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Avv. Ottavio Pannone

Autonomia e subordinazione nel rapporto di lavoro degli informatori scientifici

Ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro autonomo sia di rapporto di lavoro subordinato, a seconda delle modalità del suo svolgimento ed a prescindere dal nomen juris utilizzato dalle parti. Incombe sulla parte interessata, l'onere di provare rigorosamente le modalità dell'effettivo svolgimento.

A cura di Avv. Ottavio Pannone da Caserta (CE).
Letto  3554 volte dal 10/01/2012
Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva. Scopri come è semplice in Dir. del Lavoro richiedere una consulenza o assistenza legale ad un avvocato, clicca qui.

In attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione, veniva emanato il decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219 , pubblicato in G.U. Serie Generale n. 142 del 21 giugno 2006, volto a disciplinare la preparazione nonché la immissione in commercio dei farmaci su tutto il territorio nazionale (v. in precedenza d.lgs. 541/1992), prevedendo, puntualmente, la forma di pubblicità affidata agli informatori scientifici dei quali la normativa indica requisiti ed attività. In particolare, l'art. 122 del menzionato decreto prevede che : " L'informazione sui medicinali può essere fornita al medico e al farmacista dagli informatori scientifici ...", indicando testualmente i requisiti dell'informatore scientifico del farmaco (ISF) ... "... Fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma di laurea di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, o di laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea magistrale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in una delle seguenti discipline o in uno dei settori scientifico-disciplinari alle cui declaratorie le discipline medesime fanno riferimento: medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche o medicina veterinaria. In alternativa gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 15 aprile 1994, o della corrispondente laurea di cui ai citati decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509, e 22 ottobre 2004, n. 270. Il Ministro della salute può, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto, riconoscere come idonee, ai fini del presente articolo, altre lauree specificando gli insegnamenti essenziali ai fini della formazione. In tutti i casi gli informatori scientifici devono ricevere una formazione adeguata da parte delle imprese da cui dipendono, così da risultare in possesso di sufficienti conoscenze scientifiche per fornire informazioni precise e quanto più complete sui medicinali presentata. Dal tenore della norma appena menzionata si evince che le aziende titolari sono, dunque, tenute ad assicurare il costante aggiornamento della formazione tecnica e scientifica degli informatori. Con riguardo al rapporto di lavoro che si istaura tra l'impresa farmaceutica e l'informatore scientifico, il citato Decreto prevede che "L'attività degli informatori scientifici è svolta sulla base di un rapporto di lavoro instaurato con un'unica impresa farmaceutica...". Va peraltro ricordato che in precedenza, ai sensi dell'art. 9, comma 3, D.lgs. n. 541/1992 (v. succ. modif.) era stabilito che l'attività degli informatori scientifici fosse " svolta sulla base di un rapporto di lavoro univoco e a tempo pieno".

Ciò posto in riferimento alla figura dell'informatore scientifico, è pur utile ricordare che, in via generale e per completezza di trattazione, per consolidata giurisprudenza, ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, evidenziando che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa; nondimeno, viene altresì precisato che l'esistenza del vincolo di subordinazione, a prescindere dal nomen juris utilizzato dalla parti, va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito ed al concreto atteggiarsi del rapporto.

Inoltre, in più occasioni, la giurisprudenza, ai fini di una corretta qualificazione circa la natura del rapporto di lavoro, si è avvalsa dei ed. criteri sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario di lavoro, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni.

Con riferimento ai rapporti di lavoro tra i ed. informatori e le aziende farmaceutiche, si è soliti assistere al fenomeno dell'utilizzo di forme contrattuali tipicamente autonome, sovente per mezzo della stipula di un contratto di agenzia, al fine di "mascherare" rapporti di lavoro, che nell' effettiva modalità in cui la prestazione lavorativa viene resa, possiedono natura subordinata ex art. 2094 cc.

Per ben inquadrare i termini della vicenda oggetto del presente contributo ed al fine di ravvisare la subordinazione sarà certamente utile il richiamo ad una recente statuizione del giudice di legittimità che,intervenuto a giudicare in merito a rapporti di lavoro consistenti in attività ripetitive, per le quali non erano richiesti interventi e indicazioni del datore di lavoro e pur in presenza di un orario flessibile, che si svolgeva quotidianamente per cinque giorni a settimana e che veniva corrisposto un compenso fìsso, cadenza mensile, riconosceva -a dispetto del nome iuris utilizzato delle parti-un rapporto di lavoro subordinato, specificando puntualmente -per sostenere la sussistenza del lavoro subordinato - di valorizzare elementi quali la continuità e la durata pluriennale dei rapporti, la predeterminazione dei compensi, l'assenza del potere di dipendenti di incidere sull'organizzazione della produzione, la necessità di rendere una prestazione con orario fisso di otto ore nei cinque giorni lavorativi. Ed ancora la giurisprudenza della Corte, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, afferma che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa.

Nondimeno, viene altresì precisato che l'esistenza del vincolo di subordinazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito; e, proprio in relazione alle difficoltà che non di rado si incontrano nella distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato alla luce dei principi fondamentali ora indicati, si è ritenuto che in tale ipotesi è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni e via di seguito. In particolare, in fattispecie concernenti prestazioni di lavoro rese in esecuzione di contratti cui le parti avevano dato il nomen juris di "appalto," si è pur osservato che con riferimento a mansioni ripetitive, "le quali, proprio per la loro natura, non richiedono in linea di massima l'esercizio di quel potere gerarchico che si estrinseca nelle direttive volta a volta preordinate ad adattare la prestazione alle mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell'organizzazione imprenditoriale e nei controlli sulle modalità esecutive della prestazione lavorativa. Si vuol dire con ciò che ove la prestazione lavorativa sia assolutamente semplice e ripetitiva e con tali caratteristiche si protragga per tutta la durata del rapporto, l'esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, nei termini sopra precisati, potrebbe non avere occasione di manifestarsi. Conclusione, questa, che tanto più appare valida laddove nel momento genetico del rapporto di lavoro siano state dalle parti puntualmente predeterminate le modalità di una prestazione destinata a ripetersi nel tempo, essendo evidente che in casi del genere - a fronte, cioè, di mansioni elementari e, per cosi dire, rigide - il potere direttivo del datore di lavoro potrà anche non assumere una concreta rilevanza esterna, laddove il potere disciplinare in tanto potrà avere modo di estrinsecarsi in quanto il prestatore sia incorso in una inosservanza dei propri doveri, che non può essere astrattamente presupposta.

Del resto, che la subordinazione possa ritenersi sussistente anche in assenza di concrete manifestazioni del vincolo di soggezione al potere direttivo del datore di lavoro (inteso, ancora una volta, nei termini sopra indicati), ed in presenza, viceversa, dell'assunzione per contratto, da parte del prestatore, dell'obbligo di porre a disposizione del datore le proprie energie lavorative e di impiegarle con continuità secondo le direttive di ordine generale impartite dal datore di lavoro ed in funzione dei programmi cui è destinata la prestazione per il perseguimento dei fini propri dell'impresa, è stato già affermato dalla Corte di Cassazione in numerosi precedenti, sia pure con riferimento all'evolversi dei sistemi di organizzazione del lavoro in direzione di una sempre più diffusa esteriorizzazione di interi settori del ciclo produttivo o di professionalità specifiche; tanto a riprova della possibilità - ed anzi della necessità - con riferimento all'estrema variabilità che la subordinazione può assumere nei diversi contesti, di prescindere dal potere direttivo dell'imprenditore nei casi in cui esso non possa validamente assumere il ruolo discretivo che normalmente gli è proprio. Di qui il principio di diritto, secondo il quale nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione ed al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, per la qualificazione del rapporto di lavoro occorre far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore.

Insomma, in presenza di una prestazione lavorativa, assolutamente ripetitiva e che con tali caratteristiche si protragga per l'intera durata del rapporto, l'esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, nei termini sopra precisati, potrebbe non avere occasione di manifestarsi. Conclusione, questa, che tanto più appare valida laddove sussistono anche ripetuti interventi di indicazioni o di disposizioni che lasciano comunque intravedere il potere direttivo del datore di lavoro che potrà anche non assumere una concreta rilevanza esterna, laddove il potere disciplinare in tanto potrà avere modo di estrinsecarsi in quanto il prestatore sia incorso in una inosservanza dei propri doveri, che non può essere astrattamente presupposta.

Ma, per tornare all'esame della fattispecie riguardante un propagandista di medicinali, è utile ricordare una controversia esaminata dalla Suprema Corte (seppure nel 2001) laddove espressamente si leggeva nella motivazione: " L'attività del propagandista di medicinali (definito anche propagandista scientifico o informatore scientifico) può svolgersi sia nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo, sia in quello del rapporto di lavoro subordinato, a seconda che la prestazione dell'attività, sostanzialmente identica in entrambi i casi, si caratterizzi, per le modalità del suo svolgimento, avendo le espressioni adoperate dalle parti valore solo indicativo, come mero risultato o come messa a disposizione di energie lavorative con l'inserzione del propagandista nell'organizzazione produttiva dell'imprenditore e l'assoggettamento alle disposizioni da questo impartite. Dall'anzidetta attività, che (svolta in via autonoma o subordinata) consiste nel persuadere la potenziale clientela dell'opportunità dell'acquisto, informandola del prodotto e delle sue caratteristiche, ma senza promuovere (se non in via del tutto marginale) la conclusione di contratti, differisce l'attività dell'agente il quale, nell'ambito di una obbligazione non di mezzi ma di risultato, deve altresì pervenire alla promozione della conclusione dei contratti, essendo a questi direttamente connesso e commisurato il proprio compenso.

Dall'altro si ricorda che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso.

Siffatti principi sono stati applicati esattamente dal Tribunale che ha in primo luogo operato la ricognizione del contratto stipulato dalle parti rilevando che: trattavasi formalmente di un rapporto di agenzia senza deposito, in regime di autonomia, il cui oggetto consisteva nella promozione della conclusione dei contratti di vendita di alcuni specifici prodotti farmaceutici con libertà di iniziativa; non era prevista alcuna attività di informazione medico- scientifica, peraltro espressamente ascritta dalla contrattazione collettiva nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato.

Quindi il Tribunale, dopo aver richiamato la disciplina specifica del settore di cui al D.M. 23 giugno 1981 e dal D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 541 che stabilisce, per la pubblicità dei medicinali per uso umano, lo svolgimento dell'attività degli informatori scientifici sulla base di un rapporto di lavoro univoco e a tempo pieno, ha accertato, alla stregua delle dichiarazioni dei testi escussi, che il lavoratore - parte ricorrente - durante tutto il periodo lavorativo aveva sempre svolto i maniera prevalente l'attività di informatore medico scientifico per conto della Azienda farmaceutica, ricevendo dalla stessa i compensi ma subendo le direttive e i controlli di una società che aveva effettuato per conto della prima la ricerca di mercato, l'addestramento e la selezione di aspiranti agenti.

In particolare era emerso che: l'intervento del capo area nei colloqui e nella presentazione dei farmaci presentandosi (o comunque apparendo) come superiore o ispettore di zona; a questi avevano fatto capo la zona operativa, costituita dalla Puglia e dalla Basilicata, e gli stessi informatori in via esclusiva; il capo area, cui era demandata l'intera programmazione, da un lato, aveva imposto il numero dei medici da visitare settimanalmente, sotto sanzione di estromissione in caso di inadempienza, aveva affiancato spesso gli informatori nei loro giri per verificarne la capacità imponendo riunioni periodiche dalle quali gli informatori non potevano assentarsi senza suo permesso, aveva chiamato costoro telefonicamente in maniera assillante pretendendo l'invio degli itinerari, i rapporti settimanali e l'indicazione della media indici mensile.

Il capo area aveva, del resto, confermato di avere personalmente selezionato il ricorrente provvedendo alla sua formazione come informatore e venditore e all'inserimento nella azienda farmaceutica e di aver effettuato il controllo del corretto svolgimento del lavoro svolto.

Sulla base di tali elementi, valutati nel loro complesso, il giudice d'appello aveva perciò ritenuto che il capo area o ispettore di zona fosse la longa manus della Azienda per il territorio di riferimento sicché la sua condotta verso i prestatori doveva essere necessariamente riferita a tale società quale diretta derivazione, stante la sua implicita accettazione di tutte le conseguenze sul piano delle responsabilità verso i terzi e verso i propri collaboratori.  In presenza di un'assidua attività di direzione e di controllo esercitata sull'informatore ricorrente (inquadrato come agente), sostanziatasi in una serie di prescrizioni e di verifiche del superiore gerarchico che avevano tolto qualsiasi autonomia al prestatore, era pertanto acclarata la natura subordinata dell'attività da questi svolta.

Pertinente il richiamo anche ad altro specifico precedente, laddove si evidenzia che la ricorrente, avendo lavorato con una casa farmaceutica, quale propagandista in base a un formale contratto di collaborazione autonoma, chiedeva al Giudice del Lavoro di accertare che in realtà aveva lavorato in condizione di subordinazione e di riconoscerle i diritti derivanti dal rapporto di lavoro subordinato. Il Giudice, dopo aver escusso alcuni testimoni, accoglieva la domanda, ma la sua decisione veniva integralmente riformata in grado di appello, posto che il giudice del gravame escludeva l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. In particolare, il Giudice d'appello rilevava che alla propagandista era stata assegnata una zona prestabilita e che ella doveva visitare almeno dieci medici al giorno, usando un proprio mezzo, secondo un percorso stabilito di volta in volta, di regola senza affiancamento di un capo area; inoltre accertava che ella doveva presentare i "rapportino" delle visite effettuate e che la società aveva predisposto modalità di propaganda dei prodotti anche mediante direttive.

Peraltro, date le modalità di fatto con cui il rapporto di lavoro si era estrinsecato, il giudice del secondo grado riteneva che l'organizzazione del lavoro dei propagandisti fosse ben lontana dal concretare l'esistenza di una forte ed efficace posizione di controllo in capo all'impresa, apparendo il sistema piuttosto fondato su una relazione fiduciaria, in assenza di obblighi puntualmente esigibili e quindi di controllo sulle operazioni lavorative.

Sulla base di tali considerazioni veniva dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro ed. parasubordinato caratterizzato da un coordinamento esterno dell'impresa, secondo un sistema di direttive generali e programmatiche tese ad indicare al prestatore di lavoro le sole modalità di massima delle operazioni da eseguire. Secondo il giudice d'appello, dunque, caratteristica della subordinazione risultava "una completa alienazione della libertà e delle iniziative del lavoratore al fine di poter rispondere ed adeguarsi inderogabilmente a un tipo di organizzazione unilateralmente imposta".

La lavoratrice interessata proponeva ricorso in cassazione, censurando la decisione per difetto di motivazione e per violazione della normativa di legge in materia di rapporto di lavoro subordinato. Ed il giudice di legittimità accoglieva il ricorso, precisando, tra l'altro, che la "completa alienazione" che, secondo il Tribunale, caratterizzerebbe la subordinazione è fuori della realtà giuridica, dovendo in materia applicarsi i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza, secondo cui gli ordini specifici e l'esercizio di un'attività di vigilanza e di controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, nei quali si estrinseca il potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, si atteggiano diversamente in relazione alla peculiarità delle suindicate prestazioni; inoltre, non è necessario che i predetti ordini siano continui, dettagliati e strettamente vincolanti, considerato altresì che l'assoggettamento può realizzarsi anche con riferimento a direttive programmatiche soltanto impresse nella struttura aziendale". Inoltre - secondo il giudice di legittimità - il potere direttivo dell'imprenditore, generalmente ritenuto il criterio tipicizzante il lavoro subordinato, con l'evolversi dei sistemi di organizzazione del lavoro, sempre più caratterizzati dalla tendenza alla esteriorizzazione o terziarizzazione di interi settori del ciclo produttivo o di una serie di professionalità specifiche, ove si riferisca a questi processi, diviene sempre meno significativo della subordinazione, per la impossibilità di un controllo pieno e diretto delle diverse fasi della attività lavorativa prestata; così è, ad esempio, in una recente e nuova tipologia contrattuale, quale è il lavoro temporaneo, ove il potere direttivo addirittura si scinde tra due diversi soggetti, ovvero l'impresa fornitrice e l'impresa utilizzatrice. Lo stesso avviene - ha rilevato la Corte - nelle diverse forme di lavoro atipico caratterizzate dalla locazione flessibile del lavoro, nelle quali l'attività dei prestatori di lavoro è naturalmente caratterizzata da un'ampia autonomia operativa.

La subordinazione - per la Corte di Cassazione - sussiste quando il lavoratore si obbliga a porre a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative, e ad impiegarle con continuità, con fedeltà e diligenza, secondo le direttive di ordine generale impartitegli ed in funzione dei programmi cui è destinata la prestazione: costituendo tali condizioni il requisito minimo ma sufficiente per ritenere la natura subordinata del rapporto di lavoro. Questo requisito - ha concluso la Corte - sussiste nel caso di specie, nel quale il Tribunale ha accertato il collegamento della prestazione ai fini dell'attività di una casa farmaceutica e la sussistenza di direttive entro le quali, sia pure con i margini di discrezionalità di un rappresentante commerciale, la prestazione doveva essere eseguita. Come già ricordato e ribadito : "L'attività del propagandista di medicinali può svolgersi sia nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo sia in quello del rapporto di lavoro subordinato, a seconda che la prestazione dell'attività, sostanzialmente identica in entrambi i casi, si caratterizzi per le modalità del suo svolgimento, avendo le espressioni adoperate dalle parti per definire il loro rapporto valore solo indicativo. Dall'anzidetta attività (svolta in via autonoma e subordinata) che consiste nel persuadere la potenziale clientela dell'opportunità dell'acquisto, informandola del prodotto e delle sue caratteristiche, ma senza promuovere (se non in via del tutto marginale) la conclusione di contratti differisce l'attività dell'agente il quale, nell'ambito di una obbligazione non di mezzi ma di risultato, deve altresì pervenire alla promozione della conclusione di contratti, essendo a questi direttamente connesso e commisurato il proprio compenso" . Di diverso avviso, con interpretazione molto più rigorosa, si presenta altra giurisprudenza di merito in una fattispecie in cui, senza neanche ammettere la prova testimoniale, il Giudice rigettava la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto intrattenuto da un informatore scientifico del farmaco con la società.

Nel caso di specie, la Corte territoriale riteneva infondate le censure proposte avverso la sentenza di primo grado assumendo l'irrilevanza dei capitoli di prova formulati dal ricorrente (e riproposti in appello) in ordine alla prova delle concrete modalità di svolgimento del rapporto. In particolare, i Giudici di Appello avevano ravvisato l'insussistenza, nella fattispecie sottoposta al loro esame, del potere direttivo che deve necessariamente caratterizzare il rapporto di lavoro subordinato, in quanto il lavoratore non aveva indicato i contenuti specifici delle direttive ricevute, le modalità con cui la società interferiva con la sua attività ed esplicava i controlli, l'esistenza e il modo di atteggiarsi dei rapporti gerarchici, la disciplina concreta circa la presenza al lavoro e l'orario imposto. A questo punto, riteniamo utile sottolineare, con specifico riferimento al potere direttivo del datore di lavoro, che a mente della consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito che "Ogni attività economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento. Il carattere distintivo essenziale del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo o parasubordinato è appunto la subordinazione intesa come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordine specifici, oltreché nell'esercizio di un'attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative sia pure diversamente atteggiata in relazione alle peculiarità di queste ultime". È possibile quindi sintetizzare, qui di seguito, i principali aspetti in cui si sostanzia il potere direttivo nel rapporto di lavoro subordinato, secondo il pensiero prospettato dalla corte milanese nella pronuncia in esame.

In primo luogo, il potere di specificare in concreto e nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro l'oggetto dell'obbligazione lavorativa, ivi compresa la possibilità di modificarla (ed. "potere di conformazione");

Secondariamente il potere di coordinamento, nello spazio e nel tempo, della prestazione con le esigenze dell'organizzazione aziendale.

 

Da ultimo, il potere di ingerirsi nella gestione della prestazione lavorativa attraverso l'individuazione, di volta in volta, delle concrete modalità di svolgimento (ed. "eterodirezione"). Rispetto a quest'ultimo potere, assume particolare interesse il passaggio motivazionale contenuto nella sentenza in esame, secondo cui "il lavoratore è vincolato a una disciplina sul lavoro quando pone continuativamente le sue energie lavorative a disposizione del datore di lavoro, indicando preventivamente, in relazione ali 'incarico, di cui si tratta, medici e orari delle visite da effettuare, in modo che la società abbia il potere di controllare la effettività della prestazione, gli orari, il numero dei medici visitati e la frequenza delle visite, etc; ciò le avrebbe consentito di ingerirsi nelle modalità di rendere la prestazione e di assumere eventualmente provvedimenti disciplinarr. Nel motivare il proprio provvedimento di diniego della domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, la Corte di Appello, con argomentazione contraddittoria e poco convincente, ha svuotato di significato anche l'invio delle circolari con le quali la società indicava i medici delle zone di competenza, omettendo di specificare gli orari e i giorni in cui dovevano essere effettuate le visite.

La sentenza in esame, tornando a ricordare che dottrina e giurisprudenza hanno concordemente definito che l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato rispetto a quello autonomo è la subordinazione, intesa come assoggettamento del prestatore d'opera al potere direttivo del datore di lavoro, assoggettamento che, per la sua concreta sussistenza, postula non già semplici direttive programmatiche, che garantirebbero un controllo estrinseco sul risultato dell'attività affidata al prestatore, ma la necessità che la prestazione d'opera sia regolata nel suo svolgimento e che quindi il potere direttivo del datore di lavoro riguardi l'intrinseca esecuzione della prestazione. In definitiva, alla stregua del surrichiamato orientamento giurisprudenziale, che appare poco convincente ed in contrasto con le riportate diverse decisioni, perché possa configurarsi un rapporto di lavoro di natura subordinata, non è, quindi, sufficiente che il lavoratore si attenga a generiche direttive aziendali, essendo, invece, necessario che il medesimo svolga la sua attività sulla base di specifici e dettagliati ordini tali da conformare la prestazione lavorativa nel senso voluto dalla società.

Alla luce di quanto è stato sin qui illustrato, appare agevole affermare che l'attività d'informazione scientifica del farmaco possa essere svolta tanto nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato quanto nell'ambito del rapporto autonomo, con la conseguenza che, nel giudizio promosso da un informatore scientifico del farmaco che, a fronte di un contratto di agenzia, rivendichi il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro, spetta a quest'ultimo fornire la prova rigorosa della sussistenza delle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato che postulano l'eterodirezione ovvero l'emanazione di ordini specifici e controlli penetranti da parte del beneficiario della prestazione lavorativa, naturalmente tenendo conto delle effettive caratteristiche del rapporto lavorativo.

Aw. Ottavio PANNONE
 stpannon@tin.it

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