andrea Maria Colalongo
Pescara (PE)
chiama il 0852058882
Avvocato civilista con consolidata esperienza in diritto di famiglia (separazioni e divorzi) e minorile, opera...
Powered by:   Mdac Web Agency