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Avv. Giuseppe Versaci

Ammissibilità risarcimento danni fisici terzo trasportato su trattrice agricola

Il giudice di Pace di Piedimonte Matese ha dichiarato l'ammissibilità del risarcimento dei danni fisici riportati dal trasportato su trattrice agricola, condannando il conducente e la compagnia assicuratrice del veicolo danneggiante, estromettendo dal giudizio la compagnia assicuratrice del veicolo vettore.

A cura di Avv. Giuseppe Versaci da Alife (CE).
Letto  557 volte dal 25/07/2011
Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva. Scopri come è semplice in Infortunistica Stradale richiedere una consulenza o assistenza legale ad un avvocato, clicca qui.
Il sig. Caio trasportato sulla trattrice agricola Fiat riporta danni fisici a seguito di sinistro stradale. Accade che. un'autovettura Fiat Bravo investa la trattrice agricola dopo aver invaso la corsia opposta al suo senso di marcia. A seguito dell'urto il sig. Caio riporta trauma cranico contusivo con ferita lacero contusa e suturata, oltre a una forte contusione al ginocchio sinistro. Regolarmente messe in mora la compagnia Alfa garante la R.C. della trattrice e la compagnia Beta garante la R.C. il veicolo danneggiante, entrambe rimangono inermi. Viene introdotto quindi il giudizio citando oltre che il conducente del veicolo vettore sig. Sempronio e la proprietaria sig. Mevia anche le due compagnie Alfa e Beta.
Il giudice di Pace di Piedimonte Matese dott. Rapa dopo lo svolgimento della causa e in accoglimento della domanda attorea deposita la sentenza di condanna della compagnia Beta, quale garante la R.C. del veicolo danneggiante.   MOTIVI DELLA DECISIONE
  In via preliminare deve essere declarata la contumacia dei convenuti Sempronio e Mevia in quanto non costituiti pur ritualmente citati.La domanda proposta dal sig. Caio appare fondata e meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
Ancora in limine va posto in rilievo come la legittimazione delle parti non risulti contestata ed emerga dagli atti di causa.
La domanda appare, altresì, proponibile attesa l'esibizione della copia della richiesta di risarcimento effettuata a mezzo raccomandata pervenuta alla compagnia Assicuratrice Beta in data 7.4.2009. Invero, la dedotta inammissibilità della domanda come rilevata dalla Beta Assicurazioni non appare condivisibile alla luce dell'arresto di cui alla ordinanza n. 205 resa dalla Corte Costituzionale in data 13.6.2008 laddove è stato ritenuto come l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 141 D. Lgs. 209/2005 consente al danneggiato di agire anche nei confronti del responsabile civile e del suo assicuratore. Ciò stante, è da ritenere che l'attore abbia agito proprio nei confronti di questi ultimi talchè la domanda avanzata contro l'Alfa Assicurazioni, in persona del L.R.P.T. ( e quindi nei confronti del proprietario della trattrice agricola) è da ritenere inammissibile attesa l'alternatività delle due azioni. Nel merito va osservato come la dinamica del sinistro, così come dedotta ex parte attrice, abbia trovato puntuale conferma nelle risultanze istruttorie; in particolare, dalle dichiarazioni testimoniali rese dal sig. X - indifferente e sulla cui attentibilità non sono emersi elementi di contrasto- e, sopratutto, dalle risultanze di cui al rilevamento tecnico descrittivo redatto dai CC intervenuti nella immediatezza dell'evento per gli accertamenti di rito è da ritenere come il sinistro sia venuto a determinarsi allorquando il conducente del veicolo convenuto, nel percorrere un tratto curvilineo, perdeva il controllo del proprio veicolo che invadeva la opposta mezzeria di marcia determinando la collisione con la trattrice agricola che sopraggiungeva dal senso di marcia contrario.
Tale dinamica, come dedotto, appare confortata dalla ricostruzione della dinamica del sinistro come emergente dal rapporto redatto dai CC della Compagnia di Piedimonte Matese e, quindi, dalle dichiarazioni rese dal convenuto nella immediatezza dell'evento. Ciò stante, non può che concludersi per il riconoscimento della esclusiva responsabilità dello stesso convenuto laddove appare evidente la violazione, da parte di quest'ultimo, dei precetti posti dal C.D.S. in tema di velocità eccessiva assoluta (art. 142) e relativa (art.141); tale circostanza, come detto, non può essere posta in dubbio laddove si tenga conto che il veicolo condotto dal convenuto è entrato in collisione con la trattrice agricola nella mezzeria di competenza di quest'ultimo veicolo (cfr grafico allegato al rapporto dei CC) proprio in virtù della perdita di controllo determinata dalla velocità inadeguata. La velocità eccessiva e, comunque, non adeguata ha costituito unico ed evidente nesso causale con la determinazione dell'evento. In particolare, non appare porsi in dubbio la violazione delle norme in tema di velocità eccessiva; tale profilo riveste rilievo assoluto laddove non abbisogna di parametri diversi da quelli della mera constatazione del superamento del limite massimo imposto sul tratto di strada (superamento da ritenere implicito attesa la perdita di controllo del veicolo). Parimenti violato appare, quindi, l'obbligo dell'osservanza della velocità adeguata laddove tale obbligo appare finalizzato - oltre che alla generale sicurezza della circolazione - in special modo all'arresto del veicolo di fronte ad un ostacolo prevedibile e nei limiti espressi e che, sopratutto il primo, attiene alla prevedibilità dell'ostacolo e che deve essere valutato alla luce delle diligenza tipica del buon conducente e all'id quod plerumque accidit. Orbene, e posta in relazione a tale parametro l'evidente negligenza a carico del convenuto laddove il veicolo Fiat Bravo percorreva un tratto stradale esterno al centro abitato, in presenza di un tratto curvilineo ed asfalto bagnato. Nè rileva, quindi, la dedotta irregolarità del trasporto dell'attore sulla trattrice agricola atteso che - dalle risultanze processuali -  tale circostanza non configura elemento di interruzione del nesso causale (rimanendo ogni ulteriore profilo attratto ad ipotesi di mero illecito amministrativo). Alla stregua delle riferite circostanze va ribadita la esclusiva responsabilità del convenuto relativamente alla determinazione dell'evento laddove la presunzione ex art. 2054 secondo comma c.c., appare superata dalla individuazione delle eccessiva velocità osservata tenuta dal veicolo convenuto quale causa esclusiva del sinistro; invero, dalle risultanze del rapporto emerge come alcuna incidenza può essere ascritta alla condotta del conducente della trattrice agricola relativamente alla produzione dell'evento anche alla luce della posizione di quieta assunta dalla stessa (accostata al margine della carreggiata).

omissis   P.Q.M.

il giudice di pace di Piedimonte Matese, Avv. Paolo Rapa, definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede:1) dichiara la contumacia dei convenuti Sempronio e Mevia;2) accoglie nei limiti di cui in motivazione, la domanda proposta dal sig. Sempronio; 3) per l'effetto, e dicharata la esclusiva responsabilità del convenuto  Sempronio relativamente alla produzione del sinistro per cui è giudizio, condanna la Beta Assicurazioni in persona del L.R.P.T., in uno con i sigg. Sempronio e Mevia al pagamento, in favore di Caio, della somma di complessivi € xxxxxx, così come meglio specificata nella parte motiva oltre interessi dal deposito della sentenza; 4) condanna gli stessi convenuti al pagamento, in favore dell'attore, delle competenze di giudizio liquidate in complessivi € xxxxxx con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario 5) dichiara inammissible la domanda nei confronti della Alfa Ass.ni; 6) dichiara integralmente compensate le spese di lite relativamente agli altri rapporti processuali. Piedimonte Matese 04.02.2011

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